CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 33087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile, D'[OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine, che, rideterminando la pena, la somma da erogare alla stessa parte civile a titolo di risarcimento e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali in ordine alla rideterminazione del danno subito dalla stessa e in relazione alla compensazione delle spese, sono manifestamente infondati, perché - per un verso - non è possibile cogliere alcuna violazione dei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, dal momento che l'imputato ha proposto rituale appello avverso la sentenza di primo grado per gli interessi civili - ai sensi dell'art. 574 cod. proc. pen., chiaramente finalizzato a contestare, ontologicamente, il diritto al risarcimento del danno, anche nella sua entità, vantato dalla parte civile ("si chiede che il danno possa essere equamente ridimensionato") - e l'interpretazione della difesa del ricorrente risulta, di conseguenza, apodittica e congetturale; e - per altro verso - non è prospettabile alcuna violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., avendo il giudice di seconde cure congruamente esposto le ragioni a fondamento della statuizione di compensazione tra le parti delle spese del grado (pag. 6 sent. impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che la memoria difensiva inoltrata dalla parte civile il 29 maggio 2023 nulla di significativo aggiunga ai fini del presente scrutinìo di legittimità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a