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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 32596/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11.4.202411a Corte d'appello di Trento ha rigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] il proprio difensore di fiducia/ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod.proc.pen. in relazione alla sentenza n. 190 del 2023 del 2.2.2023 del Tribunale di Bolzano, irrevocabile in data 18.6.2023, con cui lo stesso é stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 4 e 99 comma 4 cod.pen..

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione rarticolato in un motivo con cui deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606/lett. e)/cod.proc.pen.

Si censura l'ordinanza impugnata laddove ha erroneamente escluso la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato/avendo lo stesso eletto domicilio presso la propria abitazione e poi omesso di comunicare detta variazione di domicilio ed inoltre in quanto non ha ritenuto applicabili nella specie le nuove norme dettate dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la dichiarazione di assenza é avvenuta prima dell'entrata in vigore di detta disciplina.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritteichiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é infondato.

Va premesso che/ai sensi dell'art. 89 d.

Igs. 150 del 2022, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di di entrata in vigore del suddetto decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi, in materia di assenza, le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione„ di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Nel caso di specie, nel quale la dichiarazione di assenza è avvenuta nel corso del processo di primo grado, svoltosi nel 2022, si applica la disciplina all'epoca vigente.A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia ruota, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato, attorno alla incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo.

L'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter cod. proc. pen.), prevede, come già la previgente disposizione, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo».

Le Sezioni unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l'art. 629-bis (all'epoca art. 625-ter) cod. proc. pen. e l'art. 420-bis del codice di rito, osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, in motivazione).

Si è da ultimo efficacemente affermato sul tema che il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.

Dunque, l'art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza» (così Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137).

2. Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che all'odierno istante era stato notificato personalmenteiin data 10 aprile 2019/da personale della Questura di Bolzano l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. e che in tale sede lo stesso aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Bolzano, via Dalmazia n. 81/7.

La notifica del decreto di citazione a giudizio in data 6.5.2019 non andava a buon fine in quanto il Sahli risultava "sloggiato" dalla predetta abitazione da circa cinque mesi senza che lo stesso avesse effettuato alcuna comunicazione della variazione di domicilio; pertanto veniva notificato al difensore ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. 3 ÀP A riguardo, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Rv. 276972; Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11.4.202411a Corte d'appello di Trento ha rigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] il proprio difensore di fiducia/ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod.proc.pen. in relazione alla sentenza n. 190 del 2023 del 2.2.2023 del Tribunale di Bolzano, irrevocabile in data 18.6.2023, con cui lo stesso é stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 4 e 99 comma 4 cod.pen.. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione rarticolato in un motivo con cui deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606/lett. e)/cod.proc.pen. Si censura l'ordinanza impugnata laddove ha erroneamente escluso la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato/avendo lo stesso eletto domicilio presso la propria abitazione e poi omesso di comunicare detta variazione di domicilio ed inoltre in quanto non ha ritenuto applicabili nella specie le nuove norme dettate dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la dichiarazione di assenza é avvenuta prima dell'entrata in vigore di detta disciplina. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritteichiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é infondato. Va premesso che/ai sensi dell'art. 89 d. Igs. 150 del 2022, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di di entrata in vigore del suddetto decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi, in materia di assenza, le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione„ di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. Nel caso di specie, nel quale la dichiarazione di assenza è avvenuta nel corso del processo di primo grado, svoltosi nel 2022, si applica la disciplina all'epoca vigente.A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia ruota, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato, attorno alla incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo. L'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter cod. proc. pen.), prevede, come già la previgente disposizione, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo». Le Sezioni unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l'art. 629-bis (all'epoca art. 625-ter) cod. proc. pen. e l'art. 420-bis del codice di rito, osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, in motivazione). Si è da ultimo efficacemente affermato sul tema che il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. Dunque, l'art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza» (così Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137). 2. Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che all'odierno istante era stato notificato personalmenteiin data 10 aprile 2019/da personale della Questura di Bolzano l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. e che in tale sede lo stesso aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Bolzano, via Dalmazia n. 81/7. La notifica del decreto di citazione a giudizio in data 6.5.2019 non andava a buon fine in quanto il Sahli risultava "sloggiato" dalla predetta abitazione da circa cinque mesi senza che lo stesso avesse effettuato alcuna comunicazione della variazione di domicilio; pertanto veniva notificato al difensore ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. 3 ÀP A riguardo, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Rv. 276972; Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101). 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
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