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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04691/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24357/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele ContE e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 68/22 resa dalla Corte d’appello di Trieste e depositata il primo marzo 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti, dopo essere stati rinviati a giudizio in merito ai reati di ingiurie continuate (Ida e Denise) e lesioni lievi (tutti) nei confronti Risultanze probatorie, 116 cpc di [OSCURATO:PERSONA], venivano assolti dal Tribunale di Tolmezzo.

La Corte d’appello di Trieste, sezione penale, rilevava la prescrizione dei reati e respingeva la domanda proposta dalla parte civile.

A seguito di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione penale annullava la sentenza della Corte d’appello con rinvio alla sezione civile della stessa.

Con sentenza n. 226/2017 la Corte d’appello di Trieste, sezione civile, riconosciuta la responsabilità di Ida e Denise per il reato di ingiurie e di tutti gli odierni controricorrenti per quello di lesioni, li condannava in via solidale a risarcire il danno in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la somma di € 11.585,00, oltre ad € 2.000,00 a carico delle sole Ida e Denise.

Con sentenza n. 19916/19 questa Corte annullava la sentenza della Corte territoriale con rinvio, sul rilievo essenziale della non utilizzabilità quale prova a favore della [OSCURATO:PERSONA] delle sue stesse dichiarazioni rese nel dibattimento penale.

In sede di nuovo rinvio, la Corte territoriale respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale quindi propone nuovo ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre le altre parti resistono a mezzo di unico controricorso e, da ultimo, hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo si deduce “-[OSCURATO:PERSONA]’ART. 116 C.P.C. - ILLOGICITÀ E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ARTT.2697 E 2729 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 CO. 1 N. 3 C.P.C.”.

A parere della ricorrente la Corte giuliana non avrebbe reso logica ragione del fatto di avere ritenuto non veritiere e fondanti le dichiarazioni rese dai testi Zoffo e [OSCURATO:PERSONA], che invece sarebbero decisive.

Così come la sentenza non darebbe conto della ragione per cui sarebbero irrilevanti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], compagno della ricorrente.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il vizio denunciato è quello di violazione dei principi in ordine alla valutazione delle prove.

Va ricordato che l’esame delle deposizioni dei testimoni, il giudizio sulla loro attendibilità e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097/10).

Il giudice del merito, pur non potendo omettere di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, può escluderne in concreto, motivando sul punto, la relativa rilevanza, fermo restando che il relativo controllo da parte del giudice della legittimità resta confinato a quello inerente alla verifica della non assenza o mera parvenza della motivazione, o della sua invincibile contraddittorietà, in base all’assetto stabilito dal testo dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

Ora nella specie la Corte giuliana non s’è affatto sottratta al compito di vagliare tutte le singole testimonianze cui fa riferimento la parte ricorrente, ma semplicemente ha ritenuto che le stesse, in base al proprio apprezzamento in fatto, non fornissero un adeguato quadro probatorio a sostegno della ricostruzione dei fatti indicata dalla stessa ricorrente.

Essa ha in particolare ritenuto che le dichiarazioni della Zoffo non consentissero di identificare con precisione gli autori dei fatti (facendo essa esclusivo riferimento a voci femminili); che quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] fossero inficiate dal coinvolgimento emotivo non solo nella vicenda del teste, madre della persona offesa.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che lo stesso, benché abbia dichiarato di aver sentito [OSCURATO:PERSONA] offendere nuovamente la [OSCURATO:PERSONA] allorché la stessa si trovava presso il pronto soccorso, aveva precisato di aver solo riconosciuto la voce, in quanto la stessa si trovava all’esterno del locale dotato di vetro oscurato.

Anche il dato comune a tutto il quadro, cioè il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentata di aver avuto lesionato il ginocchio nell’occasione, non poteva essere considerato in quanto proveniente appunto dalla parte stessa, e dunque irrilevante in virtù della decisione di questa Corte sul punto.

Infine, la sentenza impugnata fonda la propria decisione anche sulle risultanze riportate nelle sentenze penali di primo e di secondo grado, al quale riguardo la Corte territoriale esprime un motivato e insindacabile giudizio di lacunosità delle dichiarazioni della stessa ricorrente, incongruenza di quelle dei testi, confusione e contraddittorietà del quadro probatorio nel suo insieme, compatibilità delle lesioni anche con un’altra ricostruzione dei fatti.

In definitiva ciò che risulta censurata è appunto la motivata valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, che invece come premesso quale accertamento in fatto si sottrae al vaglio di legittimità proprio di questa sede.

2. Col secondo mezzo si deduce “-[OSCURATO:PERSONA]’ART. 116 C.P.C. - ILLOGICITÀ E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” - [OSCURATO:PERSONA] ARTT. 2697 E 2729 C.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 360 CO. 1 N. 3 C.P.C.”.

A parere della ricorrente avrebbe errato la Corte giuliana anche nel non dare una logica spiegazione all’eziologia dei danni fisici causatile, elidendo anche in questo caso non solo le dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA], ma tutte le altre, plurime e numerose, risultanze processuali, sia di testimoni, che documentali mediche, che dei consulenti tecnici.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile per le medesime ragioni di quello di cui al punto precedente.

A parte il riferimento a dichiarazioni di testi che non vengono collocate dalla ricorrente in alcun contesto processuale specifico, la Corte territoriale in base a quanto già indicato con riferimento al punto precedente ha fornito i propri rilievi in fatto in ordine alla causalità delle lesioni obiettivamente riportate dalla [OSCURATO:PERSONA], anche in riferimento alle risultanze della disposta perizia, per cui – risultando la relativa motivazione – non resta appunto che un tentativo di rivisitazione nel merito delle risultanze, come detto inammissibile in questa sede.

3. Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24357/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele ContE e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 68/22 resa dalla Corte d’appello di Trieste e depositata il primo marzo 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti, dopo essere stati rinviati a giudizio in merito ai reati di ingiurie continuate (Ida e Denise) e lesioni lievi (tutti) nei confronti Risultanze probatorie, 116 cpc di [OSCURATO:PERSONA], venivano assolti dal Tribunale di Tolmezzo. La Corte d’appello di Trieste, sezione penale, rilevava la prescrizione dei reati e respingeva la domanda proposta dalla parte civile. A seguito di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione penale annullava la sentenza della Corte d’appello con rinvio alla sezione civile della stessa. Con sentenza n. 226/2017 la Corte d’appello di Trieste, sezione civile, riconosciuta la responsabilità di Ida e Denise per il reato di ingiurie e di tutti gli odierni controricorrenti per quello di lesioni, li condannava in via solidale a risarcire il danno in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la somma di € 11.585,00, oltre ad € 2.000,00 a carico delle sole Ida e Denise. Con sentenza n. 19916/19 questa Corte annullava la sentenza della Corte territoriale con rinvio, sul rilievo essenziale della non utilizzabilità quale prova a favore della [OSCURATO:PERSONA] delle sue stesse dichiarazioni rese nel dibattimento penale. In sede di nuovo rinvio, la Corte territoriale respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale quindi propone nuovo ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre le altre parti resistono a mezzo di unico controricorso e, da ultimo, hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo si deduce “-[OSCURATO:PERSONA]’ART. 116 C.P.C. - ILLOGICITÀ E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ARTT.2697 E 2729 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 CO. 1 N. 3 C.P.C.”. A parere della ricorrente la Corte giuliana non avrebbe reso logica ragione del fatto di avere ritenuto non veritiere e fondanti le dichiarazioni rese dai testi Zoffo e [OSCURATO:PERSONA], che invece sarebbero decisive. Così come la sentenza non darebbe conto della ragione per cui sarebbero irrilevanti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], compagno della ricorrente. 1.1. Il motivo è inammissibile. Il vizio denunciato è quello di violazione dei principi in ordine alla valutazione delle prove. Va ricordato che l’esame delle deposizioni dei testimoni, il giudizio sulla loro attendibilità e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097/10). Il giudice del merito, pur non potendo omettere di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, può escluderne in concreto, motivando sul punto, la relativa rilevanza, fermo restando che il relativo controllo da parte del giudice della legittimità resta confinato a quello inerente alla verifica della non assenza o mera parvenza della motivazione, o della sua invincibile contraddittorietà, in base all’assetto stabilito dal testo dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Ora nella specie la Corte giuliana non s’è affatto sottratta al compito di vagliare tutte le singole testimonianze cui fa riferimento la parte ricorrente, ma semplicemente ha ritenuto che le stesse, in base al proprio apprezzamento in fatto, non fornissero un adeguato quadro probatorio a sostegno della ricostruzione dei fatti indicata dalla stessa ricorrente. Essa ha in particolare ritenuto che le dichiarazioni della Zoffo non consentissero di identificare con precisione gli autori dei fatti (facendo essa esclusivo riferimento a voci femminili); che quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] fossero inficiate dal coinvolgimento emotivo non solo nella vicenda del teste, madre della persona offesa. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che lo stesso, benché abbia dichiarato di aver sentito [OSCURATO:PERSONA] offendere nuovamente la [OSCURATO:PERSONA] allorché la stessa si trovava presso il pronto soccorso, aveva precisato di aver solo riconosciuto la voce, in quanto la stessa si trovava all’esterno del locale dotato di vetro oscurato. Anche il dato comune a tutto il quadro, cioè il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentata di aver avuto lesionato il ginocchio nell’occasione, non poteva essere considerato in quanto proveniente appunto dalla parte stessa, e dunque irrilevante in virtù della decisione di questa Corte sul punto. Infine, la sentenza impugnata fonda la propria decisione anche sulle risultanze riportate nelle sentenze penali di primo e di secondo grado, al quale riguardo la Corte territoriale esprime un motivato e insindacabile giudizio di lacunosità delle dichiarazioni della stessa ricorrente, incongruenza di quelle dei testi, confusione e contraddittorietà del quadro probatorio nel suo insieme, compatibilità delle lesioni anche con un’altra ricostruzione dei fatti. In definitiva ciò che risulta censurata è appunto la motivata valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, che invece come premesso quale accertamento in fatto si sottrae al vaglio di legittimità proprio di questa sede. 2. Col secondo mezzo si deduce “-[OSCURATO:PERSONA]’ART. 116 C.P.C. - ILLOGICITÀ E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” - [OSCURATO:PERSONA] ARTT. 2697 E 2729 C.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 360 CO. 1 N. 3 C.P.C.”. A parere della ricorrente avrebbe errato la Corte giuliana anche nel non dare una logica spiegazione all’eziologia dei danni fisici causatile, elidendo anche in questo caso non solo le dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA], ma tutte le altre, plurime e numerose, risultanze processuali, sia di testimoni, che documentali mediche, che dei consulenti tecnici. 2.1. Anche tale motivo è inammissibile per le medesime ragioni di quello di cui al punto precedente. A parte il riferimento a dichiarazioni di testi che non vengono collocate dalla ricorrente in alcun contesto processuale specifico, la Corte territoriale in base a quanto già indicato con riferimento al punto precedente ha fornito i propri rilievi in fatto in ordine alla causalità delle lesioni obiettivamente riportate dalla [OSCURATO:PERSONA], anche in riferimento alle risultanze della disposta perizia, per cui – risultando la relativa motivazione – non resta appunto che un tentativo di rivisitazione nel merito delle risultanze, come detto inammissibile in questa sede. 3. Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut
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