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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 41561/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento che, in data 27/12/2024, aveva rigettato la domanda di declaratoria di estinzione delle pene inflitte con le seguenti pronunce: a) sentenza del Tribunale di Rimini in data 15/01/2010, passata in giudicato il 28/06/2011; b) sentenza del Tribunale di Rimini in data 15/01/2011, passata in giudicato il 20/07/2012; c) sentenza del Tribunale di Rimini in data 25/07/2013, passata in giudicato il 09/11/2013.

Per quanto riguarda la condanna sopra indicata sub c), la Corte territoriale ha ritenuto doversi riconnettere un effetto preclusivo, all’esser stata ritenuta la recidiva qualificata.

Tale accertamento - prosegue il giudice dell’esecuzione - esplica il medesimo effetto anche in relazione alle condanne inflitte mediante le altre due sentenze, per essere esso intervenuto, sebbene in diverso giudizio, in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente fra tali condanne e la maturazione del termine di prescrizione.

Quanto alle condanne sopra riportate sub a) e b), comunque, il termine decennale di prescrizione deve esser fatto decorrere dalla data del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99, 101, 172 e 173 cod. pen., avendo la Corte di appello di Bologna respinto l’istanza di estinzione della pena relativamente alle suddette condanne, ritenendo a ciò ostativa la declaratoria di sussistenza della recidiva aggravata infraquinquennale, ai sensi dell’art. 99 comma 2, n. 2 cod. pen., intervenuta con la condanna sub 3), preclusiva anche in relazione alle condanne sub 1) e 2).

Con riferimento ai fatti giudicati mediante la sentenza sub 3), però, la recidiva è stata dichiarata recessiva, in sede di bilanciamento delle circostanze e, dunque, non è stata in concreto applicata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non può essere riconosciuta efficacia preclusiva al riconoscimento della recidiva, allorquando la stessa - sebbene ritenuta sussistente dal giudice di merito - sia stata considerata subvalente, rispetto alle circostanze attenuanti.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto nelle sentenze sub1) e 2) è stato inoltre revocato, per la commissione, nel quinquennio, del reato giudicato con la sentenza sub 3); la prescrizione della pena, nel caso previsto dall'art. 172, quinto comma, cod. pen., inizia a decorrere dal verificarsi della condizione a cui la sua esecuzione è subordinata, e non dall'accertamento della sussistenza di tale condizione.

Il giudice dell’esecuzione, invece, ha fatto decorrere il termine di prescrizione della pena dal momento della irrevocabilità del provvedimento di revoca del beneficio, piuttosto che dall’irrevocabilità della sentenza relativa al reato sub 3). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Si è chiarito, in parte narrativa, come l’impugnazione sia relativa a un provvedimento di rigetto dell’opposizione, che era stata proposta avverso ordinanza che aveva disatteso la richiesta di declaratoria di intervenuta estinzione della pena, inflitta mediante le tre sentenze sopra menzionate.

2.1. Il principio di diritto al quale attenersi - in materia di estinzione della pena per decorso del tempo - è nel senso che non debba riconnettersi una efficacia preclusiva alla recidiva, laddove questa, pur se reputata sussistente dal giudice di merito, sia stata poi considerata, in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, subvalente rispetto alle circostanze attenuanti (così Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, D'Avino, Rv. 287008 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionata Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione per i recidivi cd.

"aggravati" di cui all'art. 172, comma settimo, primo periodo, cod. pen. non presuppone che la recidiva qualificata venga dichiarata da una sentenza che giudichi reati commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena››).

L’applicazione della recidiva, infatti, non può avere effetti indiretti, quando la recidiva sia stata accertata in cognizione come subvalente e non sussistano vincoli normativi in contrario (come è per la prescrizione).

Tali regole ermeneutiche, del resto, si conformano anche al dictum di Sez.

U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, nella cui parte motiva è dato leggere il seguente, rilevante passaggio: ‹‹ … quando il giudice di merito valuta la recidiva subvalente rispetto alle concorrenti attenuanti, egli esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere.

Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma.

Ne consegue che, quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente, fuori dai casi in cui la rilevanza di tale giudizio sia espressamente esclusa dal legislatore, come non si produce l'effetto diretto sulla pena così non si producono gli effetti indiretti della recidiva.

Su simile caposaldo si è attestata la pertinente giurisprudenza di legittimità, limitando il significato di 'applicazione' della recidiva ai casi in cui questa abbia impedito l'attenuazione della pena derivante da concorrenti attenuanti … Va qui ribadito che, ove il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di subvalenza della recidiva, di questa non può tenersi conto ad alcuno effetto, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Peraltro, proprio previsioni di tal fatta pongono in luce i diversi effetti derivanti da un giudizio che riconosce la recidiva ma la valuta subvalente e una statuizione che nega la ricorrenza della recidiva››.

2.2. Nella concreta vicenda, la sentenza del Tribunale di Rimini del 25/07/2013, passata in giudicato il 09/11/2013, ha riconosciuto al condannato le circostanze attenuanti generiche, computandole secondo il criterio della prevalenza rispetto alla recidiva.

Tanto conduce all’applicazione della regola ermeneutica sopra enucleata e, consequenzialmente, a ritenere fondata la doglianza difensiva.

2.3. Quanto alle sentenze sub 1) e 2), viene in rilievo la revoca della sospensione condizionale disposta a causa, appunto, dell’esistenza della condanna sub 3).

Il principio di diritto generale al quale uniformarsi è quello fissato da Sez.

F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 – 01 (che richiama, quanto a concetti generali, Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399, dettata in tema di indulto), a mente della quale: ‹‹Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca›› (deve ritenersi desueto, ormai, il contrario orientamento, espresso da Sez. 1, n. 43489 del 05/07/2013, Longhitano, Rv. 257412 – 01).

Versando nel campo applicativo tali concetti, si rileva che la sentenza da cui trae origine la revoca della suddetta sospensione è la sentenza sopra indicata sub 3) nell’epigrafe del provvedimento impugnato, ossia la sentenza del Tribunale di Rimini del 25/07/2013, divenuta irrevocabile il 09/11/2013, che è da considerare quale dies a quo del termine decennale di prescrizione della pena.

Deve dedursi, allora, la fondatezza anche di tale profilo di doglianza.Il principio derivato da Sez.

U Maiorella, infatti, è da reputarsi perfettamente applicabile alla materia della revoca della sospensione condizionale della pena; ciò rende errata l’impostazione enunciata – sul punto specifico – dal Giudice dell’esecuzione.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento che, in data 27/12/2024, aveva rigettato la domanda di declaratoria di estinzione delle pene inflitte con le seguenti pronunce: a) sentenza del Tribunale di Rimini in data 15/01/2010, passata in giudicato il 28/06/2011; b) sentenza del Tribunale di Rimini in data 15/01/2011, passata in giudicato il 20/07/2012; c) sentenza del Tribunale di Rimini in data 25/07/2013, passata in giudicato il 09/11/2013. Per quanto riguarda la condanna sopra indicata sub c), la Corte territoriale ha ritenuto doversi riconnettere un effetto preclusivo, all’esser stata ritenuta la recidiva qualificata. Tale accertamento - prosegue il giudice dell’esecuzione - esplica il medesimo effetto anche in relazione alle condanne inflitte mediante le altre due sentenze, per essere esso intervenuto, sebbene in diverso giudizio, in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente fra tali condanne e la maturazione del termine di prescrizione. Quanto alle condanne sopra riportate sub a) e b), comunque, il termine decennale di prescrizione deve esser fatto decorrere dalla data del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99, 101, 172 e 173 cod. pen., avendo la Corte di appello di Bologna respinto l’istanza di estinzione della pena relativamente alle suddette condanne, ritenendo a ciò ostativa la declaratoria di sussistenza della recidiva aggravata infraquinquennale, ai sensi dell’art. 99 comma 2, n. 2 cod. pen., intervenuta con la condanna sub 3), preclusiva anche in relazione alle condanne sub 1) e 2). Con riferimento ai fatti giudicati mediante la sentenza sub 3), però, la recidiva è stata dichiarata recessiva, in sede di bilanciamento delle circostanze e, dunque, non è stata in concreto applicata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non può essere riconosciuta efficacia preclusiva al riconoscimento della recidiva, allorquando la stessa - sebbene ritenuta sussistente dal giudice di merito - sia stata considerata subvalente, rispetto alle circostanze attenuanti. Il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto nelle sentenze sub1) e 2) è stato inoltre revocato, per la commissione, nel quinquennio, del reato giudicato con la sentenza sub 3); la prescrizione della pena, nel caso previsto dall'art. 172, quinto comma, cod. pen., inizia a decorrere dal verificarsi della condizione a cui la sua esecuzione è subordinata, e non dall'accertamento della sussistenza di tale condizione. Il giudice dell’esecuzione, invece, ha fatto decorrere il termine di prescrizione della pena dal momento della irrevocabilità del provvedimento di revoca del beneficio, piuttosto che dall’irrevocabilità della sentenza relativa al reato sub 3). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Si è chiarito, in parte narrativa, come l’impugnazione sia relativa a un provvedimento di rigetto dell’opposizione, che era stata proposta avverso ordinanza che aveva disatteso la richiesta di declaratoria di intervenuta estinzione della pena, inflitta mediante le tre sentenze sopra menzionate. 2.1. Il principio di diritto al quale attenersi - in materia di estinzione della pena per decorso del tempo - è nel senso che non debba riconnettersi una efficacia preclusiva alla recidiva, laddove questa, pur se reputata sussistente dal giudice di merito, sia stata poi considerata, in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, subvalente rispetto alle circostanze attenuanti (così Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, D'Avino, Rv. 287008 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionata Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione per i recidivi cd. "aggravati" di cui all'art. 172, comma settimo, primo periodo, cod. pen. non presuppone che la recidiva qualificata venga dichiarata da una sentenza che giudichi reati commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena››). L’applicazione della recidiva, infatti, non può avere effetti indiretti, quando la recidiva sia stata accertata in cognizione come subvalente e non sussistano vincoli normativi in contrario (come è per la prescrizione). Tali regole ermeneutiche, del resto, si conformano anche al dictum di Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, nella cui parte motiva è dato leggere il seguente, rilevante passaggio: ‹‹ … quando il giudice di merito valuta la recidiva subvalente rispetto alle concorrenti attenuanti, egli esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma. Ne consegue che, quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente, fuori dai casi in cui la rilevanza di tale giudizio sia espressamente esclusa dal legislatore, come non si produce l'effetto diretto sulla pena così non si producono gli effetti indiretti della recidiva. Su simile caposaldo si è attestata la pertinente giurisprudenza di legittimità, limitando il significato di 'applicazione' della recidiva ai casi in cui questa abbia impedito l'attenuazione della pena derivante da concorrenti attenuanti … Va qui ribadito che, ove il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di subvalenza della recidiva, di questa non può tenersi conto ad alcuno effetto, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. Peraltro, proprio previsioni di tal fatta pongono in luce i diversi effetti derivanti da un giudizio che riconosce la recidiva ma la valuta subvalente e una statuizione che nega la ricorrenza della recidiva››. 2.2. Nella concreta vicenda, la sentenza del Tribunale di Rimini del 25/07/2013, passata in giudicato il 09/11/2013, ha riconosciuto al condannato le circostanze attenuanti generiche, computandole secondo il criterio della prevalenza rispetto alla recidiva. Tanto conduce all’applicazione della regola ermeneutica sopra enucleata e, consequenzialmente, a ritenere fondata la doglianza difensiva. 2.3. Quanto alle sentenze sub 1) e 2), viene in rilievo la revoca della sospensione condizionale disposta a causa, appunto, dell’esistenza della condanna sub 3). Il principio di diritto generale al quale uniformarsi è quello fissato da Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 – 01 (che richiama, quanto a concetti generali, Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399, dettata in tema di indulto), a mente della quale: ‹‹Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca›› (deve ritenersi desueto, ormai, il contrario orientamento, espresso da Sez. 1, n. 43489 del 05/07/2013, Longhitano, Rv. 257412 – 01). Versando nel campo applicativo tali concetti, si rileva che la sentenza da cui trae origine la revoca della suddetta sospensione è la sentenza sopra indicata sub 3) nell’epigrafe del provvedimento impugnato, ossia la sentenza del Tribunale di Rimini del 25/07/2013, divenuta irrevocabile il 09/11/2013, che è da considerare quale dies a quo del termine decennale di prescrizione della pena. Deve dedursi, allora, la fondatezza anche di tale profilo di doglianza.Il principio derivato da Sez. U Maiorella, infatti, è da reputarsi perfettamente applicabile alla materia della revoca della sospensione condizionale della pena; ciò rende errata l’impostazione enunciata – sul punto specifico – dal Giudice dell’esecuzione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giud
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