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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1999

Cassazione n. 24077/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.01.1999 avverso la sentenza del 18/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la.relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure del tutto generiche - quelle prospettate in relazione alla misura della pena, considerato, peraltro, che risulta irrogata una pena base che si distacca di poco dal minimo edittale- se non meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine sia alla non configurabilità di una mera resistenza passiva, sia alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, il giudice del gravame ha osservato che il ricorrente non si era limitato a darsi alla fuga, ma aveva predisposto delle manovre azzardate ad alta velocità per le vie cittadine, provocando anche due incidenti.

Conseguentemente, il fatto era stato ritenuto di disvalore non esiguo stante l'intensità del dolo senza che peraltro la difesa abbia mai, neppure con il presente ricorso, indicato circostanze positivamente valorizzabili ai fini del contenimento della pena.

P. Q. M. Dichiarg inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.01.1999 avverso la sentenza del 18/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la.relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure del tutto generiche - quelle prospettate in relazione alla misura della pena, considerato, peraltro, che risulta irrogata una pena base che si distacca di poco dal minimo edittale- se non meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine sia alla non configurabilità di una mera resistenza passiva, sia alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, il giudice del gravame ha osservato che il ricorrente non si era limitato a darsi alla fuga, ma aveva predisposto delle manovre azzardate ad alta velocità per le vie cittadine, provocando anche due incidenti. Conseguentemente, il fatto era stato ritenuto di disvalore non esiguo stante l'intensità del dolo senza che peraltro la difesa abbia mai, neppure con il presente ricorso, indicato circostanze positivamente valorizzabili ai fini del contenimento della pena. P. Q. M. Dichiarg inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris