CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2018
Cassazione n. 04896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,,Ay, ORDINANZA sul ricorso 17636/2019 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (già . [OSCURATO:PERSONA] di Calicchio P & C Sas), in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C Sas (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C Sas), in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutti domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 825/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, ha proposto ricorso avverso la sentenza n.825/2018 con la quale la Corte di Appello di Salerno, pronunciando sull'impugnazione principale da essa proposto nonché sull'impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s.. e dalla C.P. Immobiliare di Calicchio P. &C. s.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 550/2011 del Tribunale di Salerno, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio. 2. Hanno resistito, con un unico controricorso, la C.P. Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona del I.r.p.t. (già C.P. Immobiliare di Calicchio P. & C. s.a.s.), [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s. in persona del I.r.p.t. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.a.s.), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avvocatura Generale dello Stato denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 326 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello principale sul presupposto che la sentenza n. 550/2011 del Tribunale di Salerno, depositata il 18 marzo 2011, era stata notificata in data 27 aprile 2011, mentre l'atto di appello era stato notificato il successivo 1 giugno 2011 (cioè allorquando era già spirato il termine breve per la proposizione del gravame). Rileva che la notifica della sentenza di primo grado, essendo stata effettuata alla parte personalmente (e non al suo procuratore costituito presso il domicilio eletto) non era idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre appello, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo di 1 anno e 45 giorni (trattandosi di giudizio introdotto in epoca antecedente al 4 luglio 2009), termine che non era ancora scaduto alla data della proposizione dell'appello (avvenuto con atto di citazione notificato il 6 giugno 2011, come risulta dalla relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario incaricato). Osserva che l'Agenzia delle Entrate era stata rappresentata in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio eletto ope legis preso di essa, mentre la sentenza di primo grado era stata notificata all'Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:PERSONA] di Napoli) presso la sua sede legale. 2. Il motivo - che deduce un error in procedendo e, in tali termini, è senz'altro ammissibile - è fondato. E' pacifico che, per i mezzi di impugnazione ordinari, cioè per quelli che condizionano il passaggio in giudicato della sentenza, il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza. Quest'ultima deve essere eseguita, per il combinato disposto degli artt. 170 e 285, presso il procuratore costituito della parte e nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio. Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra tutte, Sezioni Unite, sent. n. 12898 del 2011) quello per cui «la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato». Invero, la notificazione della sentenza effettuata alla controparte personalmente ai sensi dell'art. 479 c.p.c. ha una finalità propedeutica all'esecuzione (quale per l'appunto è quella di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti, proprio per consentirle di valutare l'eventualità di un adempimento spontaneo); mentre la notificazione della sentenza al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. ha una finalità acceleratoria dell'iter processuale (quale per l'appunto è quella di far' decorrere il termine breve per impugnare). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: «la notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione. (Sez. I, Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019, Rv. 653633 - 02)». Tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ., di cui si è detto, e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata). Applicando i principi che precedono al caso di specie, occorre pertanto affermare che: da un lato, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata alla parte personalmente in data 27 aprile 2011, non era idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre appello; e, dall'altro, l'atto di appello, proposto dall'Agenzia delle Entràte a mezzo déll'Avvocatura Generale dello Stato e notificato a mezzo di ufficiale giudiziario in data r giugno 2011, non è stato tardivo, in quanto intervenuto quando non era ancora decorso il termine lungo (pari ad anni 1 e giorni 45, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado in epoca antecedente al 4 luglio 2009), ratione temporis applicabile nella specie. Pertanto, è incorsa in errore la Corte territoriale laddove ha motivato l'inammissibilità dell'appello principale, proposto dall'Agenzia delle Entrate, argomentando sul fatto che la sentenza n. 550/2011 del Tribunale di Salerno era stata notificata a parte appellante, "per ammissione dell'amministrazione appellante (cfr. istanza ex artt. 283 e 351, 30 comma, c.p.c. depositata il 07.07.2011) in data 27.04.2011". Peraltro, al riguardo, si osserva che nei fascicoli delle parti, che sono stati esaminati dalla Corte in considerazione della natura del vizio eccepito, risulta allegata non soltanto la sentenza del Tribunale di Salerno n. 550/201, corredata dalla relata di notifica avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario in data 21-27 aprile 2011, ma anche la cit ta istanza depositata il 7/7/2011. k.n) - ukL-- Akit 3. In definitiva, per le ragioni che precedono, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Salerno, ad altra Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra richiamati. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Agenzia ricorrente, ai 'sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte: - accoglie il ricorso, e, per l'effetto, - cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Salerno, in diversa sezione e comunque in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al prese