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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1972

Cassazione n. 05502/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli - parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, emessa il 12 dicembre 2023, dal locale Tribunale per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati al predetto ascritti.

Rilevato che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.) con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresJcìe -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli - parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, emessa il 12 dicembre 2023, dal locale Tribunale per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati al predetto ascritti. Rilevato che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.) con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresJcìe -
Sentenza Cassazione n. 05502/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris