CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di Appello di Venezia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaElena Gamberini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 23 settembre 2025 la Corte di Appello di Venezia, infunzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento in executivisdel vincolo della continuazione tra i seguenti reati:1) ricettazione commessa a Napoli il 26 settembre 1991 per la quale ilpredetto è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29maggio 1995, alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione e 700.000 lire dimulta;2) ricettazione commessa a Rieti dal 30 maggio al 26 giugno 1998 per laquale è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Rieti, alla pena di mesidue di reclusione e 200.000 lire di multa;3) ricettazione commessa a Vedelago (Tv) dal 22 febbraio al 28 febbraio2000 per la quale è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Treviso del 6marzo 2021, alla pena di 300.000 lire di multa;4) ricettazione commessa a Vedelago (Tv) il 20 marzo 2000 per la quale èstato condannato, con sentenza del Tribunale di Treviso del 6 marzo 2021, allapena di 300.000 lire di multa;5) ricettazione commessa a Terni nel novembre del 2000, per la quale èstato condannato, con sentenza del Tribunale di Terni del 19 agosto 2002, allapena di 206,00 euro di multa;6) ricettazione commessa ad Afragola (Na) il 6 ottobre 1997 per la quale èstato condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 ottobre2003, alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 dimulta;7) ricettazione commessa a [OSCURATO:PERSONA] di Lupari (Pd) dal 19 luglio 1999 al18 luglio 2000 per la quale è stato condannato con sentenza del Tribunale diTreviso del 5 dicembre 2001 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e3.000.000 di lire di multa;8) ricettazione commessa a Rieti il 19 luglio 2007 per la quale è statocondannato, con sentenza del Tribunale di Treviso del 20 giugno 2003, alla penadi anno uno e mesi quattro di reclusione e 3.000.000 di lire di multa;9) ricettazione commessa a [OSCURATO:PERSONA] (Tv) nel giugno del 2000per la quale è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Treviso del 20giugno 2003, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed 800,00euro di multa.1.1. Nell’illustrare il percorso motivazionale posto a fondamentodella determinazione assunta, la Corte territoriale ha preliminarmente dato attoche, secondo l’impostazione difensiva, gli elementi giustificativi dell’istanza sirinvengono nella circostanza che le sentenze contrassegnate dai numeri da 1 a 6hanno accertato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per fatti riconducibili al medesimoparadigma criminoso, consistito nella ricettazione di assegni provento di furto,nel fatto che le pronunce indicate ai numeri da 7 a 9 hanno riguardato ulterioriepisodi di ricettazione che, pur distinti nelle modalità esecutive da quelli oggettodelle precedenti decisioni, risultano nondimeno tra loro sostanzialmenteomogenei e, da ultimo, nella sopravvenuta determinazione collaborativa conl’autorità giudiziaria che il predetto ha assunto a decorrere dal mese di maggio2018.Ha, però, evidenziato come, diversamente da quanto rappresentatonell’istanza, le sentenze di condanna non attengono «se non in minima parte» areati di ricettazione – e men che meno di ricettazione di assegni rubati - attesoche:- la sentenza di cui al punto 1) ha ad oggetto il reato di cui all’art. 455cod. pen.;- i decreti penali di condanna (e non sentenze) di cui ai punti nn. 3 e 4hanno ad oggetto la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 650 cod. pen.;- il decreto penale di condanna (e non sentenza) di cui al punto 5) ha adoggetto il reato di cui all’art. 641 cod. pen.;- la sentenza di cui al punto 6) ha ad oggetto la ricettazione di merceproveniente da una rapina;- la sentenza di cui al punto 7) non è riportata nel casellario;- le sentenze di cui ai punti 8) e 9) hanno ad oggetto i delitti di truffa e diricettazione di un’autovettura;- solo il decreto penale di condanna (e non sentenza) di cui al punto 2) haad oggetto la ricettazione di un assegno.Sulla scorta di ciò, la Corte ha sostenuto che, anche in considerazione delfatto che i reati risultano commessi in periodi temporali non contigui ed incontesti territoriali tra loro diversi, l’assunto difensivo non sia meritevole diaccoglimento «essendosi in presenza, piuttosto, di elementi…che univocamenteorientano in senso diametralmente opposto, delineando il profilo di soggettostabilmente dedito alla commissione di reati».1. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.1.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare «il profilocentrale e decisivo della collaborazione con la giustizia» dell’istante «nonfornendo alcuna risposta argomentativa su tale elemento qualificante».Censura, in altri termini, che il Giudice non ha spiegato le ragioni per le qualiil successivo percorso di riscatto attuato dal condannato non possa avereincidenza sulla valutazione e sulla determinazione del trattamento sanzionatorioe ravvisa, in detta omissione, una palese violazione dell’obbligo di cui all’art.125, comma 3, cod. proc. pen.Sostiene, per l’effetto, che l’apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato è gravato da censurabile apparenza.1.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 81 cod. pen. e671 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).Il difensore lamenta che il Giudice dell’esecuzione abbia fondato il propriodiniego «sulla base di una interpretazione eccessivamente formalistica erestrittiva della continuazione».Contesta, in particolare, che il provvedimento si pone in contrasto con iprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali l’identità deldisegno criminoso non richiede l’assoluta omogeneità dei reati, né la lorocontiguità sotto il profilo spazio-temporale («la diversità dei reati e la lorocollocazione in un ampio arco temporale sono meri indici sintomatici, che nonescludono di per sé la continuazione, ma impongono al giudice una motivazionepiù approfondita»).Censura, da ultimo, che la Corte ha errato nel rigettare in toto l’istanzasenza nemmeno valutare la possibilità di un suo positivo parziale apprezzamento(«almeno tra i reati pacificamente omogenei, quali i numerosi episodi diricettazione di assegni e titolo di credito che costellano la carriera criminaledel…[OSCURATO:PERSONA], tra cui quello oggetto della sentenza della Corte d’appello di Venezian. 1071/25»).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze veicolate per il suotramite non appaiono, infatti, in grado di inficiare la tenuta logico-argomentativadell’apparato motivazionale dell’ordinanza o a disvelarne, ancor prima,censurabili vizi nell’interpretazione di norme di natura sostanziale o processuale.2. La fondatezza del giudizio appena espresso appare agevolmenteapprezzabile ove si abbia riguardo alla denunciata carenza motivazionale dallaquale, secondo l’opzione difensiva, il provvedimento sarebbe affetto nella partein cui il Giudice dell’esecuzione ha trascurato di considerare la determinazionecollaborativa assunta dal condannato a decorrere dall’anno 2018, in epoca, cioè,di gran lunga successiva alle date nelle quali il predetto risulta aver commesso ireati per i quali invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione.Va premesso che, secondo un consolidato principio di diritto, cui questocollegio intende dare continuità, il vizio di motivazione con cui si denunci, amezzo del ricorso per cassazione, la mancata risposta alle argomentazionidifensive possa essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementitrascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loroadeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo interventodi ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quellaadottata (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv.288493-01).Orbene, è fin troppo agevole osservare come il tema devoluto dalla difesaalla cognizione del Giudice dell’esecuzione sia del tutto carente di dettaconnotazione.La sopravvenuta determinazione collaborativa maturata dal ricorrentecostituisce, infatti, un dato estraneo al tema dell’accertamento dell’unicità deldisegno criminoso in relazione ai reati, consumati in epoca antecedente, per iquali viene invocata l’applicazione del vincolo della continuazione.Tale sopravvenienza non è, per sua natura, idonea a consentire una riletturaex post dell’atteggiamento psicologico che assistette la commissione dei fatti, népuò assurgere ad indice rivelatore dell ’esistenza di una originariaprogrammazione unitaria degli stessi.Opinare diversamente equivarrebbe a sovvertire in radice i consolidati criterielaborati dalla giurisprudenza in tema di continuazione, finendo per inferirel’unicità del disegno criminoso da una scelta collaborativa maturata in unmomento successivo e del tutto avulso dalla genesi delle condotte delittuoseoggetto di scrutinio.3. Il secondo motivo è affetto da manifesta genericità. Esso, invero, omettedi instaurare un effettivo confronto critico con il percorso motivazionalesviluppato nell’ordinanza impugnata, segnatamente nella parte in cui il Giudicedell’esecuzione ha evidenziato l’insussistenza in fatto del presupposto dal qualel’istanza aveva tratto origine, vale a dire l’assunto secondo cui le sentenze postea raffronto avrebbero riguardato indistintamente delitti di ricettazione aventi adoggetto assegni di provenienza furtiva.A fronte di tale puntuale rilievo, il ricorrente si è, infatti, limitato a riproporreapoditticamente la medesima allegazione, senza assolvere il necessario onere diindicare e documentare gli elementi dai quali desumerne la fondatezza.Il motivo si risolve, pertanto, nella mera reiterazione di una premessafattuale già motivatamente disattesa dal giudice dell’esecuzione, accompagnatadal richiamo di principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di continuazioneformulato in termini del tutto astratti e sganciati dalle concrete emergenzeprocessuali.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1,primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato al versamentodella somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]