Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12333/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 27 novembre 2023, il G.U.P. del Tribunale di Romacondannava XXXXXXXXXXXXXXalla pena di giustizia, applicando le pene accessorie dilegge, in quanto ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) artt. 81, comma 2, 609-bis, 609-ter,nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico,all’interno dei locali scolastici, in più occasioni, con mossa repentina e imprevedibile,accarezzava il seno, le cosce e il fondoschiena dell’alunna XXXXXXXXXXX, cosìcostringendola a subire atti sessuali; con le aggravanti del fatto consumato all’interno diIstituto scolastico e del fatto commesso ai danni di minore di anni 14; 2) artt. 81, comma 2,56, 609-bis, 609-ter, nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen., perché, nella qualità dicollaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, in una occasione, mentre l’alunnaXXXXXXXXXXXXXXX si recava in bagno, la seguiva e dopo averla invitata ad avvicinarglisile metteva un braccio attorno alla vita; in altra occasione si faceva trovare all’interno delbagno con i pantaloni abbassati e le parti intime visibili e all’arrivo della predetta alunna lechiedeva un bacio in lingua inglese e così compiva atti idonei diretti in modo non equivoco aconsumare atti sessuali ai danni di minorenne; con le medesime aggravanti del fatto sub 1);3) artt. 81, comma 2, 609-undecies cod. pen. perché, in più occasioni, nella qualità dicollaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, allo scopo di consumare ai dannidell’alunna XXXXXXXXXXXXXXXXXX abusi sessuali ex art. 609-bis cod. pen., adescava lapredetta, lusingandola con espressioni del tenore “ma che bel seno che hai, dovresti coprireun po' le tue forme perché sei molto bella”.Con sentenza in data 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riformadella sentenza di primo grado, qualificato il fatto sub 2) ai sensi dell’art. 609-undecies cod.pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del più gravereato sub 1), rideterminava la pena in anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione,riducendo ad anni cinque la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici ufficie confermando nel resto.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, XXXXXXXXXXXXXX, tramite ilsuo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.2.1.

Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e609-ter, nn. 5 e 5-bis, ultimo comma, cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione etravisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno diXXXXXXXXXXX.In sintesi, la difesa contesta l’affermazione della Corte di appello, secondo cui lapersona offesa sarebbe stata indotta a subire atti sessuali per la sua giovane età e per gliLamenta, infatti, che la Corte territoriale non avrebbe effettuato un’operazione diconcreta verifica, per un verso, delle condizioni di inferiorità della giovane vittima, per gliautodeterminazione in ambito sessuale e, per altro verso, della strumentalizzazione ai fini diconcupiscenza, da parte dell’imputato, di quello stato di inferiorità.La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi,ampiamente valorizzati nell’atto di appello, atti a dimostrare che nessun atto di violenzasessuale era stato commesso ai danni della persona offesa e che gli asseriti atti sessualierano consistiti in meri sfioramenti e carezze, sempre al di sopra degli indumenti, protrattisisempre per pochi secondi, quindi lievi e fugaci, mai a pelle, e, soprattutto, a meri finiconsolatori, determinati senza fine di soddisfare la libido del soggetto agente e per sempliceimmatu r i t à de l l o s tesso , pac i f i camen te r i f e r i t a anche da l l ’ i nsegnan teXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.La Corte distrettuale si era poi limitata a fare riferimento al mero dato dell’etàanagrafica della minore ed al contesto scolastico ove sarebbero avvenute le condotteincriminate, senza spiegare le ragioni e le modalità con le quali queste circostanze potesseroaver inciso sulla capacità di autodeterminazione della minore, senza che fosse emersaalcuna attività di persuasione esercitata dall’imputato per convincere la persona offesa aprestare il consenso agli atti sessuali.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e 81cpv. cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della provain relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX.In sintesi, la difesa deduce una intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni dellapersona offesa, con una tendenza ad adeguare le risposte rese in sede di interrogatorio allesollecitazioni esterne provenienti dall’interlocutore, tanto che le domande poste alla minorenel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese appaiono spesso inducenti esuggestive e non pienamente corrispondenti ai noti protocolli sul tema.Osserva in proposito la difesa che la minore non era stata in grado di dettagliare eriferire in maniera compiuta e coerente i presunti e svariati palpeggiamenti di cui sarebbestata vittima, emergendo che costei sarebbe stata fatta oggetto di attenzioni lasciveconcretizzatesi in mere carezze sul viso, sul senso, sulle cosce e sulle natiche, sempre suivestiti e mai a pelle, per cui agli episodi narrati si era voluto dare un significato ultroneorispetto a quello espressamente riferito dalla minore e connotarli di una malizia e cupidigiache certamente non avevano avuto, non essendo possibile classificare come atti sessualiquelli che, non indirizzati a zone erogene, potevano essere rivolti al soggetto passivo confinalità diverse, come nel caso delle carezze sul volto o dell’abbraccio con sfioramento dellenatiche.

Del resto, era stata la stessa minore, nel suo narrato, ad escludere che i gesticompiuti dall’imputato fossero dettati da lussuria e libidine, dicendo che XXXXXXXXXX latrattava bene.2.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 81 cpv., 609-bis cod. pen., 533 cod.proc. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova inrelazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX.In sintesi, la difesa lamenta che i parametri sulla base dei quali la Corte territorialeaveva escluso la possibilità di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis,ultimo comma, cod. pen., vale a dire la reiterazione delle condotte criminose, il contesto incui dette condotte erano state realizzate, la giovane età della vittima, erano tuttiincongruamente evocati.Il criterio della reiterazione delle condotte non era valido, non essendovi prova deisingoli fatti specifici, comunque di lieve entità, essendo durate brevissimi istanti le carezzedel seno, delle cosce e delle natiche.

Né l’attenuante poteva essere esclusa sulla scorta deimedesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale),essendo invece necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive delfatto incidenti in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato.

Con riferimento alcontesto, infine, non vi era alcun elemento certo da cui desumere la circostanza che lecondotte si sarebbero svolte approfittando del momento degli atti di panico della personaoffesa.2.4.

Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undeciescod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova inrelazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXX.La difesa contesta che la Corte di appello non avrebbe affrontato con cura i punti criticiindicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti a dimostrare l’assolutacarenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi di adescamento sessualeai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrare il reato di cui all’art. 660cod. pen.2.5.

Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undeciescod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova inrelazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX.La difesa contesta l’assunto della Corte di appello secondo cui la condotta diadescamento non presupporrebbe che la persona offesa sia soggetto infraquattordicenne,richiamando l’orientamento dei giudici di legittimità affermato nelle pronunce nn. 23173 del23/05/2018 e 43697 del 28/10/2019.Anche in questo caso, la difesa lamenta che la Corte di appello non avrebbe affrontatocon cura i punti critici indicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti adimostrare l’assoluta carenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi diadescamento sessuale ai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrareil reato di cui all’art. 660 cod. pen., trattandosi peraltro di soli due episodi che, se epurati daimproprie dilatazioni e valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, potrebberodegradare a meri complimenti senza nessun fine sintomatico del reato contestato.2.6.

Con il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per difetto ed illogicità dellamotivazione, in relazione alle disposizioni degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., anche pererronea applicazione della legge penale sostanziale.La difesa contesta il punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio e lamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenzarispetto alle contestate aggravanti, non essendo stati adeguatamente valorizzati elementiquali l’assenza di precedenti penali, il corretto comportamento processuale e lo stato disalute dell’imputato, seriamente malato di sclerosi multipla.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d."doppia conforme".

Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente postada sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro.

Tuttavia, proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, daparte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv.275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arteed altri, Rv. 253214).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit,ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).2.

Tanto premesso, consegue la infondatezza delle censure mosse, con il primo e ilsecondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, al ragionamentoprobatorio svolto dalla sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 609-bis cod.pen., contestato al capo A della rubrica, che è esente sia da manifeste contraddizioni che neinficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello,ha messo in evidenza, senza vizi logici, come il ricorrente, intervenendo ripetutamente neimomenti in cui la persona offesa XXXXXXXXXXX veniva colta da attacchi di panico, leaccarezzava il viso, per poi scendere fino al seno, dove indugiava, accarezzandola a volteanche sulla coscia o abbracciandola, mettendole la mano sulle natiche, toccandole il viso eripetendole che “era bella”, approfittando inoltre dei momenti in cui i professori non vedevanoper farle i “grattini” sulla mano.

L’imputato era solito, inoltre, aprire le gambe e toccarsi ilmembro quando passavano davanti a lui le alunne dell’Istituto.Tenuto conto del quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice di merito,deve constatarsi che, nella sentenza impugnata, sono stati adeguatamente considerati ifattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, in quanto la Corte diappello, nell’esaminare le doglianze sollevate dall’imputato con il gravame, diversamente daquanto sostenuto in ricorso, ha escluso in modo logico possibili fattori di induzione,affermando che il racconto della minore, avvenuto con l’ausilio del consulente tecnico delPubblico ministero, era apparso sin da subito spontaneo e lineare, affatto contraddittorio enon reso sulla scorta di domande “inducenti”, circostanziando nel tempo e nello spazio lecondotte fonte di disagio, ripetutesi nei tre anni di permanenza nell’Istituto scolastico, nonrilevandosi alcun intento calunniatorio, né segni di avversione nei confronti dell’imputato.Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso gli episodi sono stati riferiti in modocircostanziato e lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale coerentementeaffermato che non si era trattato di semplici sfioramenti, ma di toccamenti nelle parti intimeposti in essere in maniera insistente, reiterata e affatto casuale, che costituivano concertezza atti invasivi e lesivi della libertà sessuale della persona offesa, di cui l’imputato nonpoteva non essere consapevole.Si tratta di motivazione idonea a giustificare la valutazione di attendibilità della minore edi genuinità delle sue dichiarazioni, motivazione censurata in modo generico, e dunque inmodo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente evidente manifestainfondatezza delle censure sollevate con i primi due motivi di ricorso.3.

E’ parimenti manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso.Il diniego della circostanza attenuante speciale è stato adeguatamente giustificato,sottolineando la spiccata gravità dei fatti, avendo l’imputato approfittato della particolarevulnerabilità della vittima, legata alla giovanissima età ed anche al fatto che lecondottecostituenti reato erano poste in essere in concomitanza con gli attacchi di panico dicui la minore soffriva, dissimulando un intento solo affettuoso e consolatorio, in tal modorendendo evidente connotazioni della condotta particolarmente spregevoli ed una particolareintensità del dolo, tali da escludere in radice la valutazione del fatto in termini di minoregravità: si tratta di motivazione certamente idonea a compromettere l’interesse tutelato dallanorma incriminatrice e a rendere incompatibile con la stessa la vicenda fattuale, essendostata illustrata e adeguatamente sottolineata la presenza di una sequela di abusi ripetuta neltempo, tale da apportare conseguenze gravemente pregiudizievoli per la minore, inparticolare per il suo equilibrio e la sua serenità e il suo armonico sviluppo psicofisico, checostituiscono alcuni tra gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per configurare laminore gravità della condotta ai sensi dell’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, per la valutazione dellaconfigurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., devefarsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, lemodalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche ementali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o lareiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in terminipsichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre,ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un soloelemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203;Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv.263821).In definitiva, le considerazioni della Corte di appello non sono censurabili in sede dilegittimità, con la conseguente infondatezza della doglianza relativa al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di minore gravità dei fatti.4.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Diversamente da quanto rappresentato in r icorso, la persona of fesaXXXXXXXXXXXXXXX ha descritto anch’ella in modo circostanziato le vicende occorsele,avendo l’imputato attirato più volte la sua attenzione, in una prima occasione facendolescrivere più volte il nome e, approfittando del momento, per metterle una mano sulla vita, inuna seconda occasione chiamandola e dicendole di avvicinarsi, per poi afferrarla per unbraccio e strattonandola, fino all’intervento dell’insegnante di sostegno che aveva dovutourlare per far desistere l’imputato dalla sua azione; infine, in altro episodio, mentre stavaandando in bagno, aveva visto l’imputato che, al suo passaggio, aveva aperto le gambe,mostrando i peli del pube e chiedendole un bacio, con una frase in lingua inglese.Le doglianze mosse in proposito sono, pertanto, smentite dalle circostanziatedichiarazioni della persona offesa, riscontrate in più occasioni dall’insegnante di sostegno,chiamata ad intervenire in funzione protettiva della minore.Lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo i quali, in tema di adescamento di minorenni,costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto difrasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi didall'art. 609-undecies cod. pen. (Sez. 3, n. 33257 del 07/06/2022, N., Rv. 283419).5.

Il quinto motivo di ricorso è infondato.Questa Corte ha più volte affermato che, «In tema di reati sessuali, non integra gliestremi del reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minorecommessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordicied i sedici anni di età (come nella vicenda in esame, in cui la persona offesa è nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed i fatti sono stati commessi nel gennaio-febbraio 2023), essendo tale finalitàestranea alle ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen» (Sez. 3, n.23173 del 15/02/2018, T., Rv. 273153; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43697 del 23/05/2019,S, non mass.), salvo che non sia accertata, sulla base di parametri oggettivi, l’intenzione direalizzare una delle condotte di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. e sia quindiconfigurabile il dolo specifico richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa, esempre che non ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, n. 2), della disposizione di cui all’art.609-quater cod. pen. (v., su quest’ultimo aspetto, Sez. 4, n. 4903 del 21/01/2020, B., Rv.278433).Ciò posto, la Corte territoriale, con motivazione congrua e aderente al dato probatorio,ha argomentato sia in ordine alla piena attendibilità della minore, le cui dichiarazioni avevanotrovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dell'insegnante di italiano che era statadestinataria delle confidenze della persona offesa, sia in ordine alla sussistenza del dolospecifico di commettere uno dei reati previsti dall’art. 609-bis cod. pen., valorizzando, oltre alcontenuto delle frasi rivolte dall’imputato alla persona offesa, la condotta lusinghiera eingannatoria dell’uomo, nonché, soprattutto, le chiare e ripetute attenzioni serbate daquest’ultimo nei confronti delle ragazze che frequentavano l’Istituto, sfociate in abusisessuali costrittivi.In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto diappello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese adoffrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e nonsono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifestaillogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.E’ insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione dellaprova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).6.

Il sesto motivo, con cui la difesa si duole del giudizio di comparazione tra circostanzedi segno opposto in termini di equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanzeadeguatamente ed in maniera non irragionevole, motivato il giudizio di equivalenza tra lericonosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate nel più grave reatodi cui al capo 1), sottolineando, in proposito, la non modesta gravità dei fatti.

Tale giudizio,avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalitàdel reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità, ove - come nel caso di specie - congruamente motivatoalla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza cheoccorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv.184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), dovendosi ricordare inproposito che il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non èincompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, dellediversa (vedi Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501).La motivazione, coerente e completa, non è, dunque, in contrasto con gli insegnamentidi legittimità affermati in proposito, mentre gli elementi richiamati in ricorso, quali ilcomportamento processuale, l’età e le condizioni di salute dell’imputato, sono statiadeguatamente valorizzati dalla Corte di merito ai fini del riconoscimento delle circostanze7.

In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrentestesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Ai sensi dell'art. 154-ter delle norme di attuazione del codice di rito, la Cancelleriacomunicherà il dispositivo della presente sentenza all’Amministrazione di appartenenza delricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27 novembre 2023, il G.U.P. del Tribunale di Romacondannava XXXXXXXXXXXXXXalla pena di giustizia, applicando le pene accessorie dilegge, in quanto ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) artt. 81, comma 2, 609-bis, 609-ter,nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico,all’interno dei locali scolastici, in più occasioni, con mossa repentina e imprevedibile,accarezzava il seno, le cosce e il fondoschiena dell’alunna XXXXXXXXXXX, cosìcostringendola a subire atti sessuali; con le aggravanti del fatto consumato all’interno diIstituto scolastico e del fatto commesso ai danni di minore di anni 14; 2) artt. 81, comma 2,56, 609-bis, 609-ter, nn. 5, 5-bis, ultimo comma, cod. pen., perché, nella qualità dicollaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, in una occasione, mentre l’alunnaXXXXXXXXXXXXXXX si recava in bagno, la seguiva e dopo averla invitata ad avvicinarglisile metteva un braccio attorno alla vita; in altra occasione si faceva trovare all’interno delbagno con i pantaloni abbassati e le parti intime visibili e all’arrivo della predetta alunna lechiedeva un bacio in lingua inglese e così compiva atti idonei diretti in modo non equivoco aconsumare atti sessuali ai danni di minorenne; con le medesime aggravanti del fatto sub 1);3) artt. 81, comma 2, 609-undecies cod. pen. perché, in più occasioni, nella qualità dicollaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, allo scopo di consumare ai dannidell’alunna XXXXXXXXXXXXXXXXXX abusi sessuali ex art. 609-bis cod. pen., adescava lapredetta, lusingandola con espressioni del tenore “ma che bel seno che hai, dovresti coprireun po' le tue forme perché sei molto bella”.Con sentenza in data 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riformadella sentenza di primo grado, qualificato il fatto sub 2) ai sensi dell’art. 609-undecies cod.pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del più gravereato sub 1), rideterminava la pena in anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione,riducendo ad anni cinque la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici ufficie confermando nel resto.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, XXXXXXXXXXXXXX, tramite ilsuo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e609-ter, nn. 5 e 5-bis, ultimo comma, cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione etravisamento del fatto e della prova in relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno diXXXXXXXXXXX.In sintesi, la difesa contesta l’affermazione della Corte di appello, secondo cui lapersona offesa sarebbe stata indotta a subire atti sessuali per la sua giovane età e per gliLamenta, infatti, che la Corte territoriale non avrebbe effettuato un’operazione diconcreta verifica, per un verso, delle condizioni di inferiorità della giovane vittima, per gliautodeterminazione in ambito sessuale e, per altro verso, della strumentalizzazione ai fini diconcupiscenza, da parte dell’imputato, di quello stato di inferiorità.La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi,ampiamente valorizzati nell’atto di appello, atti a dimostrare che nessun atto di violenzasessuale era stato commesso ai danni della persona offesa e che gli asseriti atti sessualierano consistiti in meri sfioramenti e carezze, sempre al di sopra degli indumenti, protrattisisempre per pochi secondi, quindi lievi e fugaci, mai a pelle, e, soprattutto, a meri finiconsolatori, determinati senza fine di soddisfare la libido del soggetto agente e per sempliceimmatu r i t à de l l o s tesso , pac i f i camen te r i f e r i t a anche da l l ’ i nsegnan teXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.La Corte distrettuale si era poi limitata a fare riferimento al mero dato dell’etàanagrafica della minore ed al contesto scolastico ove sarebbero avvenute le condotteincriminate, senza spiegare le ragioni e le modalità con le quali queste circostanze potesseroaver inciso sulla capacità di autodeterminazione della minore, senza che fosse emersaalcuna attività di persuasione esercitata dall’imputato per convincere la persona offesa aprestare il consenso agli atti sessuali.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-bis e 81cpv. cod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della provain relazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX.In sintesi, la difesa deduce una intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni dellapersona offesa, con una tendenza ad adeguare le risposte rese in sede di interrogatorio allesollecitazioni esterne provenienti dall’interlocutore, tanto che le domande poste alla minorenel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese appaiono spesso inducenti esuggestive e non pienamente corrispondenti ai noti protocolli sul tema.Osserva in proposito la difesa che la minore non era stata in grado di dettagliare eriferire in maniera compiuta e coerente i presunti e svariati palpeggiamenti di cui sarebbestata vittima, emergendo che costei sarebbe stata fatta oggetto di attenzioni lasciveconcretizzatesi in mere carezze sul viso, sul senso, sulle cosce e sulle natiche, sempre suivestiti e mai a pelle, per cui agli episodi narrati si era voluto dare un significato ultroneorispetto a quello espressamente riferito dalla minore e connotarli di una malizia e cupidigiache certamente non avevano avuto, non essendo possibile classificare come atti sessualiquelli che, non indirizzati a zone erogene, potevano essere rivolti al soggetto passivo confinalità diverse, come nel caso delle carezze sul volto o dell’abbraccio con sfioramento dellenatiche. Del resto, era stata la stessa minore, nel suo narrato, ad escludere che i gesticompiuti dall’imputato fossero dettati da lussuria e libidine, dicendo che XXXXXXXXXX latrattava bene.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 81 cpv., 609-bis cod. pen., 533 cod.proc. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova inrelazione al capo 1) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXX.In sintesi, la difesa lamenta che i parametri sulla base dei quali la Corte territorialeaveva escluso la possibilità di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis,ultimo comma, cod. pen., vale a dire la reiterazione delle condotte criminose, il contesto incui dette condotte erano state realizzate, la giovane età della vittima, erano tuttiincongruamente evocati.Il criterio della reiterazione delle condotte non era valido, non essendovi prova deisingoli fatti specifici, comunque di lieve entità, essendo durate brevissimi istanti le carezzedel seno, delle cosce e delle natiche. Né l’attenuante poteva essere esclusa sulla scorta deimedesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale),essendo invece necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive delfatto incidenti in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Con riferimento alcontesto, infine, non vi era alcun elemento certo da cui desumere la circostanza che lecondotte si sarebbero svolte approfittando del momento degli atti di panico della personaoffesa.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undeciescod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova inrelazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXX.La difesa contesta che la Corte di appello non avrebbe affrontato con cura i punti criticiindicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti a dimostrare l’assolutacarenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi di adescamento sessualeai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrare il reato di cui all’art. 660cod. pen.2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale eprocessuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 609-undeciescod. pen., per illogicità, carenza della motivazione e travisamento del fatto e della prova inrelazione al capo 2) dell’imputazione, in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX.La difesa contesta l’assunto della Corte di appello secondo cui la condotta diadescamento non presupporrebbe che la persona offesa sia soggetto infraquattordicenne,richiamando l’orientamento dei giudici di legittimità affermato nelle pronunce nn. 23173 del23/05/2018 e 43697 del 28/10/2019.Anche in questo caso, la difesa lamenta che la Corte di appello non avrebbe affrontatocon cura i punti critici indicati nell’atto di impugnazione e ampiamente approfonditi, volti adimostrare l’assoluta carenza probatoria in ordine alla contestazione dei plurimi episodi diadescamento sessuale ai danni della persona offesa che, al più, avrebbero potuto integrareil reato di cui all’art. 660 cod. pen., trattandosi peraltro di soli due episodi che, se epurati daimproprie dilatazioni e valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, potrebberodegradare a meri complimenti senza nessun fine sintomatico del reato contestato.2.6. Con il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per difetto ed illogicità dellamotivazione, in relazione alle disposizioni degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., anche pererronea applicazione della legge penale sostanziale.La difesa contesta il punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio e lamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenzarispetto alle contestate aggravanti, non essendo stati adeguatamente valorizzati elementiquali l’assenza di precedenti penali, il corretto comportamento processuale e lo stato disalute dell’imputato, seriamente malato di sclerosi multipla.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d."doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente postada sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, daparte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv.275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arteed altri, Rv. 253214).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit,ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).2. Tanto premesso, consegue la infondatezza delle censure mosse, con il primo e ilsecondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, al ragionamentoprobatorio svolto dalla sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 609-bis cod.pen., contestato al capo A della rubrica, che è esente sia da manifeste contraddizioni che neinficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello,ha messo in evidenza, senza vizi logici, come il ricorrente, intervenendo ripetutamente neimomenti in cui la persona offesa XXXXXXXXXXX veniva colta da attacchi di panico, leaccarezzava il viso, per poi scendere fino al seno, dove indugiava, accarezzandola a volteanche sulla coscia o abbracciandola, mettendole la mano sulle natiche, toccandole il viso eripetendole che “era bella”, approfittando inoltre dei momenti in cui i professori non vedevanoper farle i “grattini” sulla mano. L’imputato era solito, inoltre, aprire le gambe e toccarsi ilmembro quando passavano davanti a lui le alunne dell’Istituto.Tenuto conto del quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice di merito,deve constatarsi che, nella sentenza impugnata, sono stati adeguatamente considerati ifattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, in quanto la Corte diappello, nell’esaminare le doglianze sollevate dall’imputato con il gravame, diversamente daquanto sostenuto in ricorso, ha escluso in modo logico possibili fattori di induzione,affermando che il racconto della minore, avvenuto con l’ausilio del consulente tecnico delPubblico ministero, era apparso sin da subito spontaneo e lineare, affatto contraddittorio enon reso sulla scorta di domande “inducenti”, circostanziando nel tempo e nello spazio lecondotte fonte di disagio, ripetutesi nei tre anni di permanenza nell’Istituto scolastico, nonrilevandosi alcun intento calunniatorio, né segni di avversione nei confronti dell’imputato.Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso gli episodi sono stati riferiti in modocircostanziato e lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale coerentementeaffermato che non si era trattato di semplici sfioramenti, ma di toccamenti nelle parti intimeposti in essere in maniera insistente, reiterata e affatto casuale, che costituivano concertezza atti invasivi e lesivi della libertà sessuale della persona offesa, di cui l’imputato nonpoteva non essere consapevole.Si tratta di motivazione idonea a giustificare la valutazione di attendibilità della minore edi genuinità delle sue dichiarazioni, motivazione censurata in modo generico, e dunque inmodo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente evidente manifestainfondatezza delle censure sollevate con i primi due motivi di ricorso.3. E’ parimenti manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso.Il diniego della circostanza attenuante speciale è stato adeguatamente giustificato,sottolineando la spiccata gravità dei fatti, avendo l’imputato approfittato della particolarevulnerabilità della vittima, legata alla giovanissima età ed anche al fatto che lecondottecostituenti reato erano poste in essere in concomitanza con gli attacchi di panico dicui la minore soffriva, dissimulando un intento solo affettuoso e consolatorio, in tal modorendendo evidente connotazioni della condotta particolarmente spregevoli ed una particolareintensità del dolo, tali da escludere in radice la valutazione del fatto in termini di minoregravità: si tratta di motivazione certamente idonea a compromettere l’interesse tutelato dallanorma incriminatrice e a rendere incompatibile con la stessa la vicenda fattuale, essendostata illustrata e adeguatamente sottolineata la presenza di una sequela di abusi ripetuta neltempo, tale da apportare conseguenze gravemente pregiudizievoli per la minore, inparticolare per il suo equilibrio e la sua serenità e il suo armonico sviluppo psicofisico, checostituiscono alcuni tra gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per configurare laminore gravità della condotta ai sensi dell’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, per la valutazione dellaconfigurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., devefarsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, lemodalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche ementali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o lareiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in terminipsichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre,ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un soloelemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203;Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv.263821).In definitiva, le considerazioni della Corte di appello non sono censurabili in sede dilegittimità, con la conseguente infondatezza della doglianza relativa al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di minore gravità dei fatti.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Diversamente da quanto rappresentato in r icorso, la persona of fesaXXXXXXXXXXXXXXX ha descritto anch’ella in modo circostanziato le vicende occorsele,avendo l’imputato attirato più volte la sua attenzione, in una prima occasione facendolescrivere più volte il nome e, approfittando del momento, per metterle una mano sulla vita, inuna seconda occasione chiamandola e dicendole di avvicinarsi, per poi afferrarla per unbraccio e strattonandola, fino all’intervento dell’insegnante di sostegno che aveva dovutourlare per far desistere l’imputato dalla sua azione; infine, in altro episodio, mentre stavaandando in bagno, aveva visto l’imputato che, al suo passaggio, aveva aperto le gambe,mostrando i peli del pube e chiedendole un bacio, con una frase in lingua inglese.Le doglianze mosse in proposito sono, pertanto, smentite dalle circostanziatedichiarazioni della persona offesa, riscontrate in più occasioni dall’insegnante di sostegno,chiamata ad intervenire in funzione protettiva della minore.Lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo i quali, in tema di adescamento di minorenni,costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto difrasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi didall'art. 609-undecies cod. pen. (Sez. 3, n. 33257 del 07/06/2022, N., Rv. 283419).5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.Questa Corte ha più volte affermato che, «In tema di reati sessuali, non integra gliestremi del reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minorecommessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordicied i sedici anni di età (come nella vicenda in esame, in cui la persona offesa è nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed i fatti sono stati commessi nel gennaio-febbraio 2023), essendo tale finalitàestranea alle ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen» (Sez. 3, n.23173 del 15/02/2018, T., Rv. 273153; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43697 del 23/05/2019,S, non mass.), salvo che non sia accertata, sulla base di parametri oggettivi, l’intenzione direalizzare una delle condotte di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. e sia quindiconfigurabile il dolo specifico richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa, esempre che non ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, n. 2), della disposizione di cui all’art.609-quater cod. pen. (v., su quest’ultimo aspetto, Sez. 4, n. 4903 del 21/01/2020, B., Rv.278433).Ciò posto, la Corte territoriale, con motivazione congrua e aderente al dato probatorio,ha argomentato sia in ordine alla piena attendibilità della minore, le cui dichiarazioni avevanotrovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dell'insegnante di italiano che era statadestinataria delle confidenze della persona offesa, sia in ordine alla sussistenza del dolospecifico di commettere uno dei reati previsti dall’art. 609-bis cod. pen., valorizzando, oltre alcontenuto delle frasi rivolte dall’imputato alla persona offesa, la condotta lusinghiera eingannatoria dell’uomo, nonché, soprattutto, le chiare e ripetute attenzioni serbate daquest’ultimo nei confronti delle ragazze che frequentavano l’Istituto, sfociate in abusisessuali costrittivi.In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto diappello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese adoffrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e nonsono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifestaillogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.E’ insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione dellaprova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).6. Il sesto motivo, con cui la difesa si duole del giudizio di comparazione tra circostanzedi segno opposto in termini di equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanzeadeguatamente ed in maniera non irragionevole, motivato il giudizio di equivalenza tra lericonosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate nel più grave reatodi cui al capo 1), sottolineando, in proposito, la non modesta gravità dei fatti. Tale giudizio,avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalitàdel reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità, ove - come nel caso di specie - congruamente motivatoalla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza cheoccorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv.184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), dovendosi ricordare inproposito che il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non èincompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, dellediversa (vedi Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501).La motivazione, coerente e completa, non è, dunque, in contrasto con gli insegnamentidi legittimità affermati in proposito, mentre gli elementi richiamati in ricorso, quali ilcomportamento processuale, l’età e le condizioni di salute dell’imputato, sono statiadeguatamente valorizzati dalla Corte di merito ai fini del riconoscimento delle circostanze7. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrentestesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Ai sensi dell'art. 154-ter delle norme di attuazione del codice di rito, la Cancelleriacomunicherà il dispositivo della presente sentenza all’Amministrazione di appartenenza delricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 12333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris