CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 36942/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5572-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 774/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 05572 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 5572/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 12 novembre 2019, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di condanna del Fondo di Garanzia presso l'[OSCURATO:PERSONA] di pagamento di C 2.705,51 a titolo di ultime mensilità (febbraio e marzo 2014), ai sensi dell'art. 2 dig. 80/1992; 2. come già il Tribunale, essa giustificava la reiezione, per essere il termine di dodici mesi, in cui rientranti le ultime mensilità garantite, decorso al momento di presentazione (il 7 maggio 2015) della (prima) istanza di fallimento, sulla base del credito accertato in via monitoria (con ricorso depositato il 24 febbraio 2015 e decreto ottenuto il 2 aprile 2015) nei confronti della datrice [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata poi fallita in esito alla sua seconda istanza, proposta il 16 marzo 2016), in quanto requisito essenziale per la sua attivazione, a norma degli artt. 2, lett. a) e 1, primo comma d.Ig. 80/1992; 3. con atto notificato il 4 febbraio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui l'[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2 d.Ig. 80/1992, per la tempestiva attivazione dell'iniziativa giudiziale, a fini di fruizione della prestazione garantita, in termine infraannuale, da computare dalla data, non già di presentazione della prima istanza di fallimento, ma di deposito del decreto ingiuntivo, in quanto iniziativa giudiziaria in continuità diretta con l'accertamento dello stato d'insolvenza della società datrice inadempiente al pagamento delle ultime mensilità (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. il Fondo di garanzia (istituito presso l'[OSCURATO:PERSONA] e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 I. 297/1982 e dell'art. 2 clig. 80/1992) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli RG 5572/2020 ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data di apertura della procedura concorsuale, ma quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi anche l'istanza di fallimento), ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale: in tale senso si è consolidato l'insegnamento di questa Corte (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885, p.ti da 6 a 9 motivaz., di annullamento della sentenza di merito di rigetto della domanda del lavoratore, per essere trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22621; Cass. 19 maggio 2008, n. 12634, p.ti da 3 a 6 motivaz.; Cass.24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n. 16249, p.ti 18, 21, 25, 26 motivaz.); 3.1. nel caso di specie, il lavoratore ha tempestivamente avviato il procedimento monitorio (con ricorso depositato il 24 febbraio 2015 e decreto ingiuntivo ottenuto il 2 aprile 2015), immediatamente seguito (il 7 maggio 2015) dalla (prima) istanza di fallimento, nel rispetto del termine annuale dalla maturazione delle ultime mensilità (febbraio e marzo 2014), ai sensi dell'art. 2 clig. 80/1992: così soddisfacendo i requisiti prescritti per l'erogazione della prestazione dal Fondo di Garanzia; 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione; RG 5572/2020 P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 8 giugno 2021