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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12833/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]ARNAUTU [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto oggetto di giudizio ed i reati giudicati con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Venezia in data 22/07/2024, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito fornito ampia e puntuale ragione del diniego (le differenti modalità delle azioni oggetto delle due rapine, la diversità dei correi, dei contesti territoriali e delle causali che, logicamente, escludevano un medesimo del disegno criminoso deliberato, quantomeno nelle sue linee essenziali, antecedentemente alla commissione del primo reato: pagg. 7-8 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono pure manifestamente infondati avendo la Corte di appello ( pag. 7 della sentenza impugnata in merito alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e pag. 8 per quella dell'[OSCURATO:PERSONA]) escluso la presenza di elementi positivamente valutabili e, di contro, evidenziato la gravità delle minacce, reiteratamente effettuate in più occasioni, con conseguente elevata intensità del dolo, le modalità organizzate del tentativo di estorsione; quanto al [OSCURATO:PERSONA], anche il ruolo di rilievo svolto nella vicenda ed i due precedenti penali per reati contro il patrimonio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M2026 ft FUr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]ARNAUTU [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denuncia il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto oggetto di giudizio ed i reati giudicati con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Venezia in data 22/07/2024, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito fornito ampia e puntuale ragione del diniego (le differenti modalità delle azioni oggetto delle due rapine, la diversità dei correi, dei contesti territoriali e delle causali che, logicamente, escludevano un medesimo del disegno criminoso deliberato, quantomeno nelle sue linee essenziali, antecedentemente alla commissione del primo reato: pagg. 7-8 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono pure manifestamente infondati avendo la Corte di appello ( pag. 7 della sentenza impugnata in merito alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e pag. 8 per quella dell'[OSCURATO:PERSONA]) escluso la presenza di elementi positivamente valutabili e, di contro, evidenziato la gravità delle minacce, reiteratamente effettuate in più occasioni, con conseguente elevata intensità del dolo, le modalità organizzate del tentativo di estorsione; quanto al [OSCURATO:PERSONA], anche il ruolo di rilievo svolto nella vicenda ed i due precedenti penali per reati contro il patrimonio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M2026 ft FUr
Sentenza Cassazione n. 12833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris