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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13931/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064AZJQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla complessiva commisurazione della pena, risulta manifestamente infondato, in presenza di una congrua motivazione, priva di vizi logico-giuridici e dunque insindacabile in sede di legittimità, che, giustifica la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la dosimetria della pena, stigmatizzando la gravità del fatto (senza procedere a una formale riqualificazione in delitto consumato), l'elevata professionalità nel delitto e l'intensità del dolo e la mancata resipiscenza, anche tenuto conto delle vicende che hanno portato all'aggravamento della misura cautelare (pp. 11-12, ove si reputano tali elementi prevalenti rispetto alle scelte processuali dell'imputato; cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064AZJQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla complessiva commisurazione della pena, risulta manifestamente infondato, in presenza di una congrua motivazione, priva di vizi logico-giuridici e dunque insindacabile in sede di legittimità, che, giustifica la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la dosimetria della pena, stigmatizzando la gravità del fatto (senza procedere a una formale riqualificazione in delitto consumato), l'elevata professionalità nel delitto e l'intensità del dolo e la mancata resipiscenza, anche tenuto conto delle vicende che hanno portato all'aggravamento della misura cautelare (pp. 11-12, ove si reputano tali elementi prevalenti rispetto alle scelte processuali dell'imputato; cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz
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