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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 26665/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO nel procedimento n. 28992-2021, vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 47 , difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difenda unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché Ric. 2021 n. 28992 sez.

M3 -ud. 28-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difenda unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avente ad oggetto l’ordinanza 27003/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 5/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il Presidente della VI Sezione civile di questa Corte ha richiesto ex officio, in data 26 novembre 2021, la correzione d’un errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte 5 ottobre 2021 n. 27003; la suddetta ordinanza, a p. 5, contiene un dispositivo il cui primo capoverso è del seguente tenore: “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle spese liquidate in € 2.400, di cui € 200,00 rispettivamente a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore dell’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”; palese è l’errore materiale presente nel suddetto dispositivo, nel quale da un lato manca l’indicazione chiara del creditore delle spese di soccombenza; dall’altro manca il seguito del partitivo “di cui € 200”; Ritenuto che le suddette omissioni ed ambiguità siano frutto di un evidente errore materiale; P.q.m.

Ric. 2021 n. 28992 sez.

M3 -ud. 28-06-2022 -3- la Corte così corregge la propria ordinanza 5 ottobre 2021 n. 27003 , pronunciata sul ricorso n. 1276/20: -) al foglio 5, terzo capoverso, in luogo delle parole “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle spese liquidate in € 2.400, di cui € 200,00 rispettivamente a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore dell’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” si leggano le parole “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che si liquidano per ciascuno dei suddetti controricorrenti in € 2.400, di cui € 200 per spese borsuali , oltre accessori di legge; dispone che le spese dovute a [OSCURATO:PERSONA] siano distratte a favore dell’avvocato antistat a rio [OSCURATO:PERSONA]” -) manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO nel procedimento n. 28992-2021, vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 47 , difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difenda unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché Ric. 2021 n. 28992 sez. M3 -ud. 28-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difenda unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avente ad oggetto l’ordinanza 27003/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 5/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il Presidente della VI Sezione civile di questa Corte ha richiesto ex officio, in data 26 novembre 2021, la correzione d’un errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte 5 ottobre 2021 n. 27003; la suddetta ordinanza, a p. 5, contiene un dispositivo il cui primo capoverso è del seguente tenore: “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle spese liquidate in € 2.400, di cui € 200,00 rispettivamente a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore dell’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”; palese è l’errore materiale presente nel suddetto dispositivo, nel quale da un lato manca l’indicazione chiara del creditore delle spese di soccombenza; dall’altro manca il seguito del partitivo “di cui € 200”; Ritenuto che le suddette omissioni ed ambiguità siano frutto di un evidente errore materiale; P.q.m. Ric. 2021 n. 28992 sez. M3 -ud. 28-06-2022 -3- la Corte così corregge la propria ordinanza 5 ottobre 2021 n. 27003 , pronunciata sul ricorso n. 1276/20: -) al foglio 5, terzo capoverso, in luogo delle parole “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle spese liquidate in € 2.400, di cui € 200,00 rispettivamente a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore dell’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” si leggano le parole “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che si liquidano per ciascuno dei suddetti controricorrenti in € 2.400, di cui € 200 per spese borsuali , oltre accessori di legge; dispone che le spese dovute a [OSCURATO:PERSONA] siano distratte a favore dell’avvocato antistat a rio [OSCURATO:PERSONA]” -) manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale
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