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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46960/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 11/02/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto al Vecchi; e per il rigetto quanto a Margjokaj [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, pronunciando in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 17/09/2014: - confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, disapplicata in fatto la contestata recidiva reiterata specifica e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - in riforma della assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ne disponeva la condanna alla pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre spese.

Nella decisione si imputa: - al Vecchi di avere, in concorso con altri, costretto [OSCURATO:PERSONA], con condotte intimidatorie, a consegnargli a più riprese la somma di euro 1500,00 a fronte della dazione allo stesso di assegni postali dell'importo di euro 20.000,00, che, monetizzati, avrebbero dovuto consentirgli di far fronte a temporanee difficoltà economiche, ed erano, invece, tutti risultati privi di copertura; - al Margjokaj di avere detenuto marjuana per l'ingente quantitativo di kg. 141, all'interno di un garage nella disponibilità del detto e dei correi.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, con unico motivo, deduce violazione di legge in rapporto all'art. 629 cod. pen., assumendo doversi riqualificare la condotta ascritta nel reato di esercizio arbitrario con violenza alla persona, previsto dall'art. 393 cod. pen., che dall'estorsione differisce per l'elemento soggettivo, e non invece per la materialità della condotta, avendo l'imputato agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa.

3. Propone altresì ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi, di seguito sunteggiati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Con il primo lamenta vizi della motivazione, ritenuta contradditoria e illogica nella parte in cui fonda l'affermazione di responsabilità su una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali l'imputato non è mai interlocutore, essendo solo evocato in quella intercorsa con Ariani il 21 marzo 2011, in cui lo stesso preannuncia alla compagna Mortenau che "Martin" lo avrebbe chiamato e quella del 7 aprile della predetta con il Borchi, in cui la donna assume di essere stata incaricata dall'Ariani, tratto in arresto, di avvisare del fatto Borchi e, appunto, "Martin".

Sarebbe stato inoltre travisato il significato delle successive conversazioni indicate dalla Corte territoriale (per quei giudici dimostrative delle circostanze che il prevenuto viaggiava all'estero, era a conoscenza della perquisizione esitata nel sequestro della droga e della richiesta di farsi carico delle spese legali che l'Ariani avrebbe dovuto sostenere), in quanto ricostruito in termini congetturali e privo di qualsiasi base fattuale, essendo intercorso tra il ricorrente e il detto solo un rapporto di natura lavorativa. 3.2 Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 546 lett. e), cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata operato un vaglio critico delle risultanze processuali poste a base della condanna, né disatteso le deduzioni difensive incompatibili con la tesi accusatoria e le prove contrarie. 3.3 Con il terzo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non essendo stato motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta è fondata sulla personalità non negativa dell'imputato e sul suo corretto comportamento processuale.

4. Nei motivi aggiunti a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - depositati il 7 ottobre 2021 - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì: 4.1 Violazione di legge in rapporto agli artt. 526, 191, 603, comma 3-bis cod. pen. - per avere la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione il contenuto di intercettazioni telefoniche acquisito attraverso la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito il contenuto di brogliacci, in assenza di perizia trascrittiva; - per essersi disposta la rinnovazione in appello della prova dichiarativa ritenuta decisiva, in riforma della pronuncia assolutoria, attraverso la rinnovazione dell'esame del solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche degli altri testi, parimenti decisivi, escussi in primo grado; 4.2 Violazione di legge in rapporto all'obbligo di motivazione rafforzata per avere la Corte territoriale (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907) riformato totalmente la decisione di primo grado, senza delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e senza confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, così da evidenziare le ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, dovendosi escludere che sia sufficiente a tali fini limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, perché valutata preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato.

Nella specie, la mera consapevolezza della presenza della droga nel garage dell'Ariani, da parte del ricorrente, è stata assimilata alla codetenzione.4.3.

Vizi di motivazione per l'affermazione di responsabilità pronunciata in violazione del dovere di motivazione rafforzata.

Si sono valorizzati i contatti tra gli interlocutori delle captazioni meramente riferiti dal teste [OSCURATO:PERSONA] e rapporti di conoscenza che il giudice di primo grado aveva ritenuto inidonei ad individuare un contributo concorsuale, senza confutare gli elementi posti a fondamento delle opposte conclusioni da parte del giudice di prime cure con argomentazioni dotate di una superiore forza persuasiva. 4.4 Violazione di legge in rapporto all'art. 110 cod. pen. essendosi data rilevanza ad una condotta priva di efficienza causale rispetto alla realizzazione collettiva del reato.

Si assume nello specifico, che la circostanza, evinta dal tenore complessivo delle captazioni, che si dovesse rintracciare Martin e farlo intervenire per spostare la droga sta a significare, al contrario di quanto valutato dai giudici di appello, che egli non aveva avuto, fino a quel momento, consapevolezza alcuna della presenza di tale sostanza all'interno del garage. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse del Vecchi è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2. A sostegno delle proprie censure relative alla non corretta qualificazione giuridica del fatto oggetto degli addebiti nel reato di estorsione., il ricorrente invoca il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027-02, in ragione del quale l'elemento discretivo tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si individua nell'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, potendo invece la materialità della condotta anche coincidere.

Su tale presupposto teorico, la difesa deduce che la condotta debba essere ricondotta nel paradigma normativo di cui all'art. 393 cod. pen., per essere stato il Vecchi animato dalla ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto.

L'assunto, già formulato in appello e reiterato in questa Sede, non si confronta con quanto argomentato dalla Corte territoriale senza distonie logiche.La sentenza impugnata ha bene evidenziato come la versione dell'imputato di avere agito per riottenere i titoli sia rimasta in fatto smentita e che la pretesa, ancor più circostanziata, alla restituzione per un loro utilizzo difforme rispetto agli accordi assunti è stato operatcx per la prima volta solo nell'atto di appello.

Quel che maggiormente qui rileva, ad escludere la possibilità di una riqualificazione della condotta, è il dato, evidenziato dalla Corte senza contraddittorietà né scorretta applicazione delle regole di inferenza, che non era individuabile in capo al Vecchi alcun ITErrn. diritto di credito validamente azionabile con ricorso al giudice, tale da fondare il ragionevole convincimento, da parte sua, di agire nell'esercizio di esso, posto che lo Spina non è mai riuscito a monetizzare i titoli che aveva ricevuto dal ricorrente, i quali sono stati tutti protestati per difetto di provvista; circostanza questa che, all'evidenza, non poteva essere ignota al Vecchi stesso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritine equo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.

Risultano invece fondati i motivi di cui ai nn. 1 e 2 del ricorso principale proposto nell'interesse di Marjokaj che, strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente.

Effettivamente, la decisione impugnata ha sovrapposto alla valutazione del primo giudice una ricostruzione dei fatti che non sembra affto essere dotata di una superiore forza persuasiva, ed anzi si connota per alcuni gravi vizi logici dell'impianto motivazionale, quanto alla ricostruzione del contributo che il ricorrente avrebbe offerto alla condotta detentiva della sostanza stupefacente.

Al riguardo deve premettersi che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza occorre che la motivazione presenti una motivazione adeguata.

Questa Corte ha sancito, così come rievocato dalla difesa, che la riforma di una decisione a contenuto assolutorio anzitutto impone, nel rispetto della previsione dell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - un obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative decisive, da disporre anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (per tutte Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785); ma altresì, ed è quello che interessa in questa Sede, in cui la decisione è fondata sulle risultanze dell'attività captativa, più che sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria che ne ha richiamato i contenuti, ha sancito un onere di motivazione rafforzata, dovendo ogni decisione di riforma confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello.

La sentenza di riforma deve quindi corredarsi, specie ove ribalti una pregressa decisione di proscioglimento, di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (per tutte; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330) Ed è stato anche chiarito che, per motivazione rafforzata, deve intendersi la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché la messa in campo di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore ( v.

Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056, in cui, in parte motiva, la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

Al contrario, nel caso al vaglio - a prescindere dal rilievo, non dirimente, che il Marjokaj non sia interlocutore dei colloqui intercettati - la sentenza supera i dubbi che avevano condotto ad esito assolutorio in primo grado, sulla base di elementi scarsamente significativi.

Enfatizza, ad esempio, un intreccio di rapporti tra Ariani, Moteruu e Borchi - desunti anche dalla frequenza di contatti emersi dai tabulati telefonici- che non appaiono univocamente concludenti nel senso indicato.Ed invero è un dato che il Marjokaj lavorasse alle dipendenze dell'Ariani e del Borchi, presso il cui esercizio commerciale era stato assunto, ed era stato anche ospitato dal primo.

Nel quadro di tali relazioni trilatere (di natura lavorativa, ma non solo, atteso che Ariani aveva favorito il ricorrente accollandosi le spese legali, quando questi era stato per altri fatti indagato, e permettendogli di fruire di una misura autocustodiale con autorizzazione al lavoro esterno, proprio assumendolo presso il proprio bar), la richiesta dell'Ariani alla sua compagna Morteanu di far sapere anche al ricorrente che la Guardia di Finanza si sarebbe recata al garage - per eseguire, verosimilmente, una perquisizione - non appare essere elemento decisivo per ritenere che la detenzione fosse con lo stesso condivisa ma, al più, che il ricorrente dovesse farsi carico dello spostamento della merce.

Quand'anche egli avesse avuto consapevolezza della presenza della droga in quel sito, non viene fatto riferimento ad alcunché che dimostri che avesse anche una cointeressenza nella detenzione, per avere arrecato un qualche apporto in termini finanziari all'acquisto ovvero al suo futuro smercio, ove pure fosse stata preventivato; né che abbia in qualche modo contribuito alla materiale detenzione, introducendo lo stupefacente in quel garage, o vigilando sulla permanenza in essa, assicurandone la custodia.

L'equivocità del dato non è superata dalla circostanza che il Marjokaj, dopo l'arresto dell'Arianili fosse dileguato; e non è dato sapere se, vi sia stato un contatto effettivo con il ricorrente dopo la richiesta dell'Ariani veicolata dalla Mortenau.

La insistita richiesta di una contribuzione al pagamento delle spese legali parimenti appare di per sé elemento neutro, avuto riguardo al debito di riconoscenza che, per le proprie pregresse vicende personali, l'imputato aveva nei confronti dell'Ariani.

Appaiono poi del tutto congetturali, se non ininfluenti, gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte di merito, al fine di escludere la plausibilità di una interpretazione alternativa a quella che vede l'odierno ricorrente partecipe del delitto e tra questi: il fatto che l'Ariani, pur capace di movimentare grosse somme di danaro (essendo stato trovato in possesso di 60,000,00 euro), non avesse in realtà bisogno di essere supportato nel pagamento delle spese legali da alcuno, a sottintendere che egli avesse coinvolto il ricorrente solo perché cointeressato nell'affare; il messaggio larvatamente intimidatorio che la Morteanu avrebbe dovuto riferire da parte dell'Ariani ai suoi complici, che cioè questi si era "comportato bene", anche sviando le indagini con il riferimento ad un fantomatico correo marocchino, ma si sarebbe in futuro adirato se non fosse stato pagato il suo avvocato; messaggio i cui destinatari in realtà non vengono mai identificati, essendo del tutto generico il riferimento a "quella gente"; la telefonata del 27 aprile tra la donna e la sua amica Ileana, in cui la prima chiariva che un parente del Margjokaj le aveva dato 300,00 euro; il che dimostrerebbe che di questo contributo economico, sia pure per interposta persona, ed in misura ridotta per sue problematiche familiari, il ricorrente si era alfine fatto carico, evidentemente al solo scopo di garantirsi il silenzio di Ai2kiani.

Conclusivamente, mancano nella motivazione censurata significativi snodi esplicativi del ribaltamento della decisione di primo grado, e conseguentemente si impone l'annullamento del provvedimento ed il rinvio al giudice di merito perché si faccia carico di integrare la evidenziate lacune, anche tenendo conto delle sopraindicate direttrici ermeneutiche.

4. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, mentre sono inammissibili, perché tardivi rispetto al termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen., quelli aggiunti.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 11/02/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto al Vecchi; e per il rigetto quanto a Margjokaj [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, pronunciando in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 17/09/2014: - confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, disapplicata in fatto la contestata recidiva reiterata specifica e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - in riforma della assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ne disponeva la condanna alla pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre spese. Nella decisione si imputa: - al Vecchi di avere, in concorso con altri, costretto [OSCURATO:PERSONA], con condotte intimidatorie, a consegnargli a più riprese la somma di euro 1500,00 a fronte della dazione allo stesso di assegni postali dell'importo di euro 20.000,00, che, monetizzati, avrebbero dovuto consentirgli di far fronte a temporanee difficoltà economiche, ed erano, invece, tutti risultati privi di copertura; - al Margjokaj di avere detenuto marjuana per l'ingente quantitativo di kg. 141, all'interno di un garage nella disponibilità del detto e dei correi. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, con unico motivo, deduce violazione di legge in rapporto all'art. 629 cod. pen., assumendo doversi riqualificare la condotta ascritta nel reato di esercizio arbitrario con violenza alla persona, previsto dall'art. 393 cod. pen., che dall'estorsione differisce per l'elemento soggettivo, e non invece per la materialità della condotta, avendo l'imputato agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa. 3. Propone altresì ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi, di seguito sunteggiati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Con il primo lamenta vizi della motivazione, ritenuta contradditoria e illogica nella parte in cui fonda l'affermazione di responsabilità su una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali l'imputato non è mai interlocutore, essendo solo evocato in quella intercorsa con Ariani il 21 marzo 2011, in cui lo stesso preannuncia alla compagna Mortenau che "Martin" lo avrebbe chiamato e quella del 7 aprile della predetta con il Borchi, in cui la donna assume di essere stata incaricata dall'Ariani, tratto in arresto, di avvisare del fatto Borchi e, appunto, "Martin". Sarebbe stato inoltre travisato il significato delle successive conversazioni indicate dalla Corte territoriale (per quei giudici dimostrative delle circostanze che il prevenuto viaggiava all'estero, era a conoscenza della perquisizione esitata nel sequestro della droga e della richiesta di farsi carico delle spese legali che l'Ariani avrebbe dovuto sostenere), in quanto ricostruito in termini congetturali e privo di qualsiasi base fattuale, essendo intercorso tra il ricorrente e il detto solo un rapporto di natura lavorativa. 3.2 Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 546 lett. e), cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata operato un vaglio critico delle risultanze processuali poste a base della condanna, né disatteso le deduzioni difensive incompatibili con la tesi accusatoria e le prove contrarie. 3.3 Con il terzo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non essendo stato motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta è fondata sulla personalità non negativa dell'imputato e sul suo corretto comportamento processuale. 4. Nei motivi aggiunti a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - depositati il 7 ottobre 2021 - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì: 4.1 Violazione di legge in rapporto agli artt. 526, 191, 603, comma 3-bis cod. pen. - per avere la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione il contenuto di intercettazioni telefoniche acquisito attraverso la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito il contenuto di brogliacci, in assenza di perizia trascrittiva; - per essersi disposta la rinnovazione in appello della prova dichiarativa ritenuta decisiva, in riforma della pronuncia assolutoria, attraverso la rinnovazione dell'esame del solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche degli altri testi, parimenti decisivi, escussi in primo grado; 4.2 Violazione di legge in rapporto all'obbligo di motivazione rafforzata per avere la Corte territoriale (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907) riformato totalmente la decisione di primo grado, senza delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e senza confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, così da evidenziare le ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, dovendosi escludere che sia sufficiente a tali fini limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, perché valutata preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. Nella specie, la mera consapevolezza della presenza della droga nel garage dell'Ariani, da parte del ricorrente, è stata assimilata alla codetenzione.4.3. Vizi di motivazione per l'affermazione di responsabilità pronunciata in violazione del dovere di motivazione rafforzata. Si sono valorizzati i contatti tra gli interlocutori delle captazioni meramente riferiti dal teste [OSCURATO:PERSONA] e rapporti di conoscenza che il giudice di primo grado aveva ritenuto inidonei ad individuare un contributo concorsuale, senza confutare gli elementi posti a fondamento delle opposte conclusioni da parte del giudice di prime cure con argomentazioni dotate di una superiore forza persuasiva. 4.4 Violazione di legge in rapporto all'art. 110 cod. pen. essendosi data rilevanza ad una condotta priva di efficienza causale rispetto alla realizzazione collettiva del reato. Si assume nello specifico, che la circostanza, evinta dal tenore complessivo delle captazioni, che si dovesse rintracciare Martin e farlo intervenire per spostare la droga sta a significare, al contrario di quanto valutato dai giudici di appello, che egli non aveva avuto, fino a quel momento, consapevolezza alcuna della presenza di tale sostanza all'interno del garage. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse del Vecchi è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. A sostegno delle proprie censure relative alla non corretta qualificazione giuridica del fatto oggetto degli addebiti nel reato di estorsione., il ricorrente invoca il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027-02, in ragione del quale l'elemento discretivo tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si individua nell'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, potendo invece la materialità della condotta anche coincidere. Su tale presupposto teorico, la difesa deduce che la condotta debba essere ricondotta nel paradigma normativo di cui all'art. 393 cod. pen., per essere stato il Vecchi animato dalla ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto. L'assunto, già formulato in appello e reiterato in questa Sede, non si confronta con quanto argomentato dalla Corte territoriale senza distonie logiche.La sentenza impugnata ha bene evidenziato come la versione dell'imputato di avere agito per riottenere i titoli sia rimasta in fatto smentita e che la pretesa, ancor più circostanziata, alla restituzione per un loro utilizzo difforme rispetto agli accordi assunti è stato operatcx per la prima volta solo nell'atto di appello. Quel che maggiormente qui rileva, ad escludere la possibilità di una riqualificazione della condotta, è il dato, evidenziato dalla Corte senza contraddittorietà né scorretta applicazione delle regole di inferenza, che non era individuabile in capo al Vecchi alcun ITErrn. diritto di credito validamente azionabile con ricorso al giudice, tale da fondare il ragionevole convincimento, da parte sua, di agire nell'esercizio di esso, posto che lo Spina non è mai riuscito a monetizzare i titoli che aveva ricevuto dal ricorrente, i quali sono stati tutti protestati per difetto di provvista; circostanza questa che, all'evidenza, non poteva essere ignota al Vecchi stesso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritine equo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Risultano invece fondati i motivi di cui ai nn. 1 e 2 del ricorso principale proposto nell'interesse di Marjokaj che, strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente. Effettivamente, la decisione impugnata ha sovrapposto alla valutazione del primo giudice una ricostruzione dei fatti che non sembra affto essere dotata di una superiore forza persuasiva, ed anzi si connota per alcuni gravi vizi logici dell'impianto motivazionale, quanto alla ricostruzione del contributo che il ricorrente avrebbe offerto alla condotta detentiva della sostanza stupefacente. Al riguardo deve premettersi che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza occorre che la motivazione presenti una motivazione adeguata. Questa Corte ha sancito, così come rievocato dalla difesa, che la riforma di una decisione a contenuto assolutorio anzitutto impone, nel rispetto della previsione dell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - un obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative decisive, da disporre anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (per tutte Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785); ma altresì, ed è quello che interessa in questa Sede, in cui la decisione è fondata sulle risultanze dell'attività captativa, più che sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria che ne ha richiamato i contenuti, ha sancito un onere di motivazione rafforzata, dovendo ogni decisione di riforma confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello. La sentenza di riforma deve quindi corredarsi, specie ove ribalti una pregressa decisione di proscioglimento, di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (per tutte; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330) Ed è stato anche chiarito che, per motivazione rafforzata, deve intendersi la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché la messa in campo di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore ( v. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056, in cui, in parte motiva, la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). Al contrario, nel caso al vaglio - a prescindere dal rilievo, non dirimente, che il Marjokaj non sia interlocutore dei colloqui intercettati - la sentenza supera i dubbi che avevano condotto ad esito assolutorio in primo grado, sulla base di elementi scarsamente significativi. Enfatizza, ad esempio, un intreccio di rapporti tra Ariani, Moteruu e Borchi - desunti anche dalla frequenza di contatti emersi dai tabulati telefonici- che non appaiono univocamente concludenti nel senso indicato.Ed invero è un dato che il Marjokaj lavorasse alle dipendenze dell'Ariani e del Borchi, presso il cui esercizio commerciale era stato assunto, ed era stato anche ospitato dal primo. Nel quadro di tali relazioni trilatere (di natura lavorativa, ma non solo, atteso che Ariani aveva favorito il ricorrente accollandosi le spese legali, quando questi era stato per altri fatti indagato, e permettendogli di fruire di una misura autocustodiale con autorizzazione al lavoro esterno, proprio assumendolo presso il proprio bar), la richiesta dell'Ariani alla sua compagna Morteanu di far sapere anche al ricorrente che la Guardia di Finanza si sarebbe recata al garage - per eseguire, verosimilmente, una perquisizione - non appare essere elemento decisivo per ritenere che la detenzione fosse con lo stesso condivisa ma, al più, che il ricorrente dovesse farsi carico dello spostamento della merce. Quand'anche egli avesse avuto consapevolezza della presenza della droga in quel sito, non viene fatto riferimento ad alcunché che dimostri che avesse anche una cointeressenza nella detenzione, per avere arrecato un qualche apporto in termini finanziari all'acquisto ovvero al suo futuro smercio, ove pure fosse stata preventivato; né che abbia in qualche modo contribuito alla materiale detenzione, introducendo lo stupefacente in quel garage, o vigilando sulla permanenza in essa, assicurandone la custodia. L'equivocità del dato non è superata dalla circostanza che il Marjokaj, dopo l'arresto dell'Arianili fosse dileguato; e non è dato sapere se, vi sia stato un contatto effettivo con il ricorrente dopo la richiesta dell'Ariani veicolata dalla Mortenau. La insistita richiesta di una contribuzione al pagamento delle spese legali parimenti appare di per sé elemento neutro, avuto riguardo al debito di riconoscenza che, per le proprie pregresse vicende personali, l'imputato aveva nei confronti dell'Ariani. Appaiono poi del tutto congetturali, se non ininfluenti, gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte di merito, al fine di escludere la plausibilità di una interpretazione alternativa a quella che vede l'odierno ricorrente partecipe del delitto e tra questi: il fatto che l'Ariani, pur capace di movimentare grosse somme di danaro (essendo stato trovato in possesso di 60,000,00 euro), non avesse in realtà bisogno di essere supportato nel pagamento delle spese legali da alcuno, a sottintendere che egli avesse coinvolto il ricorrente solo perché cointeressato nell'affare; il messaggio larvatamente intimidatorio che la Morteanu avrebbe dovuto riferire da parte dell'Ariani ai suoi complici, che cioè questi si era "comportato bene", anche sviando le indagini con il riferimento ad un fantomatico correo marocchino, ma si sarebbe in futuro adirato se non fosse stato pagato il suo avvocato; messaggio i cui destinatari in realtà non vengono mai identificati, essendo del tutto generico il riferimento a "quella gente"; la telefonata del 27 aprile tra la donna e la sua amica Ileana, in cui la prima chiariva che un parente del Margjokaj le aveva dato 300,00 euro; il che dimostrerebbe che di questo contributo economico, sia pure per interposta persona, ed in misura ridotta per sue problematiche familiari, il ricorrente si era alfine fatto carico, evidentemente al solo scopo di garantirsi il silenzio di Ai2kiani. Conclusivamente, mancano nella motivazione censurata significativi snodi esplicativi del ribaltamento della decisione di primo grado, e conseguentemente si impone l'annullamento del provvedimento ed il rinvio al giudice di merito perché si faccia carico di integrare la evidenziate lacune, anche tenendo conto delle sopraindicate direttrici ermeneutiche. 4. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, mentre sono inammissibili, perché tardivi rispetto al termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen., quelli aggiunti. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al p
Sentenza Cassazione n. 46960/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris