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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 18899/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14614/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]', 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore p.t., domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis .-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 387/2016 depositata il29/11/2016, RG n. 322/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari, agiva in giudizio, in sede monitoria, per il pagamento della somma di euro 48.509,91 a titolo di indennità di posizione relativa agli anni dal 2000 al 2004, Il lavoratore, in servizio presso il Policlinico universitario dal 1989, già inquadrato nella ex 7^ qualifica funzionale, poi divenuta D1 con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, fondava la propria domanda sulla attribuzione dell’incarico di tecnico responsabile del laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche a far data dal 4 aprile 2000, e sul prospettato conseguente diritto all’equiparazione stipendiale con i dirigenti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 31 del dPR n. 761 del 1979.

Il lavoratore, in particolare, esponeva di aver diritto all’indennità di responsabilità prevista dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro dei dirigenti.

2. L’Università degli Studi di Cagliari proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, in detta sede, in via riconvenzionale, il lavoratore chiedeva il riconoscimento dell’indennità anche per il periodo successivo al 2004.

3. Il Tribunale accoglieva l’opposizione dell’Università, e revocava il decreto ingiuntivo.

Dichiarava inammissibile la domanda proposta in sede riconvenzionale.Atteso che lo stipendio base del lavoratore era già equiparato a quello dei dirigenti di primo livello, rilevava che la pretesa dello stesso era circoscritta alla retribuzione di posizione.

In proposito, affermava la Corte d’Appello che il laboratorio a cui lo Strazzera era assegnato non costituiva un’unità organizzativa di livello dirigenziale, né formalmente né sostanzialmente.

Tale unità, peraltro, in base al regolamento del Policlinico, avrebbe dovuto essere retta da un docente universitario, o da un'assistente, o da un ricercatore, o da un dipendente laureato equiparato a dirigente sanitario di primo livello, requisiti che lo Strazzera non possedeva.

Le sue mansioni, per quanto qualificate, rientravano nei compiti di un dipendente già di 7^ qualifica funzionale, ai sensi del dPCM 24 settembre 1981, e poidi area D1.

4. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal lavoratore.

In primo luogo, ha affermato che la retribuzione di posizione richiedeva il conferimento di un incarico dirigenziale (art. 31 del dPR n. 761 del 1979), dal momento che la voce retributiva in questione era collegata all’incarico (art. 53 CCNL dirigenti sanità 1994 -1997, art. 40 del CCNL 1998-2001).

L’incarico conferito al lavoratore non era dirigenziale, e in relazione a ciò non si poteva prescindere dal regolamento del Policlinico universitario (artt. 30 e 31), secondo cui erano incarichi di direzione solo quelli di dei reparti, dei servizi e dei moduli.

Il laboratorio in questione non era né un servizio, né un reparto.

Anche qualora si fosse voluto ipotizzare chelo stesso fosse un modulo (ma senza base testuale), avrebbe dovuto essere retto da un professore di secondafascia, o da un assistente o da un ricercatore o da personale equiparato al dirigente sanitario di primo o secondo livello, ma in possesso di laurea, come da dPCM 24 settembre 1981, che il lavoratore non aveva nella specie.

Le funzioni svolte rientravano nelle ordinarie mansioni di un dipendente universitario di settimo livello, cat.

D1, atteso che, come stabilito dal dPCM 24 settembre 1981, rientrano nella settima qualifica funzionale “i tecnici che hanno responsabilità di una unità operativa, in particolare all’interno di strutture che richiedono un’articolazione funzionale e il coordinamento tecnico di più operatori”, sicché sono compresi in tale previsione le funzioni di coordinamento dei due dipendenti che, insieme allo Strazzera erano addetti a quellaboratorio.

La Corte d’Appello ha escluso la decisività dei documenti prodotti dal lavoratore ai fini della sussistenza dell’incarico dirigenziale.

La prova testimoniale, d’altro canto, non aveva messo in luce nessun elemento da cui potesse desumersi cheil lavoratore fosse dirigente di fatto.

Ciò, in particolare, con riguardo all'autonomia decisionale, ai poteri di rappresentanza verso i terzie ai poteri di spesa.

5. Avverso la sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando tre motivi di ricorso, assistiti da memoria.

6. Resiste l’Università con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedottala violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 31 del dPR n. 761 del 1979, anche in rapporto agli artt. 27 e 40 del CCNL dirigenza sanità tecnica e amministrativa 1998-2001, e agli artt. 30-36 del regolamento del Policlinico universitario di Cagliari.

Premette il ricorrente di aver chiesto - legittimamente fino alla data della decisione -l’indennità in questione (indennità per l’incarico di posizione organizzativa, incarico di responsabilità, “Tecnico responsabile del Laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche”), ai sensi e per gli effetti della legge n.200 del 1974 e dell’art. 31 del dPR n. 761 del 1979, quale conseguenza immediata e diretta della equiparazione del trattamento economico spettante ai dipendenti universitari a quello spettante al personale dipendente dagli enti ospedalieri, che è volta a colmare la differenza tra i suddetti trattamenti economici complessivi, comprese tutte le indennità previste dalla normativa contrattuale.

Espone, quindi, che l’incarico conferitogli con decreto rettoriale del 3 maggio 2000, rientra tra quelli di cui all’art. 27 del CCNL 1998- 2001 (sono richiamati anche gli artt. 32-36 del regolamento del Policlinico), rispetto ai quali l’art. 40 prevede la corresponsione dell’indennità.

Il giudicante avrebbe dovuto fare applicazione del principio di effettività che richiede una valutazione oggettiva delle mansioni svolte.

Né poteva assumere rilievo il titolo di studio, se come nella specie sussisteval’incarico direttivo e lo svolgimento delle relative funzioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge per erronea applicazione e falsa interpretazione dell’art. 111, comma 6, Cost.,anche in rapporto all’art. 116 cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che la propria richiesta si fonda sullo svolgimento, che avrebbe compiutamente dimostrato, delle funzioni dirigenziali, e non sull’equiparazione ex art. 31.

Richiama documentazione prodotta (si v., pag. 27 del ricorso) e censura la sentenza di appello per il valore attribuito agli art t . 30 e 31 del regolamento del Policlinico.

Il conferimento dell’incarico di Tecnico responsabile del Laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche, fondava il proprio diritto,costituendo pro va legale, di talché illogica e incoerente era la valutazione della prova documentale.

Afferma quindi che le mansioni erano state svolte in misura qualitativamente prevalente e/o esclusiva, sia sotto il profilo quantitativo che temporale.3.

Con il terzomotivo di ricorso è dedotta la violazione di legge per erronea applicazione e falsa interpretazione dell’art. 52, comma 5, della legge n. 165 del 2001, in relazione all’art. 2103, cod. civ., e dell’art. 29, comma 2, del dPR n. 761 del 1979, con omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente deduce che tutti i suoi assunti hanno trovato conferma, e richiama poi la giurisprudenza sulle mansioni superiori.

Afferma che avendo svolto tutte le attività assistenziali fondamentali connesse al suo ruolo e rivolte ai pazienti, si troverebbe nella posizione del funzionario di fatto.

Sussistevano le condizioni per la retribuibilitàdelle mansioni superiori ai sensi dell’art. 29, comma 2, del dPR n. 761 del 1979 e dell’art. 2103 cod. civ.

Atteso il conferimento dell’incarico e lo svolgimento costante delle relative funzioni andava riconosciuta l’indennità richiesta.

4. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati.

4.1. Le censure che si fondano sulla prospettata errata applicazione del regolamento del Policlinico sono inammissibili, atteso che il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n.3, cod. proc. civ., è deducibile oltre che rispetto alle norme di diritto, solo rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, dovendosi altrimenti specificare la violazione di legge attraverso la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

Nel caso di specie il ricorrente oltre a non richiamare nella rubrica gli artt. 1362 e seguenti cod. civ.,non ha precisato né il contenuto dei criteri legali né le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica.

Il motivo, quindi, in parte qua si risolve in un’inammissibile contrapposizione dell’interpretazione proposta a quella accolta nella sentenza impugnata, perché non indica il modo attraverso il quale si è realizzata la violazione di legge denunciata in rubrica (cfr., Cass. n. 6641 del 2012, Cass. n. 14318 del 2013; Cass. n. 21888 del 2016).

4.2. Anche le censure relative alla valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.

Secondo l’accertamento compiuto dai Giudice di appello, il ricorrente non ha assunto alcun incarico dirigenziale.

Come noto, la ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituisce indagine demandata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitànei ristretti ambiti del vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., n. 4631 del 2018), il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

È invece inammissibile un motivo che denunci la difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Nel caso in esame, il ricorso tende ad ottenere un'interpretazione delle complessive risultanze istruttorie, quanto al difetto di prova dello svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale, diversa da quella che ha indotto il convincimento della Corte territoriale, sicché il motivo in esame in parte qua si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni espresse dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità, mentre, per altro verso, non è neppure censurata l'interpretazione delle disposizioni recanti le declaratorie di inquadramento, né l’opera di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.

4.3. Passando all’esame delle restanti censure, le stesse non sono fondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass.

S.U. 9279 del 2016, cui adde Cass., n. 27755 del 2020) ha già affermato che la contrattazione collettiva, nel disciplinare la retribuzione di posizione dei dirigenti, prevede che tale indennità è collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente.

In sostanza essa non ha carattere totalmente automatico ma spetta unicamente in correlazione al conferimento dell'incarico di dirigente.

Da tale disposizione emerge dunque chiaramente che a causa del suddetto collegamento fra spettanza dell'indennità e incarico di dirigente non è sufficiente per il pubblico dipendente dell’Università che pretenda la totale equiparazione al primo livello dirigenziale dei dipendenti non medici del settoresanità invocare il dPR n. 761 del 1971,art. 31 e il d.l. 9 novembre 1982, ma occorre altresì la dimostrazione che lo stesso pubblico dipendente ricopra un incarico dirigenziale, e cioè che sia in possesso dello stesso requisito necessario per i dipendenti del settoresanità per il riconoscimento dell’indennità di posizione.

La suddetta interpretazione si pone inoltre in rapporto di piena coerenza col quarto comma dell’art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione dell’indennità [OSCURATO:PERSONA], all’equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità.

Ed infatti, il riferimento contenuto da tale norma alla parità di mansioni e funzioni quale presupposto per l'equiparazione del personale universitario a quello sanitario, induce ad escludere l'applicazione di una equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento diincarichi specifici (quale, come nel c aso di specie, l'incarico dirigenziale).

In altre parole l’intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell'art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità (appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento diincarichi come quello dirigenziale.

Va altresì considerato che anche in ambito sanitario, pur con le peculiarità proprie della dirigenza di detto settore, «la retribuzione di posizione riflette “il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione”, così come la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione», sicché la prima, come la seconda, può essere riconosciuta solo a seguito dell’effettivo espletamento di funzioni dirigenziali, presupponendo la valutazione positiva del dirigente in relazione ai diversi parametri, indicati dalle parti collettive e «ponderati per le diverse posizioni di incarico dirigenziale» (art. 62, comma 3, CCNL 5.12.1996).4.4.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte con riguardo alla cd. indennità [OSCURATO:PERSONA], e ha escluso con accertamento di fatto, non adeguatamente contestato come sopra esposto, che l’incarico in questione avesse natura dirigenziale e che il lavoratore avesse svolto funzioni dirigenziali.

La Corte d’Appello nella specie ha escluso che il Laboratorio in questione fosse ufficio dotato di autonomia gestionale o tecnico- professionale, con responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

In particolare, la Corte d’Appello, ha esaminato le risultanze probatorie, ha valutato, quindi la documentazione in atti e segnatamente il decreto rettoriale 3 maggio 2000, rilevando come dal tenore letterale dello stesso (“Il sig. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore tecnico di 7^ livello presso questa Università è destinato a prestare le sue attività quale tecnico responsabile del Laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche”) non poteva ritenersi di tipo dirigenziale.

Ciò anche in relazione al Regolamento del Policlinico universitario che stabiliva quali erano gli incarichi di direzione (reparti, servizi e moduli, artt. 30 e 31), che nella specie non erano ravvisabili.

La mancanza del titolo di studio per la titolarità di un modulo è indicata ad abundantiam dalla Cor te d’Appello, rispetto ad una solo ipotetica (in quanto priva di riscontro testuale) riferibilità della struttura in questione al modulo.

Con accertamento di fatto la Corte d’Appello ha poi rilevato che, pur nella previsione da parte della disciplina contrattuale di incarichi dirigenziali di carattere non direttivo, ma di consulenza o ispettivo, non era questo il compito affidato allo Strazzera, le cui funzioni di coordinamento rispetto ad altri due addetti al Laboratorio rientravano nelle mansioni di cui al dPCM 24 settembre 1981.Il giudice di appello ha escluso la decisività di alcuni documenti da cui emergeva che il lavoratore era stato valutato comedirigente non medico (tra cui nota n. 10835 del settembre 2007), atteso che nella relazione della Commissione istruttoria per la valutazione dei dirigenti equiparati redatta il 20 settembre 2006 si precisava che il lavoratore “è dirigente equiparato a fini economici”, di talchè se ne deduceva che il lavoratore era senza incarico dirigenziale A sua volta, la prova per testi non aveva posto riguardato nessun elemento da cui desumere che il lavoratore fosse dirigente di fatto, mancando riscontro di significativa autonomia decisionale, poteri di rappresentanza verso terzi, potere di spesa.

4.5. Il lavoratore pur censurando la sentenza di appello per non aver riconosciuto il proprio incarico come incarico dirigenziale, in ragione della previsione dell’ art. 27 CCNL, non indica gli elementi a sostegno di tale affermazione, limitandosi a richiamare le generali ragioni poste dalla contrattazione a fondamento dell’attribuzione dell’indennità: livello di responsabilità, competenze attribuite, specializzazione richiesta dai compiti affidati, caratteristiche innovative della professionalità richiesta, e ad affermare (pag. 25 del ricorso) che la struttura di cui è responsabile ha “valenza strategica rispetto agli obiettivi generali perseguiti ed ha capacità di soddisfazione della domanda dei servizi espressa”, e a riprodurre gli artt. 32-36 del Regolamento che riguardano in generale gli incarichi e non la struttura in questione, peraltro senza censurareadeguatamente, come si è sopra illustrato, con il richiamo dei criteri ermeneutici, l’interpretazione della Corte d’Appello degli artt. 30 e 31 del medesimo regolamento e le disposizioni relative alle mansioni di inquadramento.

5. Il ricorso va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.7.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14614/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]', 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore p.t., domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis .-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 387/2016 depositata il29/11/2016, RG n. 322/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari, agiva in giudizio, in sede monitoria, per il pagamento della somma di euro 48.509,91 a titolo di indennità di posizione relativa agli anni dal 2000 al 2004, Il lavoratore, in servizio presso il Policlinico universitario dal 1989, già inquadrato nella ex 7^ qualifica funzionale, poi divenuta D1 con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, fondava la propria domanda sulla attribuzione dell’incarico di tecnico responsabile del laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche a far data dal 4 aprile 2000, e sul prospettato conseguente diritto all’equiparazione stipendiale con i dirigenti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 31 del dPR n. 761 del 1979. Il lavoratore, in particolare, esponeva di aver diritto all’indennità di responsabilità prevista dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro dei dirigenti. 2. L’Università degli Studi di Cagliari proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, in detta sede, in via riconvenzionale, il lavoratore chiedeva il riconoscimento dell’indennità anche per il periodo successivo al 2004. 3. Il Tribunale accoglieva l’opposizione dell’Università, e revocava il decreto ingiuntivo. Dichiarava inammissibile la domanda proposta in sede riconvenzionale.Atteso che lo stipendio base del lavoratore era già equiparato a quello dei dirigenti di primo livello, rilevava che la pretesa dello stesso era circoscritta alla retribuzione di posizione. In proposito, affermava la Corte d’Appello che il laboratorio a cui lo Strazzera era assegnato non costituiva un’unità organizzativa di livello dirigenziale, né formalmente né sostanzialmente. Tale unità, peraltro, in base al regolamento del Policlinico, avrebbe dovuto essere retta da un docente universitario, o da un'assistente, o da un ricercatore, o da un dipendente laureato equiparato a dirigente sanitario di primo livello, requisiti che lo Strazzera non possedeva. Le sue mansioni, per quanto qualificate, rientravano nei compiti di un dipendente già di 7^ qualifica funzionale, ai sensi del dPCM 24 settembre 1981, e poidi area D1. 4. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal lavoratore. In primo luogo, ha affermato che la retribuzione di posizione richiedeva il conferimento di un incarico dirigenziale (art. 31 del dPR n. 761 del 1979), dal momento che la voce retributiva in questione era collegata all’incarico (art. 53 CCNL dirigenti sanità 1994 -1997, art. 40 del CCNL 1998-2001). L’incarico conferito al lavoratore non era dirigenziale, e in relazione a ciò non si poteva prescindere dal regolamento del Policlinico universitario (artt. 30 e 31), secondo cui erano incarichi di direzione solo quelli di dei reparti, dei servizi e dei moduli. Il laboratorio in questione non era né un servizio, né un reparto. Anche qualora si fosse voluto ipotizzare chelo stesso fosse un modulo (ma senza base testuale), avrebbe dovuto essere retto da un professore di secondafascia, o da un assistente o da un ricercatore o da personale equiparato al dirigente sanitario di primo o secondo livello, ma in possesso di laurea, come da dPCM 24 settembre 1981, che il lavoratore non aveva nella specie. Le funzioni svolte rientravano nelle ordinarie mansioni di un dipendente universitario di settimo livello, cat. D1, atteso che, come stabilito dal dPCM 24 settembre 1981, rientrano nella settima qualifica funzionale “i tecnici che hanno responsabilità di una unità operativa, in particolare all’interno di strutture che richiedono un’articolazione funzionale e il coordinamento tecnico di più operatori”, sicché sono compresi in tale previsione le funzioni di coordinamento dei due dipendenti che, insieme allo Strazzera erano addetti a quellaboratorio. La Corte d’Appello ha escluso la decisività dei documenti prodotti dal lavoratore ai fini della sussistenza dell’incarico dirigenziale. La prova testimoniale, d’altro canto, non aveva messo in luce nessun elemento da cui potesse desumersi cheil lavoratore fosse dirigente di fatto. Ciò, in particolare, con riguardo all'autonomia decisionale, ai poteri di rappresentanza verso i terzie ai poteri di spesa. 5. Avverso la sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando tre motivi di ricorso, assistiti da memoria. 6. Resiste l’Università con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedottala violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 31 del dPR n. 761 del 1979, anche in rapporto agli artt. 27 e 40 del CCNL dirigenza sanità tecnica e amministrativa 1998-2001, e agli artt. 30-36 del regolamento del Policlinico universitario di Cagliari. Premette il ricorrente di aver chiesto - legittimamente fino alla data della decisione -l’indennità in questione (indennità per l’incarico di posizione organizzativa, incarico di responsabilità, “Tecnico responsabile del Laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche”), ai sensi e per gli effetti della legge n.200 del 1974 e dell’art. 31 del dPR n. 761 del 1979, quale conseguenza immediata e diretta della equiparazione del trattamento economico spettante ai dipendenti universitari a quello spettante al personale dipendente dagli enti ospedalieri, che è volta a colmare la differenza tra i suddetti trattamenti economici complessivi, comprese tutte le indennità previste dalla normativa contrattuale. Espone, quindi, che l’incarico conferitogli con decreto rettoriale del 3 maggio 2000, rientra tra quelli di cui all’art. 27 del CCNL 1998- 2001 (sono richiamati anche gli artt. 32-36 del regolamento del Policlinico), rispetto ai quali l’art. 40 prevede la corresponsione dell’indennità. Il giudicante avrebbe dovuto fare applicazione del principio di effettività che richiede una valutazione oggettiva delle mansioni svolte. Né poteva assumere rilievo il titolo di studio, se come nella specie sussisteval’incarico direttivo e lo svolgimento delle relative funzioni. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge per erronea applicazione e falsa interpretazione dell’art. 111, comma 6, Cost.,anche in rapporto all’art. 116 cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la propria richiesta si fonda sullo svolgimento, che avrebbe compiutamente dimostrato, delle funzioni dirigenziali, e non sull’equiparazione ex art. 31. Richiama documentazione prodotta (si v., pag. 27 del ricorso) e censura la sentenza di appello per il valore attribuito agli art t . 30 e 31 del regolamento del Policlinico. Il conferimento dell’incarico di Tecnico responsabile del Laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche, fondava il proprio diritto,costituendo pro va legale, di talché illogica e incoerente era la valutazione della prova documentale. Afferma quindi che le mansioni erano state svolte in misura qualitativamente prevalente e/o esclusiva, sia sotto il profilo quantitativo che temporale.3. Con il terzomotivo di ricorso è dedotta la violazione di legge per erronea applicazione e falsa interpretazione dell’art. 52, comma 5, della legge n. 165 del 2001, in relazione all’art. 2103, cod. civ., e dell’art. 29, comma 2, del dPR n. 761 del 1979, con omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente deduce che tutti i suoi assunti hanno trovato conferma, e richiama poi la giurisprudenza sulle mansioni superiori. Afferma che avendo svolto tutte le attività assistenziali fondamentali connesse al suo ruolo e rivolte ai pazienti, si troverebbe nella posizione del funzionario di fatto. Sussistevano le condizioni per la retribuibilitàdelle mansioni superiori ai sensi dell’art. 29, comma 2, del dPR n. 761 del 1979 e dell’art. 2103 cod. civ. Atteso il conferimento dell’incarico e lo svolgimento costante delle relative funzioni andava riconosciuta l’indennità richiesta. 4. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 4.1. Le censure che si fondano sulla prospettata errata applicazione del regolamento del Policlinico sono inammissibili, atteso che il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n.3, cod. proc. civ., è deducibile oltre che rispetto alle norme di diritto, solo rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, dovendosi altrimenti specificare la violazione di legge attraverso la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Nel caso di specie il ricorrente oltre a non richiamare nella rubrica gli artt. 1362 e seguenti cod. civ.,non ha precisato né il contenuto dei criteri legali né le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica. Il motivo, quindi, in parte qua si risolve in un’inammissibile contrapposizione dell’interpretazione proposta a quella accolta nella sentenza impugnata, perché non indica il modo attraverso il quale si è realizzata la violazione di legge denunciata in rubrica (cfr., Cass. n. 6641 del 2012, Cass. n. 14318 del 2013; Cass. n. 21888 del 2016). 4.2. Anche le censure relative alla valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili. Secondo l’accertamento compiuto dai Giudice di appello, il ricorrente non ha assunto alcun incarico dirigenziale. Come noto, la ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituisce indagine demandata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitànei ristretti ambiti del vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., n. 4631 del 2018), il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. È invece inammissibile un motivo che denunci la difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Nel caso in esame, il ricorso tende ad ottenere un'interpretazione delle complessive risultanze istruttorie, quanto al difetto di prova dello svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale, diversa da quella che ha indotto il convincimento della Corte territoriale, sicché il motivo in esame in parte qua si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni espresse dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità, mentre, per altro verso, non è neppure censurata l'interpretazione delle disposizioni recanti le declaratorie di inquadramento, né l’opera di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. 4.3. Passando all’esame delle restanti censure, le stesse non sono fondate. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 9279 del 2016, cui adde Cass., n. 27755 del 2020) ha già affermato che la contrattazione collettiva, nel disciplinare la retribuzione di posizione dei dirigenti, prevede che tale indennità è collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente. In sostanza essa non ha carattere totalmente automatico ma spetta unicamente in correlazione al conferimento dell'incarico di dirigente. Da tale disposizione emerge dunque chiaramente che a causa del suddetto collegamento fra spettanza dell'indennità e incarico di dirigente non è sufficiente per il pubblico dipendente dell’Università che pretenda la totale equiparazione al primo livello dirigenziale dei dipendenti non medici del settoresanità invocare il dPR n. 761 del 1971,art. 31 e il d.l. 9 novembre 1982, ma occorre altresì la dimostrazione che lo stesso pubblico dipendente ricopra un incarico dirigenziale, e cioè che sia in possesso dello stesso requisito necessario per i dipendenti del settoresanità per il riconoscimento dell’indennità di posizione. La suddetta interpretazione si pone inoltre in rapporto di piena coerenza col quarto comma dell’art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione dell’indennità [OSCURATO:PERSONA], all’equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità. Ed infatti, il riferimento contenuto da tale norma alla parità di mansioni e funzioni quale presupposto per l'equiparazione del personale universitario a quello sanitario, induce ad escludere l'applicazione di una equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento diincarichi specifici (quale, come nel c aso di specie, l'incarico dirigenziale). In altre parole l’intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell'art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità (appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento diincarichi come quello dirigenziale. Va altresì considerato che anche in ambito sanitario, pur con le peculiarità proprie della dirigenza di detto settore, «la retribuzione di posizione riflette “il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione”, così come la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione», sicché la prima, come la seconda, può essere riconosciuta solo a seguito dell’effettivo espletamento di funzioni dirigenziali, presupponendo la valutazione positiva del dirigente in relazione ai diversi parametri, indicati dalle parti collettive e «ponderati per le diverse posizioni di incarico dirigenziale» (art. 62, comma 3, CCNL 5.12.1996).4.4. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte con riguardo alla cd. indennità [OSCURATO:PERSONA], e ha escluso con accertamento di fatto, non adeguatamente contestato come sopra esposto, che l’incarico in questione avesse natura dirigenziale e che il lavoratore avesse svolto funzioni dirigenziali. La Corte d’Appello nella specie ha escluso che il Laboratorio in questione fosse ufficio dotato di autonomia gestionale o tecnico- professionale, con responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. In particolare, la Corte d’Appello, ha esaminato le risultanze probatorie, ha valutato, quindi la documentazione in atti e segnatamente il decreto rettoriale 3 maggio 2000, rilevando come dal tenore letterale dello stesso (“Il sig. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore tecnico di 7^ livello presso questa Università è destinato a prestare le sue attività quale tecnico responsabile del Laboratorio del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche”) non poteva ritenersi di tipo dirigenziale. Ciò anche in relazione al Regolamento del Policlinico universitario che stabiliva quali erano gli incarichi di direzione (reparti, servizi e moduli, artt. 30 e 31), che nella specie non erano ravvisabili. La mancanza del titolo di studio per la titolarità di un modulo è indicata ad abundantiam dalla Cor te d’Appello, rispetto ad una solo ipotetica (in quanto priva di riscontro testuale) riferibilità della struttura in questione al modulo. Con accertamento di fatto la Corte d’Appello ha poi rilevato che, pur nella previsione da parte della disciplina contrattuale di incarichi dirigenziali di carattere non direttivo, ma di consulenza o ispettivo, non era questo il compito affidato allo Strazzera, le cui funzioni di coordinamento rispetto ad altri due addetti al Laboratorio rientravano nelle mansioni di cui al dPCM 24 settembre 1981.Il giudice di appello ha escluso la decisività di alcuni documenti da cui emergeva che il lavoratore era stato valutato comedirigente non medico (tra cui nota n. 10835 del settembre 2007), atteso che nella relazione della Commissione istruttoria per la valutazione dei dirigenti equiparati redatta il 20 settembre 2006 si precisava che il lavoratore “è dirigente equiparato a fini economici”, di talchè se ne deduceva che il lavoratore era senza incarico dirigenziale A sua volta, la prova per testi non aveva posto riguardato nessun elemento da cui desumere che il lavoratore fosse dirigente di fatto, mancando riscontro di significativa autonomia decisionale, poteri di rappresentanza verso terzi, potere di spesa. 4.5. Il lavoratore pur censurando la sentenza di appello per non aver riconosciuto il proprio incarico come incarico dirigenziale, in ragione della previsione dell’ art. 27 CCNL, non indica gli elementi a sostegno di tale affermazione, limitandosi a richiamare le generali ragioni poste dalla contrattazione a fondamento dell’attribuzione dell’indennità: livello di responsabilità, competenze attribuite, specializzazione richiesta dai compiti affidati, caratteristiche innovative della professionalità richiesta, e ad affermare (pag. 25 del ricorso) che la struttura di cui è responsabile ha “valenza strategica rispetto agli obiettivi generali perseguiti ed ha capacità di soddisfazione della domanda dei servizi espressa”, e a riprodurre gli artt. 32-36 del Regolamento che riguardano in generale gli incarichi e non la struttura in questione, peraltro senza censurareadeguatamente, come si è sopra illustrato, con il richiamo dei criteri ermeneutici, l’interpretazione della Corte d’Appello degli artt. 30 e 31 del medesimo regolamento e le disposizioni relative alle mansioni di inquadramento. 5. Il ricorso va rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.7. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della su
Sentenza Cassazione n. 18899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris