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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14170/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16.7.2019 il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione continuata e tentata di cui ai capi A) e B) della rubrica e l'aveva di conseguenza condannata alla pena complessiva e finale di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Milano ha preso atto della rinuncia dell'imputata ad ogni motivo di appello diverso da quello relativo alla pena di cui ha richiesto la rideterminazione in anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa con il consenso e l'accordo del PG; ha dunque riformato la sentenza di primo grado nel senso su indicato;

3. ricorre per cassazione il difensore della Cardos lamentando: 3.1 vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio: segnala che la sentenza, nell'accennare alla mancanza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nulla ha motivato in merito al trattamento sanzionatorio violando in tal modo l'obbligo di dar conto dell'utilizzo dei criteri e dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. al fine di consentire il controllo di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice; 3.2 violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo di imputazione: rileva l'erroneità della valutazione operata dal giudice di prime cure nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.7.2019 il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione continuata e tentata di cui ai capi A) e B) della rubrica e l'aveva di conseguenza condannata alla pena complessiva e finale di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Milano ha preso atto della rinuncia dell'imputata ad ogni motivo di appello diverso da quello relativo alla pena di cui ha richiesto la rideterminazione in anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa con il consenso e l'accordo del PG; ha dunque riformato la sentenza di primo grado nel senso su indicato; 3. ricorre per cassazione il difensore della Cardos lamentando: 3.1 vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio: segnala che la sentenza, nell'accennare alla mancanza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nulla ha motivato in merito al trattamento sanzionatorio violando in tal modo l'obbligo di dar conto dell'utilizzo dei criteri e dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. al fine di consentire il controllo di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice; 3.2 violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo di imputazione: rileva l'erroneità della valutazione operata dal giudice di prime cure nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano DEPOSITATO I
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