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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14491/2026

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difesi dagli Avv.ti FrancescoSetti e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 589/2024 del 9 agosto2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026Giampaolo Onorati è titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]che, a sua volta, è titolare dell’esercizio di farmacia aperta al pubblico in Ovada,via Cairoli 165, autorizzata ai sensi della legge n. 475 del 1968, edell’autorizzazione regionale alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ai sensidell’art. 100 del d.lgs. n. 219 del 2006, esercitata nel magazzino sito in SanDamiano d’Asti in via Industrie, 38.[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dal Ministero della Salute il codice univoco digrossista 009185 e il codice univoco per l’esercizio della farmacia 1493.La detta Farmacia, utilizzando il codice univoco di farmacista, ha acquistatodiverse partite di medicinali, affluite al magazzino della farmacia e, poi,trasferite in parte al magazzino in [OSCURATO:PERSONA] d’Asti.Le partite di medicinali sono state accompagnate da documento di trasportocon il codice farmacista di provenienza e ricevute nel magazzino all’ingrossocodificato con il codice grossista di destinazione: tali quantitativi sono staticeduti, in seguito, a terzi (grossisti o farmacie) usando il menzionato codicegrossista.All’esito di visite ispettive, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] diOnorati Giampaolo sono stati sanzionati in solido con 28 ingiunzioni,dell’ammontare di € 6.000,00 ciascuna, previste dall’art. 148, comma 13, d.lgs.n. 219 del 2006, per violazione dell’art. 100, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2006.I soggetti sanzionati hanno proposto opposizione con tre distinti ricorsi cheil Tribunale di Alessandria, riuniti i ricorsi, ha accolto.L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Torino, con lasentenza qui impugnata, ha accolto, rideterminando, tuttaqvia, in complessivi€ 126.000,00 l’importo delle sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/20261) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 dellaData pubblicazione 15/05/2026legge n. 689 del 1981, in relazione agli artt. 100, 147 e 148 d.lgs. n. 219 del2006.Sostengono che non potrebbe esservi alcuna violazione dell’art. 100,comma 1, del d.lgs. n. 219 del 2006, poiché in possesso delle autorizzazioniper operare sul mercato sia come distributrice all’ingrosso sia come distributriceal dettaglio.Rappresentano che la corte territoriale avrebbe errato nel dare rilievo allacircostanza che i farmaci per i quali erano state inflitte le sanzioni non eranodelle eccedenze rispetto alle necessità della distribuzione al dettaglio, ma, sindall’inizio, destinati alla commercializzazione all’ingrosso.Infatti, a loro avviso, l’esercizio non autorizzato dell’attività di distribuzioneall’ingrosso sarebbe stato sanzionato penalmente dall’art. 147 del citato d.lgs.,mentre la sanzione amministrativa sarebbe stata riservata a violazioni del titoloVII diverse da quelle contemplate nel menzionato art. 147.Affermano che, in realtà, la presenza di due autorizzazioni in capo almedesimo soggetto escluderebbe sia la violazione dell’art. 100, comma 1, siaquella delle “altre disposizioni” del titolo VII.Avrebbe sbagliato la corte territoriale ad affermare che la sanzione per laviolazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 219 del 2006 era la medesima dellaviolazione dell’art. 100 e a non avvedersi che l’art. 148 del d.lgs. n. 219 del2006 non era applicabile alla fattispecie prevista dal precedente art. 100.2) Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 1 edell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per difetto di correlazione tra fattocontestato e fatto assunto a base della sanzione, in quanto ritengono che, nellaspecie, ricorresse una vicenda qualificabile come esercizio dell’attività digrossista senza autorizzazione, sanzionata dall’art. 147 del d.lgs. n. 219 del2006.

Criticano la corte d’appello perché avrebbe integrato il fatto contestatocon altri elementi soggettivi, aggiungendo il “dolo specifico” costituito dalloscopo.3) Con il terzo motivo le parti ricorrenti contestano la violazione dell’art. 1legge n. 689 del 1981 in relazione agli artt. 100, 104, 105, 147 e 148 del d.lgs.Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026n. 219 del 2006, la falsa applicazione degli artt. 122 e 123 TU leggi sanitarie n.Data pubblicazione 15/05/20261265 del 1934, degli artt. 34 e 46 r.d. n. 1706 del 1938, dell’art. 28 della leggen. 833 del 1978, dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012 e dell’art. 1, n. 17e dell’art. 80 della direttiva 2001 del 1983 CE, come interpretati dalla CGUE consentenza del 21 settembre 2023.Sostengono che l’immissione nel magazzino della farmacia di medicinali e ilsuccessivo trasferimento nel magazzino della distribuzione all’ingrosso da partedel soggetto possessore delle due autorizzazioni di farmacista e grossista nonavrebbe violato nessuna disposizione del titolo VII del d.lgs. n. 219 del 2006.In particolare, l’esercizio congiunto e integrato delle due attività nonpresenterebbe alcuna forma di rischio e la corte territoriale avrebbe errato nelpersonificare le attività di grossista e farmacista.Rilevante ai fini degli interessi tutelati sarebbero stati solo il tracciamentodelle eventuali movimentazioni fisiche da un magazzino all’altro el’assicurazione della disponibilità al pubblico dei medicinali prescritti olegittimamente richiesti.Il giudice di appello avrebbe errato nel non dare peso alla sentenza dellaCGUE del 21 settembre 2023.4) Con il quarto motivo le parti ricorrenti sostengono la violazione dell’art.1 legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 5 bis del d.lgs. n. 540 del 1992 edell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All.

E, in ordine all’art. 3 del d.m. 15luglio 2004, in quanto, a loro avviso, dal fatto che il farmacista grossista abbiadue codici non potrebbe discendere che ad agire siano due soggetti diversi, chele movimentazioni da magazzino farmacia a magazzino grossista corrispondanoa un approvvigionamento attuato presso un soggetto non autorizzato e che ilfarmacista possa movimentare i farmaci solo al pubblico.Le quattro censure sopraesposte, che vanno trattate congiuntamente,stante la stretta connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.Preliminarmente occorre inquadrare normativamente la questione ericostruire il sistema complessivo che viene in rilievo.L’art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali) deldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttivaNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/20262001/83/CE [e successive direttive di modifica] relativa ad un codiceData pubblicazione 15/05/2026comunitario concernente i medicinali per uso umano [, nonché della direttiva2003/94/CE]), inserito nel Titolo VIII (Distribuzione all’ingrosso e brokeraggiodi medicinali, nonché distribuzione di sostanze attive), ai commi 1 e 1-bis,prescrive:“1.

La distribuzione all’ingrosso di medicinali è subordinata al possesso diun’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovverodalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delleprovince autonome.

Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loroterritorio, è valida.1-bis.

I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensidell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società chegestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzioneall’ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso dimedicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinaliL’art. 147 (Sanzioni penali) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma 4,stabilisce:“4. - Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l’attività didistribuzione all’ingrosso di medicinali senza munirsi dell’autorizzazione di cuiall’articolo 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensionedell’autorizzazione stessa, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e conl’ammenda da diecimila euro a centomila euro.

Tali pene si applicano anche achi prosegue l’attività autorizzata senza disporre della persona responsabile dicui all’articolo 101”.L’art. 148 (Sanzioni amministrative) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma13, dispone:“13.

Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle previsteal comma 4 dell’articolo 147 soggiace alla sanzione amministrativa da tremilaeuro a diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmenteapplicabili”.Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026In particolare, si osserva che il comma 13 dell’art. 148 non reca, conData pubblicazione 15/05/2026riferimento alla violazione delle “disposizioni del titolo VII”, la clausola di riservapenale “salvo che il fatto costituisca reato”, adoperata, invece, in altri commidel medesimo art. 148, ma, anzi, precisa “senza pregiudizio delle sanzionipenali eventualmente applicabili”, specificando di sanzionareamministrativamente le condotte diverse da quelle di rilevanza penale previsteal comma 4 dell’art. 147.Non si pone, quindi, nella specie, per quanto rappresentato dalle parti, alcunprofilo di compatibilità tra il cumulo delle sanzioni amministrativa e penale e ildivieto del ne bis in idem.Dalla normativa esposta si evince che il comma 1-bis dell’art. 100 del d.lgs.n. 219 del 2006 ha ammesso i farmacisti e le società di farmacisti titolari difarmacia a svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, ma pursempre nel rispetto delle disposizioni del titolo VII (che ricomprendono gliarticoli dal 99 al 112 ter).Quanto alle “disposizioni del titolo VII” che qui interessano, il comma 1 delmedesimo art. 100 subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali alpossesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provinciaautonoma, ovvero dalle altre autorità competenti.Gli artt. 101 ss. precisano, poi, i requisiti occorrenti richiesti perl’ottenimento dell’autorizzazione, la procedura di autorizzazione e le ispezionipreviste, gli obblighi e le facoltà del titolare dell’autorizzazione alla distribuzioneall’ingrosso dei medicinali, le dotazioni minime e le modalità di fornitura deimedicinali, le formalità di individuazione dei canali di distribuzione deimedicinali.Si sottolinea che:- l’art. 104 disciplina gli obblighi e le facoltà del titolare dell’autorizzazionealla distribuzione all’ingrosso dei medicinali, anche quantoall’approvvigionamento e alla fornitura dei medicinali unicamente da/a personeo società che possiedono esse stesse l’autorizzazione, nonché all’osservanza deiprincipi e delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione deimedicinali di cui al decreto del Ministro della sanità in data 6 luglio 1999;Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026Data pubblicazione 15/05/2026- l’art. 105 regola le dotazioni minime e la fornitura dei medicinali,stabilendo i tempi massimi di consegna alle farmacie e gli obblighi del titolaredi Autorizzazione all’Immissione in Commercio.Le disposizioni sopra richiamate ricalcano in buona parte la citata direttiva2001/83/CE (e successive modificazioni), relativa al codice comunitarioconcernente i medicinali per uso umano - di cui sono, come detto, attuazione-,la quale impone agli Stati membri, a norma dell’art. 77, di adottare tutte lemisure idonee a garantire che la distribuzione all’ingrosso di medicinali siasubordinata al possesso di un’autorizzazione a esercitare l’attività di grossistadi medicinali, purché sussistano tutti i requisiti dettati dall’art. 79 (su idoneitàlocali, presenza di persone qualificate, rispetto degli obblighi di cui all’art. 80ecc.), così come per le persone che forniscono medicinali al pubblico, attivitàqueste due che richiedono distinte autorizzazioni.La direttiva, che ha inteso armonizzare, con gli articoli da 79 a 82, i requisitiminimi che devono essere soddisfatti dai richiedenti e dai titolaridell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali (si veda sentenzaCGUE del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto 44), e lastessa legge di attuazione, rispondono alla finalità sia di garantire il serviziopubblico, assicurando la permanenza di un assortimento di medicinalisufficiente a rispondere con la massima tempestività alle esigenze del rispettivoterritorio, sia di tutelare la sanità pubblica e di eliminare gli ostacoli agli scambidi medicinali nell’Unione, sia di esercitare il controllo su tutta la catena didistribuzione dei medicinali, per la realizzazione dei quali la Corte di Giustiziaha dichiarato che i requisiti minimi per la distribuzione all’ingrosso di medicinalidovevano essere soddisfatti in modo effettivo e uniforme da parte di tutti coloroche esercitano tale attività in tutti gli Stati membri (CGUE sentenza del 28giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto 48; id sentenza del 21settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] für Sicherheit imGesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punto 29).Se queste sono, dunque, le esigenze sottese alla direttiva e al d.lgs. n. 219del 2006 di attuazione, si deve ritenere che i requisiti che consentono il rilasciodell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso di medicinali e di quella al dettaglioNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026e che sono previsti dalla normativa unionale e nazionale assumano una valenzaData pubblicazione 15/05/2026sostanziale, siccome volti a consentire l’effettiva realizzazione delle finalitàperseguite e l’adempimento dell’obbligo, pure posto a carico degli Stati membri,di controllare che il soggetto destinatario delle rispettive autorizzazioni soddisfii presupposti richiesti per il loro rilascio durante la vigenza della stessa (CGUEsentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punti 45 eCGUE sentenza del 21 settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] fürSicherheit im Gesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punto 24).Infatti, i requisiti minimi per la distribuzione all’ingrosso dei medicinalidevono essere soddisfatti in modo effettivo e uniforme da tutti coloro cheesercitano tale attività in ogni Stato membro, in modo da tutelare, soprattutto,la sanità pubblica (sentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11,EU:C:2012:396, punto 48; CGUE sentenza del 21 settembre 2023, ApothekeB. contro [OSCURATO:PERSONA] für Sicherheit im Gesundheitswesen, BASG, in C-47/22,punto 32).Da ciò conseguono due corollari.Innanzitutto, le due attività, quella all’ingrosso e quella al dettaglio, devonorimanere formalmente distinte, senza commistione tra l’una e l’altra, ancorchésiano svolte dal medesimo soggetto, come reso possibile dall’eliminazionedell’incompatibilità tra l’attività di farmacista e quella di grossista intervenutacon l’abrogazione del comma 2 dell’art. 100 del d.lgs. 219 del 2006, avvenutacon il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., dalla legge 4 agosto 2006,n. 248, e dalla successiva modifica del comma 1 bis di quest’ultimo, intervenutacon il d.lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 del 2007.In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, con la sentenzan. 2177/2018, rilevando che l’attuale contesto normativo richiedeva che, “pura seguito dell’eliminazione dell’incompatibilità per le farmacie di vendereall’ingrosso, sia comunque garantita la tracciabilità dei farmaci, tesa proprio adevitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli indanno dell’Erario pubblico e della salute pubblica”, che la necessità di codicidifferenti per lo svolgimento delle diverse attività di vendita al dettaglio evendita all’ingrosso era preordinata al fine di assicurare la tracciabilità deiNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026farmaci e che tale differenza dei codici, in quanto tesa a garantire la trasparenzaData pubblicazione 15/05/2026e la tracciabilità delle operazioni, non aveva una finalità di limitazione o divietodell’attività di commercializzazione (così pure Consiglio di Stato, sentenza n.5486/2018).In secondo luogo, le disposizioni normative elencate introducono uncomplesso procedimento che deve essere rigidamente rispettato in tutti i suoiaspetti.Se ne ricava che non sono stati introdotti, allora, dei singoli divieti, ma unaserie di precetti, alcuni, come accennato, di tipo procedurale, ognuno dei qualiva eseguito e la cui violazione va punita, in forza della clausola sanzionatoriagenerale dell’art. 148, comma 3, d.lgs. n. 219 del 2006 che, non a caso, nonmenziona le singole disposizioni alle quali si riferisce, ma richiama l’insiemedelle “disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste al comma 4dell’articolo 147”.Quindi, pur essendo consentito ai farmacisti e alle società di farmacistititolari di farmacia di vendere all’ingrosso i medicinali, essi devono assicurarela tracciabilità dei farmaci in relazione alla loro destinazione, utilizzando conprecisione i codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività di venditaal dettaglio e di vendita all’ingrosso.Pertanto, i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univocodi identificazione per la vendita al dettaglio possono essere venduti soltanto alpubblico degli utilizzatori finali, e non anche a distributori all’ingrosso, e vannoconservati nei magazzini della farmacia.Nella stessa ottica, non è consentito “l’approvvigionamento e lo stoccaggiopresso la farmacia stessa - e, quindi, non nel magazzino destinato al commercioall’ingrosso - di medicinali destinati alla vendita all’ingrosso”, siccome èessenziale, per la loro tracciabilità, che ogni tipologia di medicinale transitiesclusivamente nei luoghi specificamente ad essa destinati, anche ove si tratti,come nel caso in esame, di passaggi tra magazzini di strutture gestite dalmedesimo farmacista.Queste conclusioni sono coerenti, altresì, con l’esigenza di evitare unpregiudizio, valutato dal legislatore ex ante, all’esercizio delle attivitàNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026di controllo da parte degli organi all’uopo preposti, sicché le violazioni de quibusData pubblicazione 15/05/2026possono ritenersi sussistenti anche quando l’inosservanza degli adempimentinon abbia comportato un pregiudizio in concreto all’attività di verifica degli Statimembri e alla salute pubblica e individuale, venendo in rilievo degli illeciti dipericolo.Tale interpretazione degli artt. 100 ss. del d.lgs. n. 219 del 2006 èpienamente conforme ai principi dettati nelle citate sentenze della Corte digiustizia UE, seconda sezione, 28 giugno 2012, causa C-7/11 (quanto alsignificato da attribuire all’art. 77, par. 2, della direttiva 2001/83/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, nel senso che ilfarmacista, il quale svolga anche un’attività di grossista di medicinali, è tenutoa munirsi di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali e devesoddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione didistribuzione all’ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82 della direttiva2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120) e della Corte di giustiziaUE, quinta sezione, 21 settembre 2023, causa C-47/22 (secondo cui l’art. 80,primo comma, lett. b, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo aimedicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE delParlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, deve essereinterpretato nel senso che: una persona titolare di un’autorizzazione didistribuzione all’ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da altrepersone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate o abilitate afornire medicinali al pubblico, ma che non sono a loro volta titolari di una siffattaautorizzazione di distribuzione né sono esentate dall’obbligo di ottenere dettaautorizzazione ai sensi dell’art. 77, par. 3, della direttiva 2001/83, comemodificata, anche se l’approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta, ose i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo a personeautorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono aloro volta titolari di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso).Deriva da quanto detto l’infondatezza delle prime quattro censure e lacorrettezza del ragionamento decisorio della Corte d’Appello di Torino la quale,Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026partendo dalla finalità perseguita dal d.lgs. e dalla Direttiva di tutelare la saluteData pubblicazione 15/05/2026e la sanità pubblica, ha ritenuto che le due attività, di vendita all’ingrosso e aldettaglio, dovessero rimanere distinte e che l’eventuale commistione tra le due,mediante passaggi di merce dal magazzino della farmacia a quello all’ingrosso,non avrebbe garantito né la trasparenza nella tracciabilità del percorso deifarmaci, così consentendo la realizzazione di intenti speculativi, nél’approvvigionamento da parte dei grossisti né la costante e adeguatadisponibilità diretta di farmaci per il dettaglio.Si ricava, allora, che è stata integrata la condotta illecita contestata,consistente nell’avere consentito che l’approvvigionamento dei medicinalidestinati alla distribuzione all’ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenisseropresso i locali siti in Ovada, via Cairoli n. 165, con successivo trasferimentopresso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA]Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA] n. 38.Infatti, le ordinanze qui impugnate sanzionano, come accertato dalla Corted’appello di Torino, la violazione, da parte degli opponenti, dell’art. 100, comma1, del d.lgs. n. 219 del 2006 (c.d.

Codice del Farmaco) “per aver consentitonella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio difarmacia per i locali siti in Ovada, via Cairoli n. 165, nonché autorizzata alladistribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in SanDamiano D’Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA] n. 38, che l’approvvigionamento deimedicinali destinati alla distribuzione all’ingrosso ed il loro primo stoccaggioavvenissero presso i locali siti in Ovada, via Cairoli 165, con successivotrasferimento, […], presso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA]Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA]. 38.”.In particolare, risulta violato l’art. 100, comma 1, del d.lgs. n. 219 del 2006,che si occupa dei locali che possono essere usati per i medicinali destinati allacessione all’ingrosso, stabilendo che l’autorizzazione per la distribuzioneall’ingrosso, una volta ottenuta, “precisa per quali locali, stabiliti sul loroterritorio, è valida”.Infatti, la Corte d’appello di Torino ha accertato che era “pacifico” che iltitolare della farmacia “ordinasse i farmaci destinati alla vendita all’ingrossoNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026utilizzando il codice univoco (1493) che gli era stato rilasciato per l’esercizio diData pubblicazione 15/05/2026farmacia, non quello per la distribuzione all’ingrosso (009185)”.Pertanto, è ormai non contestabile che le medicine delle quali si discuteerano destinate alla distribuzione all’ingrosso.Allo stesso modo, non è discusso che queste siano arrivate nel localeindicato nell’autorizzazione dopo essere passate per quelli destinati alla venditaal dettaglio.Da quanto esposto, si evince che, in effetti, il disposto dell’art. 100, comma1, non è stato rispettato, in quanto i prodotti che dovevano essere cedutiall’ingrosso erano stati acquistati, invece, con il codice dei medicinali vendibilial pubblico ed erano stati oggetto di “approvvigionamento” e di “primostoccaggio” in locali non menzionati nell’apposita autorizzazione conseguita.Le considerazioni svolte rispondono anche alla censura delle parti ricorrentiper le quali non vi potrebbe essere violazione dell’art. 100, comma 1, del d.lgs.n. 219 del 2006, in quanto sarebbero state in possesso delle autorizzazioni peroperare sul mercato sia come distributrice all’ingrosso sia come distributrice aldettaglio.Esse commettono l’errore di considerare punite dall’art. 148 del d.lgs. n.219 del 2006 le sole attività relative a medicinali destinati alla distribuzioneall’ingrosso quando, al contrario, il citato art. 148 colpisce, in viaamministrativa, tutte le violazioni delle “disposizioni del titolo VII diverse daquelle previste al comma 4 dell’articolo 147”, fra le quali rientra indubbiamentel’art. 100 del d.lgs. n. 219 del 2006.

Non solo l’assenza dell’autorizzazione è,quindi, motivo di contestazione, in vicende come quella in esame, ma anchel’omessa osservanza delle sue prescrizioni.Ne deriva l’applicabilità dell’art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006.Privo di pregio è, altresì, il richiamo delle parti ricorrenti all’art. 104 deld.lgs. n. 219 del 2006, disposizione non applicata nella specie e che, in ognicaso, se violata avrebbe portato alla stessa sanzione.Non merita accoglimento neppure la considerazione che ricorrerebbe unavicenda qualificabile come esercizio dell’attività di grossista senzaautorizzazione, sanzionata dall’art. 147 del d.lgs. n. 219 del 2006, atteso cheNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026l’illecito, chiaramente integrato, si incentra sull’acquisto di farmaci valendosi delData pubblicazione 15/05/2026codice univoco di rivenditore al dettaglio, stoccati in locali in locali nonautorizzati e, indi destinati alla vendita all’ingrosso.Va respinta, inoltre, la prospettazione secondo la quale l’immissione nelmagazzino della farmacia di medicinali e il successivo trasferimento nelmedesimo magazzino della distribuzione all’ingrosso da parte del soggettopossessore delle due autorizzazioni di farmacista e grossista non avrebberoviolato nessuna disposizione del titolo VII del d.lgs. n. 219 del 2006 e che lacorte territoriale avrebbe errato nel personificare le attività di grossista efarmacista.Infatti, è la violazione delle procedure rigorosamente disciplinate dalla leggee dalle autorizzazioni a essere colpita, a prescindere dal concretizzarsi di undanno effettivo, senza che possa parlarsi di una personificazione nei terminiesposti.i ricorrenti non tengono conto che la ratio decidendi della sentenzaimpugnata non attiene alla titolarità delle due licenze, ma riguarda l’infrazionea uno dei precetti dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.Per i motivi esposti, non hanno successo i riferimenti al fatto che: ilfarmacista grossista, pur avendo due codici, non sarebbe un soggetto unico; lemovimentazioni da magazzino farmacia a magazzino grossista noncorrisponderebbero a un approvvigionamento presso soggetto non autorizzato;il farmacista non sarebbe tenuto a movimentare i farmaci solo al pubblico.Senza valore, è, poi, per le ragioni enunciate, il richiamo delle partiricorrenti alla sentenza della CGUE del 21 settembre 2023.5) Con il quinto motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 3della legge n. 689 del 1981 per mancata applicazione dell’esimente dell’erroredi fatto, assieme all’omesso esame di fatto decisivo, consistente nellacircostanza che il titolare della farmacia avrebbe assicurato la tracciabilità delfarmaco.La censura è inammissibile.Il corrispondente motivo di appello è stato rigettato perché l’applicabilitàdell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 era stata richiesta nel ricorso introduttivoNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026“senza che fosse indicato alcun elemento a supporto dell’assenza di colpa,Data pubblicazione 15/05/2026tantomeno l’esistenza di precedenti controlli dei NAS presso la farmacia”.Questa ratio decidendi, però, non è stata contestata e, comunque, le partiricorrenti nulla hanno detto in ordine alle circostanze specifiche che avrebbedovuto condurre a valorizzare la buona fede e che non sarebbero stateesaminate.6) Per le ragioni esposte non può essere accolta l’istanza di rinviopregiudiziale alla CGUE delle parti ricorrenti.Un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare allaCGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale, qualora vi sia unagiurisprudenza consolidata in materia o se la corretta interpretazione dellanorma di diritto non lasci spazio a un ragionevole dubbio (Raccomandazioni2016.

C. - 439.01, par. 6; Cass., SU, n. 16157 del 19 giugno 2018, inmotivazione, p. 5.5.).Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p.6) ha ritenuto il rinvio alla CGUE non «necessario quando il significato dellanorma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dallagiurisprudenza della Corte di giustizia».

Inoltre, decidendo la causa C-283/81, CILFIT c.

Ministero della Sanità, la CGUE ha enunciato tre circostanzeche sollevano il giudice “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorsogiurisdizionale di diritto interno” da un adempimento altrimenti obbligatorio(punti 12-16 della sentenza), le quali si possono così riassumere:a) l’identità materiale della fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia sisia già espressa; b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Cortestessa sul medesimo punto di diritto all’esame del giudice nazionale, anche inassenza di identità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell’acte éclairé); c)la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione delle norme rilevantidi diritto dell’Unione (c.d. teoria dell’acte clair).Nella specie, da quanto esposto in precedenza, è palese come la presentedecisione sia del tutto conforme alla normativa e alla giurisprudenza unionali.Il ricorso, in conclusione, merita rigetto nel suo cpomplesso.Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoData pubblicazione 15/05/2026ex art. 91 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 7.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dagli Avv.ti FrancescoSetti e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 589/2024 del 9 agosto2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026Giampaolo Onorati è titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]che, a sua volta, è titolare dell’esercizio di farmacia aperta al pubblico in Ovada,via Cairoli 165, autorizzata ai sensi della legge n. 475 del 1968, edell’autorizzazione regionale alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ai sensidell’art. 100 del d.lgs. n. 219 del 2006, esercitata nel magazzino sito in SanDamiano d’Asti in via Industrie, 38.[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dal Ministero della Salute il codice univoco digrossista 009185 e il codice univoco per l’esercizio della farmacia 1493.La detta Farmacia, utilizzando il codice univoco di farmacista, ha acquistatodiverse partite di medicinali, affluite al magazzino della farmacia e, poi,trasferite in parte al magazzino in [OSCURATO:PERSONA] d’Asti.Le partite di medicinali sono state accompagnate da documento di trasportocon il codice farmacista di provenienza e ricevute nel magazzino all’ingrossocodificato con il codice grossista di destinazione: tali quantitativi sono staticeduti, in seguito, a terzi (grossisti o farmacie) usando il menzionato codicegrossista.All’esito di visite ispettive, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] diOnorati Giampaolo sono stati sanzionati in solido con 28 ingiunzioni,dell’ammontare di € 6.000,00 ciascuna, previste dall’art. 148, comma 13, d.lgs.n. 219 del 2006, per violazione dell’art. 100, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2006.I soggetti sanzionati hanno proposto opposizione con tre distinti ricorsi cheil Tribunale di Alessandria, riuniti i ricorsi, ha accolto.L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Torino, con lasentenza qui impugnata, ha accolto, rideterminando, tuttaqvia, in complessivi€ 126.000,00 l’importo delle sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/20261) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 dellaData pubblicazione 15/05/2026legge n. 689 del 1981, in relazione agli artt. 100, 147 e 148 d.lgs. n. 219 del2006.Sostengono che non potrebbe esservi alcuna violazione dell’art. 100,comma 1, del d.lgs. n. 219 del 2006, poiché in possesso delle autorizzazioniper operare sul mercato sia come distributrice all’ingrosso sia come distributriceal dettaglio.Rappresentano che la corte territoriale avrebbe errato nel dare rilievo allacircostanza che i farmaci per i quali erano state inflitte le sanzioni non eranodelle eccedenze rispetto alle necessità della distribuzione al dettaglio, ma, sindall’inizio, destinati alla commercializzazione all’ingrosso.Infatti, a loro avviso, l’esercizio non autorizzato dell’attività di distribuzioneall’ingrosso sarebbe stato sanzionato penalmente dall’art. 147 del citato d.lgs.,mentre la sanzione amministrativa sarebbe stata riservata a violazioni del titoloVII diverse da quelle contemplate nel menzionato art. 147.Affermano che, in realtà, la presenza di due autorizzazioni in capo almedesimo soggetto escluderebbe sia la violazione dell’art. 100, comma 1, siaquella delle “altre disposizioni” del titolo VII.Avrebbe sbagliato la corte territoriale ad affermare che la sanzione per laviolazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 219 del 2006 era la medesima dellaviolazione dell’art. 100 e a non avvedersi che l’art. 148 del d.lgs. n. 219 del2006 non era applicabile alla fattispecie prevista dal precedente art. 100.2) Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 1 edell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per difetto di correlazione tra fattocontestato e fatto assunto a base della sanzione, in quanto ritengono che, nellaspecie, ricorresse una vicenda qualificabile come esercizio dell’attività digrossista senza autorizzazione, sanzionata dall’art. 147 del d.lgs. n. 219 del2006. Criticano la corte d’appello perché avrebbe integrato il fatto contestatocon altri elementi soggettivi, aggiungendo il “dolo specifico” costituito dalloscopo.3) Con il terzo motivo le parti ricorrenti contestano la violazione dell’art. 1legge n. 689 del 1981 in relazione agli artt. 100, 104, 105, 147 e 148 del d.lgs.Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026n. 219 del 2006, la falsa applicazione degli artt. 122 e 123 TU leggi sanitarie n.Data pubblicazione 15/05/20261265 del 1934, degli artt. 34 e 46 r.d. n. 1706 del 1938, dell’art. 28 della leggen. 833 del 1978, dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012 e dell’art. 1, n. 17e dell’art. 80 della direttiva 2001 del 1983 CE, come interpretati dalla CGUE consentenza del 21 settembre 2023.Sostengono che l’immissione nel magazzino della farmacia di medicinali e ilsuccessivo trasferimento nel magazzino della distribuzione all’ingrosso da partedel soggetto possessore delle due autorizzazioni di farmacista e grossista nonavrebbe violato nessuna disposizione del titolo VII del d.lgs. n. 219 del 2006.In particolare, l’esercizio congiunto e integrato delle due attività nonpresenterebbe alcuna forma di rischio e la corte territoriale avrebbe errato nelpersonificare le attività di grossista e farmacista.Rilevante ai fini degli interessi tutelati sarebbero stati solo il tracciamentodelle eventuali movimentazioni fisiche da un magazzino all’altro el’assicurazione della disponibilità al pubblico dei medicinali prescritti olegittimamente richiesti.Il giudice di appello avrebbe errato nel non dare peso alla sentenza dellaCGUE del 21 settembre 2023.4) Con il quarto motivo le parti ricorrenti sostengono la violazione dell’art.1 legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 5 bis del d.lgs. n. 540 del 1992 edell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E, in ordine all’art. 3 del d.m. 15luglio 2004, in quanto, a loro avviso, dal fatto che il farmacista grossista abbiadue codici non potrebbe discendere che ad agire siano due soggetti diversi, chele movimentazioni da magazzino farmacia a magazzino grossista corrispondanoa un approvvigionamento attuato presso un soggetto non autorizzato e che ilfarmacista possa movimentare i farmaci solo al pubblico.Le quattro censure sopraesposte, che vanno trattate congiuntamente,stante la stretta connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.Preliminarmente occorre inquadrare normativamente la questione ericostruire il sistema complessivo che viene in rilievo.L’art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali) deldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttivaNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/20262001/83/CE [e successive direttive di modifica] relativa ad un codiceData pubblicazione 15/05/2026comunitario concernente i medicinali per uso umano [, nonché della direttiva2003/94/CE]), inserito nel Titolo VIII (Distribuzione all’ingrosso e brokeraggiodi medicinali, nonché distribuzione di sostanze attive), ai commi 1 e 1-bis,prescrive:“1. La distribuzione all’ingrosso di medicinali è subordinata al possesso diun’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovverodalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delleprovince autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loroterritorio, è valida.1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensidell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società chegestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzioneall’ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso dimedicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinaliL’art. 147 (Sanzioni penali) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma 4,stabilisce:“4. - Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l’attività didistribuzione all’ingrosso di medicinali senza munirsi dell’autorizzazione di cuiall’articolo 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensionedell’autorizzazione stessa, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e conl’ammenda da diecimila euro a centomila euro. Tali pene si applicano anche achi prosegue l’attività autorizzata senza disporre della persona responsabile dicui all’articolo 101”.L’art. 148 (Sanzioni amministrative) del d.lgs. n. 219 del 2006, al comma13, dispone:“13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle previsteal comma 4 dell’articolo 147 soggiace alla sanzione amministrativa da tremilaeuro a diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmenteapplicabili”.Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026In particolare, si osserva che il comma 13 dell’art. 148 non reca, conData pubblicazione 15/05/2026riferimento alla violazione delle “disposizioni del titolo VII”, la clausola di riservapenale “salvo che il fatto costituisca reato”, adoperata, invece, in altri commidel medesimo art. 148, ma, anzi, precisa “senza pregiudizio delle sanzionipenali eventualmente applicabili”, specificando di sanzionareamministrativamente le condotte diverse da quelle di rilevanza penale previsteal comma 4 dell’art. 147.Non si pone, quindi, nella specie, per quanto rappresentato dalle parti, alcunprofilo di compatibilità tra il cumulo delle sanzioni amministrativa e penale e ildivieto del ne bis in idem.Dalla normativa esposta si evince che il comma 1-bis dell’art. 100 del d.lgs.n. 219 del 2006 ha ammesso i farmacisti e le società di farmacisti titolari difarmacia a svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, ma pursempre nel rispetto delle disposizioni del titolo VII (che ricomprendono gliarticoli dal 99 al 112 ter).Quanto alle “disposizioni del titolo VII” che qui interessano, il comma 1 delmedesimo art. 100 subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali alpossesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provinciaautonoma, ovvero dalle altre autorità competenti.Gli artt. 101 ss. precisano, poi, i requisiti occorrenti richiesti perl’ottenimento dell’autorizzazione, la procedura di autorizzazione e le ispezionipreviste, gli obblighi e le facoltà del titolare dell’autorizzazione alla distribuzioneall’ingrosso dei medicinali, le dotazioni minime e le modalità di fornitura deimedicinali, le formalità di individuazione dei canali di distribuzione deimedicinali.Si sottolinea che:- l’art. 104 disciplina gli obblighi e le facoltà del titolare dell’autorizzazionealla distribuzione all’ingrosso dei medicinali, anche quantoall’approvvigionamento e alla fornitura dei medicinali unicamente da/a personeo società che possiedono esse stesse l’autorizzazione, nonché all’osservanza deiprincipi e delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione deimedicinali di cui al decreto del Ministro della sanità in data 6 luglio 1999;Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026Data pubblicazione 15/05/2026- l’art. 105 regola le dotazioni minime e la fornitura dei medicinali,stabilendo i tempi massimi di consegna alle farmacie e gli obblighi del titolaredi Autorizzazione all’Immissione in Commercio.Le disposizioni sopra richiamate ricalcano in buona parte la citata direttiva2001/83/CE (e successive modificazioni), relativa al codice comunitarioconcernente i medicinali per uso umano - di cui sono, come detto, attuazione-,la quale impone agli Stati membri, a norma dell’art. 77, di adottare tutte lemisure idonee a garantire che la distribuzione all’ingrosso di medicinali siasubordinata al possesso di un’autorizzazione a esercitare l’attività di grossistadi medicinali, purché sussistano tutti i requisiti dettati dall’art. 79 (su idoneitàlocali, presenza di persone qualificate, rispetto degli obblighi di cui all’art. 80ecc.), così come per le persone che forniscono medicinali al pubblico, attivitàqueste due che richiedono distinte autorizzazioni.La direttiva, che ha inteso armonizzare, con gli articoli da 79 a 82, i requisitiminimi che devono essere soddisfatti dai richiedenti e dai titolaridell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali (si veda sentenzaCGUE del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto 44), e lastessa legge di attuazione, rispondono alla finalità sia di garantire il serviziopubblico, assicurando la permanenza di un assortimento di medicinalisufficiente a rispondere con la massima tempestività alle esigenze del rispettivoterritorio, sia di tutelare la sanità pubblica e di eliminare gli ostacoli agli scambidi medicinali nell’Unione, sia di esercitare il controllo su tutta la catena didistribuzione dei medicinali, per la realizzazione dei quali la Corte di Giustiziaha dichiarato che i requisiti minimi per la distribuzione all’ingrosso di medicinalidovevano essere soddisfatti in modo effettivo e uniforme da parte di tutti coloroche esercitano tale attività in tutti gli Stati membri (CGUE sentenza del 28giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punto 48; id sentenza del 21settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] für Sicherheit imGesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punto 29).Se queste sono, dunque, le esigenze sottese alla direttiva e al d.lgs. n. 219del 2006 di attuazione, si deve ritenere che i requisiti che consentono il rilasciodell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso di medicinali e di quella al dettaglioNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026e che sono previsti dalla normativa unionale e nazionale assumano una valenzaData pubblicazione 15/05/2026sostanziale, siccome volti a consentire l’effettiva realizzazione delle finalitàperseguite e l’adempimento dell’obbligo, pure posto a carico degli Stati membri,di controllare che il soggetto destinatario delle rispettive autorizzazioni soddisfii presupposti richiesti per il loro rilascio durante la vigenza della stessa (CGUEsentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396, punti 45 eCGUE sentenza del 21 settembre 2023, Apotheke B. contro [OSCURATO:PERSONA] fürSicherheit im Gesundheitswesen, BASG, in C-47/22, punto 24).Infatti, i requisiti minimi per la distribuzione all’ingrosso dei medicinalidevono essere soddisfatti in modo effettivo e uniforme da tutti coloro cheesercitano tale attività in ogni Stato membro, in modo da tutelare, soprattutto,la sanità pubblica (sentenza del 28 giugno 2012, Caronna, C-7/11,EU:C:2012:396, punto 48; CGUE sentenza del 21 settembre 2023, ApothekeB. contro [OSCURATO:PERSONA] für Sicherheit im Gesundheitswesen, BASG, in C-47/22,punto 32).Da ciò conseguono due corollari.Innanzitutto, le due attività, quella all’ingrosso e quella al dettaglio, devonorimanere formalmente distinte, senza commistione tra l’una e l’altra, ancorchésiano svolte dal medesimo soggetto, come reso possibile dall’eliminazionedell’incompatibilità tra l’attività di farmacista e quella di grossista intervenutacon l’abrogazione del comma 2 dell’art. 100 del d.lgs. 219 del 2006, avvenutacon il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., dalla legge 4 agosto 2006,n. 248, e dalla successiva modifica del comma 1 bis di quest’ultimo, intervenutacon il d.lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 del 2007.In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, con la sentenzan. 2177/2018, rilevando che l’attuale contesto normativo richiedeva che, “pura seguito dell’eliminazione dell’incompatibilità per le farmacie di vendereall’ingrosso, sia comunque garantita la tracciabilità dei farmaci, tesa proprio adevitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli indanno dell’Erario pubblico e della salute pubblica”, che la necessità di codicidifferenti per lo svolgimento delle diverse attività di vendita al dettaglio evendita all’ingrosso era preordinata al fine di assicurare la tracciabilità deiNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026farmaci e che tale differenza dei codici, in quanto tesa a garantire la trasparenzaData pubblicazione 15/05/2026e la tracciabilità delle operazioni, non aveva una finalità di limitazione o divietodell’attività di commercializzazione (così pure Consiglio di Stato, sentenza n.5486/2018).In secondo luogo, le disposizioni normative elencate introducono uncomplesso procedimento che deve essere rigidamente rispettato in tutti i suoiaspetti.Se ne ricava che non sono stati introdotti, allora, dei singoli divieti, ma unaserie di precetti, alcuni, come accennato, di tipo procedurale, ognuno dei qualiva eseguito e la cui violazione va punita, in forza della clausola sanzionatoriagenerale dell’art. 148, comma 3, d.lgs. n. 219 del 2006 che, non a caso, nonmenziona le singole disposizioni alle quali si riferisce, ma richiama l’insiemedelle “disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste al comma 4dell’articolo 147”.Quindi, pur essendo consentito ai farmacisti e alle società di farmacistititolari di farmacia di vendere all’ingrosso i medicinali, essi devono assicurarela tracciabilità dei farmaci in relazione alla loro destinazione, utilizzando conprecisione i codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività di venditaal dettaglio e di vendita all’ingrosso.Pertanto, i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univocodi identificazione per la vendita al dettaglio possono essere venduti soltanto alpubblico degli utilizzatori finali, e non anche a distributori all’ingrosso, e vannoconservati nei magazzini della farmacia.Nella stessa ottica, non è consentito “l’approvvigionamento e lo stoccaggiopresso la farmacia stessa - e, quindi, non nel magazzino destinato al commercioall’ingrosso - di medicinali destinati alla vendita all’ingrosso”, siccome èessenziale, per la loro tracciabilità, che ogni tipologia di medicinale transitiesclusivamente nei luoghi specificamente ad essa destinati, anche ove si tratti,come nel caso in esame, di passaggi tra magazzini di strutture gestite dalmedesimo farmacista.Queste conclusioni sono coerenti, altresì, con l’esigenza di evitare unpregiudizio, valutato dal legislatore ex ante, all’esercizio delle attivitàNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026di controllo da parte degli organi all’uopo preposti, sicché le violazioni de quibusData pubblicazione 15/05/2026possono ritenersi sussistenti anche quando l’inosservanza degli adempimentinon abbia comportato un pregiudizio in concreto all’attività di verifica degli Statimembri e alla salute pubblica e individuale, venendo in rilievo degli illeciti dipericolo.Tale interpretazione degli artt. 100 ss. del d.lgs. n. 219 del 2006 èpienamente conforme ai principi dettati nelle citate sentenze della Corte digiustizia UE, seconda sezione, 28 giugno 2012, causa C-7/11 (quanto alsignificato da attribuire all’art. 77, par. 2, della direttiva 2001/83/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, nel senso che ilfarmacista, il quale svolga anche un’attività di grossista di medicinali, è tenutoa munirsi di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali e devesoddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione didistribuzione all’ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82 della direttiva2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120) e della Corte di giustiziaUE, quinta sezione, 21 settembre 2023, causa C-47/22 (secondo cui l’art. 80,primo comma, lett. b, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo aimedicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE delParlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, deve essereinterpretato nel senso che: una persona titolare di un’autorizzazione didistribuzione all’ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da altrepersone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate o abilitate afornire medicinali al pubblico, ma che non sono a loro volta titolari di una siffattaautorizzazione di distribuzione né sono esentate dall’obbligo di ottenere dettaautorizzazione ai sensi dell’art. 77, par. 3, della direttiva 2001/83, comemodificata, anche se l’approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta, ose i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo a personeautorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono aloro volta titolari di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso).Deriva da quanto detto l’infondatezza delle prime quattro censure e lacorrettezza del ragionamento decisorio della Corte d’Appello di Torino la quale,Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026partendo dalla finalità perseguita dal d.lgs. e dalla Direttiva di tutelare la saluteData pubblicazione 15/05/2026e la sanità pubblica, ha ritenuto che le due attività, di vendita all’ingrosso e aldettaglio, dovessero rimanere distinte e che l’eventuale commistione tra le due,mediante passaggi di merce dal magazzino della farmacia a quello all’ingrosso,non avrebbe garantito né la trasparenza nella tracciabilità del percorso deifarmaci, così consentendo la realizzazione di intenti speculativi, nél’approvvigionamento da parte dei grossisti né la costante e adeguatadisponibilità diretta di farmaci per il dettaglio.Si ricava, allora, che è stata integrata la condotta illecita contestata,consistente nell’avere consentito che l’approvvigionamento dei medicinalidestinati alla distribuzione all’ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenisseropresso i locali siti in Ovada, via Cairoli n. 165, con successivo trasferimentopresso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA]Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA] n. 38.Infatti, le ordinanze qui impugnate sanzionano, come accertato dalla Corted’appello di Torino, la violazione, da parte degli opponenti, dell’art. 100, comma1, del d.lgs. n. 219 del 2006 (c.d. Codice del Farmaco) “per aver consentitonella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio difarmacia per i locali siti in Ovada, via Cairoli n. 165, nonché autorizzata alladistribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in SanDamiano D’Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA] n. 38, che l’approvvigionamento deimedicinali destinati alla distribuzione all’ingrosso ed il loro primo stoccaggioavvenissero presso i locali siti in Ovada, via Cairoli 165, con successivotrasferimento, […], presso i locali siti in [OSCURATO:PERSONA]Asti (AT) [OSCURATO:PERSONA]. 38.”.In particolare, risulta violato l’art. 100, comma 1, del d.lgs. n. 219 del 2006,che si occupa dei locali che possono essere usati per i medicinali destinati allacessione all’ingrosso, stabilendo che l’autorizzazione per la distribuzioneall’ingrosso, una volta ottenuta, “precisa per quali locali, stabiliti sul loroterritorio, è valida”.Infatti, la Corte d’appello di Torino ha accertato che era “pacifico” che iltitolare della farmacia “ordinasse i farmaci destinati alla vendita all’ingrossoNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026utilizzando il codice univoco (1493) che gli era stato rilasciato per l’esercizio diData pubblicazione 15/05/2026farmacia, non quello per la distribuzione all’ingrosso (009185)”.Pertanto, è ormai non contestabile che le medicine delle quali si discuteerano destinate alla distribuzione all’ingrosso.Allo stesso modo, non è discusso che queste siano arrivate nel localeindicato nell’autorizzazione dopo essere passate per quelli destinati alla venditaal dettaglio.Da quanto esposto, si evince che, in effetti, il disposto dell’art. 100, comma1, non è stato rispettato, in quanto i prodotti che dovevano essere cedutiall’ingrosso erano stati acquistati, invece, con il codice dei medicinali vendibilial pubblico ed erano stati oggetto di “approvvigionamento” e di “primostoccaggio” in locali non menzionati nell’apposita autorizzazione conseguita.Le considerazioni svolte rispondono anche alla censura delle parti ricorrentiper le quali non vi potrebbe essere violazione dell’art. 100, comma 1, del d.lgs.n. 219 del 2006, in quanto sarebbero state in possesso delle autorizzazioni peroperare sul mercato sia come distributrice all’ingrosso sia come distributrice aldettaglio.Esse commettono l’errore di considerare punite dall’art. 148 del d.lgs. n.219 del 2006 le sole attività relative a medicinali destinati alla distribuzioneall’ingrosso quando, al contrario, il citato art. 148 colpisce, in viaamministrativa, tutte le violazioni delle “disposizioni del titolo VII diverse daquelle previste al comma 4 dell’articolo 147”, fra le quali rientra indubbiamentel’art. 100 del d.lgs. n. 219 del 2006. Non solo l’assenza dell’autorizzazione è,quindi, motivo di contestazione, in vicende come quella in esame, ma anchel’omessa osservanza delle sue prescrizioni.Ne deriva l’applicabilità dell’art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006.Privo di pregio è, altresì, il richiamo delle parti ricorrenti all’art. 104 deld.lgs. n. 219 del 2006, disposizione non applicata nella specie e che, in ognicaso, se violata avrebbe portato alla stessa sanzione.Non merita accoglimento neppure la considerazione che ricorrerebbe unavicenda qualificabile come esercizio dell’attività di grossista senzaautorizzazione, sanzionata dall’art. 147 del d.lgs. n. 219 del 2006, atteso cheNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026l’illecito, chiaramente integrato, si incentra sull’acquisto di farmaci valendosi delData pubblicazione 15/05/2026codice univoco di rivenditore al dettaglio, stoccati in locali in locali nonautorizzati e, indi destinati alla vendita all’ingrosso.Va respinta, inoltre, la prospettazione secondo la quale l’immissione nelmagazzino della farmacia di medicinali e il successivo trasferimento nelmedesimo magazzino della distribuzione all’ingrosso da parte del soggettopossessore delle due autorizzazioni di farmacista e grossista non avrebberoviolato nessuna disposizione del titolo VII del d.lgs. n. 219 del 2006 e che lacorte territoriale avrebbe errato nel personificare le attività di grossista efarmacista.Infatti, è la violazione delle procedure rigorosamente disciplinate dalla leggee dalle autorizzazioni a essere colpita, a prescindere dal concretizzarsi di undanno effettivo, senza che possa parlarsi di una personificazione nei terminiesposti.i ricorrenti non tengono conto che la ratio decidendi della sentenzaimpugnata non attiene alla titolarità delle due licenze, ma riguarda l’infrazionea uno dei precetti dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.Per i motivi esposti, non hanno successo i riferimenti al fatto che: ilfarmacista grossista, pur avendo due codici, non sarebbe un soggetto unico; lemovimentazioni da magazzino farmacia a magazzino grossista noncorrisponderebbero a un approvvigionamento presso soggetto non autorizzato;il farmacista non sarebbe tenuto a movimentare i farmaci solo al pubblico.Senza valore, è, poi, per le ragioni enunciate, il richiamo delle partiricorrenti alla sentenza della CGUE del 21 settembre 2023.5) Con il quinto motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 3della legge n. 689 del 1981 per mancata applicazione dell’esimente dell’erroredi fatto, assieme all’omesso esame di fatto decisivo, consistente nellacircostanza che il titolare della farmacia avrebbe assicurato la tracciabilità delfarmaco.La censura è inammissibile.Il corrispondente motivo di appello è stato rigettato perché l’applicabilitàdell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 era stata richiesta nel ricorso introduttivoNumero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026“senza che fosse indicato alcun elemento a supporto dell’assenza di colpa,Data pubblicazione 15/05/2026tantomeno l’esistenza di precedenti controlli dei NAS presso la farmacia”.Questa ratio decidendi, però, non è stata contestata e, comunque, le partiricorrenti nulla hanno detto in ordine alle circostanze specifiche che avrebbedovuto condurre a valorizzare la buona fede e che non sarebbero stateesaminate.6) Per le ragioni esposte non può essere accolta l’istanza di rinviopregiudiziale alla CGUE delle parti ricorrenti.Un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare allaCGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale, qualora vi sia unagiurisprudenza consolidata in materia o se la corretta interpretazione dellanorma di diritto non lasci spazio a un ragionevole dubbio (Raccomandazioni2016. C. - 439.01, par. 6; Cass., SU, n. 16157 del 19 giugno 2018, inmotivazione, p. 5.5.).Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p.6) ha ritenuto il rinvio alla CGUE non «necessario quando il significato dellanorma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dallagiurisprudenza della Corte di giustizia». Inoltre, decidendo la causa C-283/81, CILFIT c. Ministero della Sanità, la CGUE ha enunciato tre circostanzeche sollevano il giudice “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorsogiurisdizionale di diritto interno” da un adempimento altrimenti obbligatorio(punti 12-16 della sentenza), le quali si possono così riassumere:a) l’identità materiale della fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia sisia già espressa; b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Cortestessa sul medesimo punto di diritto all’esame del giudice nazionale, anche inassenza di identità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell’acte éclairé); c)la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione delle norme rilevantidi diritto dell’Unione (c.d. teoria dell’acte clair).Nella specie, da quanto esposto in precedenza, è palese come la presentedecisione sia del tutto conforme alla normativa e alla giurisprudenza unionali.Il ricorso, in conclusione, merita rigetto nel suo cpomplesso.Numero registro generale 18330/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 14491/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoData pubblicazione 15/05/2026ex art. 91 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 7.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle partiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 14491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris