CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se~ le conclusioni del PG. 6L3k4 CLA-- p (.3,1-0 [OSCURATO:PERSONA]Lxf -0-A0 1-e ASSLO- SSLdA3-9- ) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2021, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza del Tribunale di Torino del 10.3.2011, irrevocabile dal 6.5.2011, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 10 L. 497/71, commessi in Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte di appello di Torino del 18.10.2018, irrevocabile dal 6.10.2020, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 629 (capo G1), 416 -bis (capo A), 629 (capo D) cod. pen., 2 e 7 I. n. 895/1967 (capo N), 697 cod. pen. (capo O), 23 I n. 110/1975 (capo P), 644 cod. pen. (capo Z), commessi quello di cui al capo A) dal 2009 al 2013 e gli altri dal febbraio 2013 al giugno 2013, tutti in Torino. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "errata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione". Secondo il ricorrente il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare correttamente il dato temporale di operatività dell'associazione per la quale il Macovei è stato condannato, posto che, come si evinceva dalla stessa sentenza, essa risultava già attiva dal gennaio 2009; la sparatoria nella quale era stato coinvolto il capo dell'associazione criminale, tale [OSCURATO:PERSONA], del 20 aprile 2009 sarebbe avvenuta proprio davanti al locale "simbolo del sodalizio", dove il Macovei svolgeva l'attività di "buttafuori"; al momento del suo arresto, avvenuto nel 2013, il Macovei sarebbe stato trovato in possesso di bombolette spray della medesima tipologia di quelle oggetto della sentenza di condanna sub n. 1 e "normalmente utilizzate dai buttafuori nei locali"; anche le armi oggetto della sentenza sub n. 2 sarebbero state nella disponibihtà del Macovei nell'esercizio della sua attività di "buttafuori" al servizio e sotto il controllo del sodalizio criminoso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha evidenziato che: il fatto di cui alla sentenza sub 1 era avvenuto prima dell'inizio della consumazione (metà 2009) del reato associativo di cui alla sentenza sub 2; il fatto sub 1, era stato indubbiamente consumato davanti a un locale, divenuto, poi, teatro delle attività del sodalizio mafioso detto "Brigata", ma non poteva essere assimilato ad alcuno dei reati fine contestati a Macovei nella sentenza sub n. 2, commessi quattro anni dopo e in un contesto decisamente mutato (con il definitivo radicamento del sodalizio nel. territorio torinese e nella comunità rumena); il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non compariva tra i reati fine dell'associazione e, peraltro, era stato commesso in una situazione contingente, dovuta allo stato di ubriachezza di uno degli avventori del locale, asseritamente molesto, e dello stesso Macovei; neppure il reato di detenzione e porto illegale di bombolette spray risultava contestato tra i reati scopo dell'associazione, che riguardavano armi da sparo e munizioni; pur avendo il Macovei esercitato l'attività di "buttafuori" per conto dell'associazione operativa a metà 2009, appariva oltremodo dubbio che l'episodio antecedente di cui alla sentenza sub n. 1 - soprattutto con riguardo alla resistenza violenta all'arresto operato a carico del Macovei in quella circostanza - potesse essere sorretto dallo stesso disegno criminoso che unificava il reato associativo e tutti gli altri reati giudicati con la sentenza sub n. 2. 2. A fronte di tale argomentata valutazione, le censure difensive si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, riproducono questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio" (Cass. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11. dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]