CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse di I A. G. l, con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso contestando il contenuto della requisitoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha confermato la condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A. G. I per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie, C. L. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso] A.G. con atto sottoscritta dal suo difensore, articolando i motivi di seguito, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 605 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa all'udienza del 2 dicembre 2020 andassero qualificate come significativo "ridimensionamento" del contenuto della denuncia e non come ritrattazione vera e propria, nonostante il giudice avesse interrotto l'esame dil C.L. e nominato un difensore di fiducia. Ne consegue che il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione circa l'inattendibilità della ritrattazione effettuata è del tutto infondata e, comunque, superata da altra. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 605 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, condividendo il contenuto della sentenza di primo grado, aveva escluso l'esistenza di prova specifica circa l'incapacità della persona offesa, affetta da gravi deficienze psichiche, al momento della denuncia del marito, nonostante: a) le dichiarazioni di omissis operante intervenuta presso l'abitazione della persona offesa, a cui questa aveva confidato di non avere assunto i farmaci quel giorno; b) la documentazione depositata dalla difesa circa lo stato di salute mentale di ; c) la testimonianza della dottoressal0MissiSisecondo cui la persona offesa non era sicura di avere visto il coltello durante il litigio con il marito; d) l'incostante assunzione di farmaci da parte di C.L. Inoltre, la sentenza impugnata, non aveva esaminato la doglianza difensiva secondo cui era stata la figlia, A.A. IL ad indurre la madre a denunciare, come risulta, peraltro, dalla deposizione dell'operante e dalle dichiarazioni della stessa I A.A. Infatti, la donna, che non si era mai costituita parte civile, aveva rimesso la querela e ritrattato in udienza proprio grazie all'assenza della figlia e del genero, I P.F. I, 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 605 cod. proc. pen., con riguardo alla deposizione della persona offesa resa il 2 dicembre 2020 e quella della figlia e del genero rese il 13 gennaio 2021. In particolare viene censurata la sentenza a causa della illogicità emergente dai seguenti punti: a) la figlia non aveva confermato le minacce con il coltello da parte del padre perché aveva riferito solo l'episodio del 28 aprile 2020, appreso de relato, come quello della richiesta di soccorso; aveva raccontato di generiche liti non avendo mai assistito ad alcuna violenza se non psicologica; aveva indicato date difformi sull'episodio del cosiddetto lancio della macchinetta del caffè; b) la Pi testimonianza della persona offesa su quanto accaduto il 28 aprile 2020 era inattendibile per il suo grave deficit mentale; c) nessun vicino di casa aveva assistito alle violenze, ma udito delle grida; d) l'aggressività espressa in udienza dall'imputato era solo la reazione alle menzogne raccontate dalla figlia; e) le testimonianze di I A.A. e del marito erano mosse da ragioni economiche perché il ricorrente aveva smesso di aiutarli; f) la testimonianza del genero era inattendibile sia in ordine alla volontà del ricorrente di far risultare che P. E. avesse violentato la figlia, sia sul non ricordare dove la suocera avesse riportato lesioni. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 572 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata aveva fondato l'abitualità della condotta maltrattante sulla generica testimonianza della figlia e del genero dell'imputato che avevano riferito esclusivamente di "discussioni", senza mai contestualizzare gli episodi violenti, comunque smentiti dagli atti del processo a partire dal lancio della macchinetta o della testata. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 572, 612, commi 1 e 2, cod. pen., in quanto la sentenza impugnata nel ritenere assorbito il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. non aveva dato conto che le minacce fossero lontane nel tempo e non provate, eccetto l'episodio del 28 aprile 2020 che andava derubricato. 2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 572 e 131-bis cod. pen. in quanto la Corte distrettuale non aveva valutato la personalità del ricorrente che ha sempre assolto, nei confronti della persona offesa, i suoi doveri materiali e morali di cura tanto da meritare l'applicazione della causa di non punibilità menzionata con riferimento all'unico episodio provato del 28 aprile 2020 e non rispetto al delitto di cui all'art. 572 cod. pen. 2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 572 e 62-bis cod. pen. in quanto le attenuanti generiche erano state negate in base a quella che la sentenza definisce "gravità dei comportamenti", smentita dalle risultanze processuali, così come l'accusa di falsa testimonianza e l'allontanamento volontario dell'imputato dall'aula erano comprovati dalla mancanza di credibilità della testimonianza della figlia e del genero. Non si era tenuto conto, infine, dell'essere stato il marito sempre accanto alla moglie nonostante questa fosse affetta da gravi deficit mentale. 2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 609, comma 2 e 210, commi 1, 3 e 4, cod. proc. pen. in quanto la testimonianza della persona offesa era inutilizzabile ab origine perché indagata per calunnia ai danni del marito, in un procedimento da ritenersi connesso.2.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 572 e 531, commi 1 e 3, cod. pen. in quanto il teste' P.F. aveva dichiarato che l'episodio del lancio della macchinetta di caffè era avvenuto almeno 15 anni prima della deposizione cosicché di esso doveva essere dichiarata l'estinzione per prescrizione. 2.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge in relazione all art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla deposizione di-I C.L. incapace di stare in giudizio, come confermato dalla stessa dottoressa omissis che avrebbe imposto anche una perizia psichiatrica. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 dei 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. I primi quattro motivi, unitamente al decimo, possono essere trattati congiuntamente in quanto concernenti la valutazione delle testimonianze operata dalla sentenza impugnata. Il ricorso utilizza la tecnica di esaminare le singole frasi della pronuncia della Corte di appello, ribadendo i medesimi concetti, ovverosia che la persona offesa non fosse attendibile, in quanto affetta da patologia mentale e che la figlia e il genero avessero riferito e confermato le violenze originariamente denunciate dalla donna perché mossi da intenti vendicativi per ragioni economiche. 2.1. Il motivo secondo cui la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato le dichiarazioni dibattimentali di C.L. come "ridimensionamento" del contenuto della denuncia e non come ritrattazione, non si confronta con la complessità ed esaustività della trama argomentativa sviluppata dai giudici di merito. Infatti, le due conformi pronunce di condanna hanno fondato la responsabilità di A.G. sulle convergenti e riscontrate testimonianze del genero della coppia, che aveva assistito personalmente alle violenze dell'imputato e ne aveva visto i segni sul corpo della suocera, dell'assistente sociale e degli agenti operanti che avevano ricevuto negli anni le confidenze della vittima che temeva di denunciare j, ma soprattutto, sulle dichiarazioni della figlia del ricorrente e della persona offesa, A.A. L testimone, per anni, con il fratello, delle violenze, fisiche e psicologiche, e delle costanti prevaricazioni del padre nei confronti della madre, sistematicamente offesa in quanto donna ed in quanto madre e spesso cacciata di casa dall'imputato, anche con i figli, per non avere ottemperato adeguatamente ai ritenuti obblighi domestici. Inoltre, i giudici di merito hanno affrontato e risolto il complesso tenia della valenza da attribuire al. contenuto delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, utilizzate dal pubblico ministero per le contestazioni a seguito della sua piena ritrattazione. 2.2. L'art. 500 cod. proc. pen. prevede una rigorosa disciplina del regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle indagini preliminari, stabilendo che quelle lette in dibattimento per le contestazioni, allorché vi sia una discrasia, possono essere valutate solo «ai fini della credibilità del teste» (l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen.), ma non come prova dei fatti riferiti. Le uniche eccezioni a. tale rigoroso regime sono costituite dal caso del consenso delle parti alla loro acquisizione (l'art. 500, comma 7, cod. proc pen.) o dall'accertamento di violenza, minacce o subornazione del teste attraverso il procedimento previsto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. 2.3. Nella specie, i giudici di merito, pur richiamando l'art. 500 cod. proc. pen. e una serie di «elementi concreti» sintomatici della pressione cui era stata sottoposta C.L. affinché non confermasse il contenuto della denuncia, non ne hanno acquisito d'ufficio (né è stato chiesto dal pubblico ministero) al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni predibattimentali, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. Infatti, le sentenze si sono limitata a valutare credibile, ex art. 500, comma 2, cod. proc. pen., la testimone con riferimento alle sole accuse originarie, senza utilizzarne però il contenuto a fini probatori, in coerenza con le linee ermeneutiche assunte in materia da questa Corte, recuperandone, però, il valore ai soli fini di ritenere attendibili e credibili le dichiarazioni rese de relato dai testimoni con cui la testimone si era confidata, come si dirà oltre. Sono, dunque, errate le censure del ricorrente che non ha tenuto in alcun conto la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria offerta dalle due sentenze conformi. Queste, con motivazione chiara e lineare, hanno evidenziato come la dichiarazione dibattimentale dil C.L. che ha riferito di avere sporto una denuncia falsa ai danni del consorte in quanto «quel giorno non era in sé perché non stava prendendo i suoi farmaci» (pag. 12 della sentenza di primo grado) fosse inattendibile perché basata su elementi contrastanti con le altre prove assunte (le convergenti testimonianze, anche oculari, e i diari clinici da cui risultava che 5 IÌJ prendeva i farmaci prescittile ed era presente a sé stessa al momento della denuncia). Inoltre, i giudici di merito hanno ricondotto la ritrattazione a dati oggettivi quali: a) l'attuale «stato cautelare del marito», presente in aula; b) «l'assenza di autosufficienza emotiva ed economica della C.L. , (pag. 13 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di secondo grado) rispetto ad! A.G. poliziotto, dovuta al fatto che non avesse mai potuto lavorare e che i figli, a loro volta non fossero autonomi, tanto da non poterla aiutare a sottrarsi alla violenza del loro padre; c) la mancanza della figlia e del genero in udienza a sostenerla; d) la condizione di attuale convivenza di C.L. con l'imputato. 2.4. Per operare la valutazione di attendibilità della vittima con riferimento alle sole accuse originarie mosse al marito, utile per valorizzare il suo racconto all'assistente sociale e al genero, per come da questi riferito in dibattimento, le sentenze hanno correttamente ricostruito la fragilità economica, sociale e psichica di I C.L. Lche le avevano impedito non solo di denunciare, ma l'aveva persino condotta a ritornare in casa dal marito violento «dopo un brevissimo periodo di lontananza...nonostante tutto e nonostante la misura cautelare in atto». In sostanza, dalle pronunce di merito risulta che i maltrattamenti prolungati di i C.L. I avevano prodotto su di lei, rimasta ad affrontare da sola e per anni la brutalità del marito - nonostante ne avesse reiteratamente messo a parte l'assistente sociale e la polizia giudiziaria, vi fosse una misura cautelare in atto e fosse stata accolta in una casa rifugio perché la sua situazione era gravemente a rischio -, una condizione di impotenza tale da essersi convinta di non avere alternative alla normalizzazione dei soprusi di A.G. ritornando a stare con lui e, dunque, a ritrattare le accuse. E' in questa cornice, dimostrativa di una sistematica ed abituale violenza del ricorrente nei confronti della moglie, di cui approfittava proprio per la sua condizione di particolare fragilità e dipendenza economica, che le sentenze collocano la ritrattazione, dando anche atto delle remissioni di querela di C.L. nel corso delle indagini riconducibili sempre a quando la donna, sola e senza i figli adulti a supportarla, restava in bali a dil A.G. 2.5. A fronte della radicale ritrattazione di I C.L. i, i giudici di merito non solo hanno fondato la responsabilità dell'imputato su prove diverse dalle sue dichiarazioni predibattimentali, ovverosia l'esame della figlia della coppia e di P. E. , oltre che degli altri testimoni escussi e dei documenti acquisiti, tutti tra loro convergenti e, correttamente, hanno ritenuto necessario spiegare e contestualizzare le peculiari ragioni che l'avevano determinata a sconfessare quanto denunciato, passaggio necessario per valutarne la credibilità con riferimento ai testimoni de relato esaminati anche sulle sue rivelazioni dell'epoca.I giudici di merito hanno, dunque, collocato la ritrattazione (e le precedenti remissioni di querela) nel quadro generale dello sviluppo della violenza domestica subìta per anni da I C.L. attraverso un'operazione interpretativa e conoscitiva indispensabile per attribuire ragionevolezza e plausibilità all'esito delle sue dichiarazioni in dibattimento che, altrimenti, avrebbero potuto inscriversi in una frettolosa e generica instabilità e incomprensibilità, tale da inficiare l'intero impianto. Innanzitutto, è stata approfondita la ciclicità che connota .questo delitto, ovverosia l'esistenza di fasi a conclusione delle quali le condotte violente e minacciose riprendono in modo sempre più aggressivo; ciclicità necessaria proprio per collocare correttamente il momento, la condizione personale della vittima e le ragioni per cui avvenivano sia le denunce che le remissioni di querela e, alla fine, la ritrattazione dinnanzi al giudice. In particolare, il Tribunale ha puntualmente verificato: a) che le denunce erano state presentate da C.L. quando era lontana dal marito e al sicuro (a casa dei figli o presso la struttura di accoglienza); b) che le querele erano state rimesse quando l'uomo era riuscito a raggiungere la moglie telefonicamente, nonostante fosse protetta presso una casa rifugio, o quando la persona offesa aveva bisogno del suo aiuto, economico e fisico. Inoltre, la ritrattazione era avvenuta in udienza in quanto era presente l'imputato, mentre la figlia ed il genero, che avevano sempre sostenuto la donna, non erano quel giorno in aula. In sostanza, il giudice di primo grado ha condotto un'istruttoria, fatta propria dalla sentenza impugnata, che. anziché limitarsi ad acquisire formalmente il racconto di singoli episodi violenti da parte della persona offesa o dei testimoni, e liquidare la ritrattazione come sintomo di assenza di credibilità o volontà della persona offesa, in piena linea con gli obblighi sovranazionali spettanti all'autorità giudiziaria nei reati di violenza contro le donne, per come declinati agli artt. 18 e ss. della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro al violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con I. n. 77 del 2013, detta Convenzione di Istanbul, ha svolto un accertamento puntuale del contesto complessivo, economico e familiare, in cui la ritrattazione andava inserita e dei motivi che l'avevano determinata, tanto da costituire, alla fine, ragionevole indice della persistente gravità delle accuse originarie e una loro conferma. E' questa la ragione per la quale la perseguibilità di ufficio della violenza domestica, per precisa scelta di politica criminale del legislatore, non è rimessa alla disponibilità di chi ne è vittima sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; sia per evitare che le si possa ripercuotere contro sollecitando pressioni, minacce o ritorsioni; sia per la inviolabilità dei diritti che lede; sia per la valutazione di particolare gravità delle condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà (Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F.). 2.6. Il ricorso tenta di minare l'originaria credibilità della persona offesa e, di converso, valutare come veritiera la sua ritrattazione, valorizza il fatto che C.L. come risulta a pagina 11 della sentenza di primo grado- con sottolineatura anche grafica -, fosse stata sottoposta ad indagine proprio a seguito della remissione di querela avvenuta alla Caserma dei Carabinieri, ragione dell'eccezione avanzata dalla difesa di A.G. affinché la persona offesa venisse sentita in udienza alla presenza di un difensore. E bene chiarire che, innanzitutto, la remissione di querela costituisce una facoltà riconosciuta al querelante dall'art. 152 cod. pen. per i reati perseguibili a querela e Ciò vale anche in presenza di un reato perseguibile di ufficio, cosicchè non può di per sé costituire elemento per ritenere, pregiudizialmente, la volontà calunniosa del remittente con riferimento al contenuto della querela. Pertanto, è privo di valenza ai fini di valutare la credibilità di una persona offesa, oltre che giuridicamente errato perché produttivo di una grave forma di vittimizzazione secondaria, che la Polizia giudiziaria a fronte di una mera remissione di querela rediga una comunicazione di notizia di reato per il delitto di calunnia ne confronti del rimettente, visto che i presupposti di detto reato potranno essere valutati compiutamente solo dal pubblico ministero, attraverso una stringente e complessiva valutazione degli elementi investigativi a sua conoscenza nell'ambito del procedimento a partire dal dolo del delitto. Ciò vale specialmente nei reati di violenza di genere per le ragioni di seguito indicate. Infatti, come risulta dalle puntuali sentenze di merito, la persona offesa ha tenuto comportamenti che si inscrivono in una precisa e complessa cornice e che spiegano le remissioni di querela durante le indagini prima, e la ritrattazione in udienza poi, delle gravi violenze patite: la volontà di resistere all'interno della relazione maltrattante, nonostante il persistente timore per l'incolumità personale propria e dei figli; la difficoltà, se non l'impossibilità, di sottrarsi all'uomo violento nonostante il terrore di esserne uccisa, ma soprattutto per l'assenza di autonomia economica; infine il rientro nella relazione, dopo avere tentato di uscirne, anche per assenza di una effettiva tutela. E' in questo contesto che vanno inscritte le ritrattazioni, i ridimensionamenti dei maltrattamenti denunciati e, infine, le remissioni di querela che, infatti, l'art. 55 della Convenzione di Istanbul ritiene connaturati alla dinamica dei reati di violenza contro le donne stabilendo che i procedimenti penali devono continuare «anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia». Si tratta di una norma che rileva sotto due profili. Innanzitutto, consente di riconoscere dette condotte non più come l'espressione di volubilità e inattendibilità intrinseca delle persone offese, ma come un esito possibile, se non addirittura certo, come avvenuto infatti nella specie, dovuto alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica (Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, 0.). Inoltre, trattandosi di una disposizione che pone a totale carico dello Stato e delle sue istituzioni la responsabilità e l'obbligo di perseguire i reati di violenza contro le donne e di garantire la sicurezza della vittima, prescinde dalla sua volontà in quanto parte dall'assunto che questa non sia libera da pressioni e ricatti. In particolare, nel delitto di violenza domestica le mancate denunce, i ridimensionamenti, i supposti riappacificamenti, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del contrario ovverosia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti (Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, 0.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.; Sez. 3, n. 32379 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], SI a maggior ragione quando si sia al cospetto di una persona offesa che, convivendo con l'imputato e in assenza di adeguate forme di protezione, rischia di essere vittima certa delle sue ritorsioni. Infine, sono privi di rilievo, oltre che generici, i motivi di ricorso volei a ricercare, in una lettura parcellizzata e delegittimante dei testimoni, i presunt contrasti tra questi con riguardo a profili minimali inidonei, sotto tutti i profili, a contrastare la lineare e completa argomentazione, fondata su fatti e prove, delle sentenze di merito. 2.7. L'altro nucleo del ricorso ruota intorno alla presunta incapacità della persona offesa a riferire fatti realmente accaduti in quanto affetta da gravi deficienze psichiche e comunque manipolata e indotta dalla figlia a denunciare I A.G. La Corte di appello di Napoli, con argomenti logici, completi e coerenti, con i quali il ricorso non si è in alcun modo misurato perché ha confuso la questione dell'attendibilità e della credibilità della testimone con quella della sua capacità a testimoniare, ha correttamente rigettato l'istanza di rinnovazione della perizia. Si tratta di valutazione discrezionale del giudice di appello che, in quanto congruamente motivata, è incensurabile in questa sede poiché costituisce giudizio di fatto (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv.273653).Al di là dell'inammissibilità della censura, è proprio l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di I C.L. l, sollevata dalla stessa difesa, a rendere corretto sia il rigetto della richiesta di una perizia sulla sua capacità a testimoniare, sia superflua la censura secondo la quale la persona offesa fosse stata determinata dalla figlia a denunciare. Anche il tentativo difensivo di spostare il focus dell'accertamento dalla responsabilità dell'imputato alla labilità psichica della persona offesa o allo screditamento della deposizione della figlia -e del genero, per una generica vendetta economica, è stato puntualmente disatteso dalle sentenze impugnate con elementi probatori solidi a cui il ricorso ha opposto lettura alternative inverosimili oltre che non consentite in questa sede. 3. Il quinto motivo di ricorso è generico. A fronte di un contesto connotato da quotidiane minacce, violenze e vessazioni patite dalla vittima per mano dell'imputato, tale da qualificarsi nei termini della abitualità di cui all'art. 572 cod. pen., diventano irrilevanti sia la censura relativa alla risalenza nel tempo o all'assenza di prova di alcune minacce sia la richiesta di derubricazione dell'episodio del 28 aprile 2020. 4. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le condotte sono state correttamente qualificate come maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., delitto ostativo, stante la sanzione prevista e la natura abituale, all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 5. Il settimo e il nono motivo sono generici e aspecifici. Il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma indeterminata e confusa, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dai giudici di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata declaratoria di prescrizione di un episodio risalente nel tempo, senza confrontarsi con le motivazioni delle sentenze che hanno argomentato anche su questo profilo, sottolineando la gravità dei fatti, commessi con crudeltà, e la reiterazione delle condotte. A fronte di questo contesto relazionale, fondato solo sulla sopraffazione, appare priva di qualsiasi concretezza e verosimiglianza l'astratta immagine di A.G. come persona accudente e amorevole nei confronti della moglie. 6. L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto una questione posta per la prima volta con il ricorso per cassazione in violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. A ciò si aggiunge che non risulta, né dalla sentenza né dagli allegati al ricorso, che la persona offesa fosse indagata per calunnia ai danni del marito, dovendo la qualità di indagata evincersi esclusivamente dalla prova dell'iscrizione da parte del pubblico ministero della persona nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. dopo avere lo stesso pubblico ministero accertato tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per procedere a tale iscrizione non assumendo alcun rilievo la rimessione di querela che costituisce un diritto della persona offesa puntualmente riconosciuto dall'ordinamento — si rinvia al riguardo al punto 2.6.-. Detti principi rendono prive di valenza sia l'eventuale attività posta in essere dl iniziativa dalla polizia giudiziaria, sia la successiva comunicazione di notizia di reato trasmessa al pubblico ministero. 7. Sulla base dei sopra indicati argomenti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 30 marzo 2023 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] elbo £-41.32L-- 77.421„ r [OSCURATO:PERSONA] 1 5 OtU 2023 oggi, [OSCURATO:PERSONA] C411 "DT7T .1RTO Doqd L ir flk li