CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 43287/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 settembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 4 marzo 2015 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione, in ordine al reato continuato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Napoli per la durata di anni tre e mesi sei, a decorrere dal 26 aprile 2014, come da provvedimento del Tribunale di Napoli e da verbale del 26 aprile 2014, non aveva osservato le prescrizioni impostegli di soggiornare nel comune di residenza, di non dare ragioni di sospetto e di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione; in particolare, il 3 marzo 2015 era stato sorpreso in Arzano (Comune lontano da quello di residenza) in compagnia dei pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo gravato da precedenti di polizia) privo di documenti di riconoscimento e della prescritta carta di permanenza e, il 23 giugno 2014, era stato sorpreso in compagnia del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché la Corte territoriale, con riferimento al divieto di frequentare o associarsi con pregiudicati, avrebbe omesso di considerare che, escluso [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'imputato), erano stati accertati solo due incontri con soggetti pregiudicati, circostanza non idonea a perfezionare il requisito dell'abitualità del reato in oggetto. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente contestato all'imputato la recidiva, solo in forza dei suoi precedenti penali e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942); pertanto, non è richiesta, per l'integrazione del reato una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153). Occorrono, tuttavia, plurime condotte idonee, per l'intrinsecata caratteristica oggettiva; a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. Nei citati arresti giurisprudenziali, quindi, si è escluso che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti estemporanei. Nel caso di specie, pertanto, come correttamente evidenziato nel primo motivo di ricorso, il giudice di merito non si è pienamente conformato ai principi enunciati, erroneamente valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], due soli contatti posti in essere da quest'ultimo con soggetti pregiudicati. Tale condotta, invece, non avrebbe potuto indurre il giudice di merito ad escludere il carattere occasionale degli incontri avvenuti il 23 giugno 2014 e il 3 marzo 2015. L In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve - annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Il giudice di merito, pertanto, dovrà valutare se le residue violazioni poste in essere dall'imputato siano idonee a ritenere perfezionato il reato in esame e, nel caso, prevedere il conseguente trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]