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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1990

Cassazione n. 49926/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/03/1990 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato UGHELE Godfrey ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 16,09 di cocaina, da cui potevano trarsi 64 dosi medie); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato le specifiche modalità della condotta, valutandole in relazione alla confessione, la cui incidenza ha ritenuto non rilevante a fronte della flagranza del reato (su diniego delle generiche e relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di ,Salvo D E [OSCURATO:PERSONA] [RIA 14 D iC 2023 IL C.-\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/03/1990 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato UGHELE Godfrey ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 16,09 di cocaina, da cui potevano trarsi 64 dosi medie); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato le specifiche modalità della condotta, valutandole in relazione alla confessione, la cui incidenza ha ritenuto non rilevante a fronte della flagranza del reato (su diniego delle generiche e relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di ,Salvo D E [OSCURATO:PERSONA] [RIA 14 D iC 2023 IL C.-\
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