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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08849/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

2. Rilevato che l'imputato ha dedotto, a mente dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, sicché la sua impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). 2. Rilevato che l'imputato ha dedotto, a mente dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, sicché la sua impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre
Sentenza Cassazione n. 08849/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris