CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che conclude per l'inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. A seguito di sequestro operato dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 20 dicembre 2025,il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha emesso decreto di convalida conriferimento al veicolo [OSCURATO:PERSONA] di colore nero targato [OSCURATO:TARGA], in relazione al qualeha ipotizzato la sussistenza della fattispecie di cui agli artt.477 e 482 cod.pen., per avvenutacontraffazione dei numeri della targa e del telaio. In motivazione, il decreto di convalida delsequestro probatorio evidenzia il «rapporto di immediata relazione con gli ipotizzati illecitipenali», nonché la strumentalità probatoria del bene, il quale può costituire «elementooggettivo di valutazione istruttoria, sia in sede di indagini preliminari che dibattimentali».Contestualmente alla convalida, il Pubblico Ministero ha avviato ulteriori accertamenti tecnicicon le garanzie previste dall’art.360 cod.proc.pen.1.1. Il Tribunale di Roma, adito in riesame all’udienza partecipata del 22 dicembre 2025,ha confermato il sequestro.Preliminarmente ha dato atto che, alla stessa udienza, il Pubblico Ministero ha prodotto larelazione tecnica svolta dal consulente d’ufficio con le garanzie previste dall’art.360cod.proc.pen. La difesa ha consequenzialmente avanzato istanza di rinvio, asserendo che ilproprio consulente di parte, pur avendo partecipato alle operazioni, non aveva ancoraredatto la propria relazione. Pur avendo beneficiato di un rinvio ad horas, la difesa hasostenuto di non essere riuscita a contattare il proprio c.t.p. e ha insistito per un ulterioredifferimento, che il Tribunale non ha consentito.In ordine al fumus commissi delicti il Tribunale osserva che l’autovettura, sequestrata acarico del possessore [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, era stata segnalata per avereffettuato ben 130 violazioni al codice della strada in circa sei mesi. Al momento delsequestro, la targa non risultava intestata al ricorrente, ma abbinata ad altra JeepRenegade, di colore grigio e non nero, intestata a [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, già adottobre 2024, aveva presentato una denuncia, segnalando l’avvenuta clonazione della targadella propria autovettura. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo dichiarato di aver acquistato l’auto pressouna concessionaria, non ha prodotto alcuna documentazione attestante né l’acquisto, nél’avvenuto pagamento. Il Tribunale ha dunque ritenuto che, già al momento del sequestro,fossero sussistenti e noti precisi indizi del delitto ipotizzato dal Pubblico Ministero.In punto di esigenze probatorie, il Tribunale ha ritenuto che permanga la necessità delvincolo per ulteriori «accertamenti istruttori finalizzati a verificare la fondatezza dell’ipotesiaccusatoria». Ciò, nonostante in sede di riesame siano emersi ulteriori elementi dalla c.t.u.del Pubblico Ministero (ovvero che sia la targa che il telaio dell’auto in sequestro risultanomodificate e che il numero di telaio originale appartiene ad un’auto già oggetto di furto indata 30 marzo 2024), mentre il [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora depositato l’esito dei propriaccertamenti (in particolare la consulenza di parte in corso di svolgimento, oltre che ladocumentazione che dimostrerebbe la legittimità dell’acquisto).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione con riferimentoall’omessa concessione di un termine a difesa nel corso dell’udienza di convalida. Poiché inquella stessa occasione era stata posta in visione la relazione del c.t.u. del PubblicoMinistero, la difesa, in base all’art.6 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, avrebbe avutodiritto ad un congruo termine di differimento.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione con riferimentoalla sussistenza del fumus commissi delicti. Il Pubblico Ministero e il Tribunale si sarebberolimitati a «postulare» la sussistenza di un reato, indicando meramente gli articoli di leggeviolati, senza fornire elementi concreti che consentano di sussumere il fatto in una specificafattispecie, senza descrivere neppure sommariamente il fatto o dare idonea motivazionecirca la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato e, comunque, omettendoqualsivoglia valutazione concreta circa la posizione del signor [OSCURATO:PERSONA].2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alprincipio di proporzionalità del sequestro, che impone di limitare il vincolo al tempostrettamente necessario per l’accertamento dei fatti. In particolare, l’avvenuto esperimentodella consulenza tecnica da parte del Pubblico Ministero avrebbe esaurito la finalitàprobatoria del veicolo e il Tribunale non avrebbe dato adeguata motivazione circa lanecessità di mantenere ulteriormente il bene in sequestro.3. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.4. È, altresì, pervenuta, in data 18 aprile 2026, memoria di replica a firma del difensoredel ricorrente con la quale sono state ribadite le ragioni del ricorso e si si è insistito per il loroaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni diseguito indicate.2. Va premesso innanzitutto che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questaCorte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivoo probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del29/05/2008, Rv 239692 - 01; conforme, ex multis, Sez. 6 n. 33849 del 01/10/2025, F.,Rv. 288716 – 01)2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che si limita alamentare una «violazione del diritto al contraddittorio», omettendo di indicare la normaviolata e non confrontandosi con la motivazione dell'impugnata ordinanza.Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, presentata in data 18aprile 2026, il ricorrente ha specificato il ricorso indicando, quale norma violata, gli artt. 178lett. c), 180 c.p.p. (oltre che 6 CEDU), ovvero le norme generali sulla nullità degli atti.Si osserva, peraltro, che l’ordinanza dà atto che la richiesta di rinvio era stata motivata inquanto il difensore non aveva «avuto modo di interloquire con il proprio consulente», il qualeaveva regolarmente assistito alle operazioni del consulente d’Ufficio del Pubblico Ministero.Nonostante la genericità della richiesta, il Tribunale aveva dato un termine ad horas «perconsentire di interloquire»; scaduto il termine il difensore, sempre genericamente, avevariferito di non aver potuto ancora interloquire, chiedendo un ulteriore differimento.Il Tribunale, dunque, ha rigettato l’istanza con motivazione adeguata, che dà attodell’assenza di uno specifico o documentato motivo di rinvio ed essendo l’istanza finalizzataall’introduzione di atti difensivi non ancora formati.Neppure può ritenersi che vi sia stata, in concreto, una lesione del diritto alcontraddittorio.Va premesso che, oggetto del giudizio di riesame è se, al momento dell’apposizione delvincolo del sequestro, sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento, in quantola valutazione sulla legittimità del sequestro va riferita al momento di acquisizione dellaprova e ciò ha fatto il Tribunale, convalidando il sequestro sulla base degli elementi giàpresenti.Solo ad adiuvandum il Tribunale ha altresì dato conto di ulteriori elementi indizianti,emersi dalla c.t.u. del Pubblico Ministero. Di tali elementi il Tribunale ha tenuto conto in forzadel rinvio che l’art.324 cod.proc.pen. opera verso il comma 9 dell’art.309 cod.proc.pen., inforza del quale il giudice del riesame decide anche sulla base degli elementi addotti dalleparti nel corso dell’udienza. Si è trattato, peraltro, di elementi ulteriori rispetto a quelli che,già da soli, legittimavano la misura ablatoria. Inoltre, alle operazioni tecniche del P.M. avevapartecipato il consulente della difesa, il quale, dunque, era perfettamente in grado diinterloquire, se solo avesse rassegnato per tempo le proprie conclusioni o se la difesa sifosse interfacciata tempestivamente.2.2. Il secondo motivo, relativo alla sussistenza e alla motivazione del fumus commissidelicti, va rigettato.Preliminarmente, il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui deduce un viziodi carenza della motivazione, atteso che, come già chiarito, il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge.Sotto il profilo della sussistenza del fumus si osserva che, in tema di riesamedi sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sullafondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la notitiacriminis a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione diprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene(Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Rv. 289016 – 01).Si osserva che la valutazione circa la sussistenza del dolo in capo all'indagato, esuladalla sfera di cognizione in sede di riesame, essendo riservata al giudizio di merito. Ciò cherileva in sede di convalida del sequestro, che è misura squisitamente reale, è il nessostrumentale sussistente tra il bene oggetto del vincolo e le esigenze istruttorie connesseall’ipotesi delittuosa astrattamente ipotizzata e in relazione alla quale sussista una specificanotitia criminis.Nel caso che ci occupa il Tribunale, in sede di convalida, ha dato ampiamento conto dellasussistenza di concreti elementi indizianti delle fattispecie ipotizzate dal Pubblico Ministero dicui agli artt.477 e 482 cod.pen. ovvero la falsità del privato in atti aventi valore certificativo.Ha infatti evidenziato che l’autovettura in sequestro, segnalata per aver effettuato ben 130violazioni al codice della strada in circa sei mesi, riportava il numero di targa appartenentead altra auto, che di tale targa il legittimo intestatario aveva già denunciato l’avvenutaclonazione e che il possessore dell’auto sequestrata (l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), puravendo dichiarato di aver acquistato l’auto presso una concessionaria, non aveva prodottoalcuna documentazione attestante né l’acquisto, né l’avvenuto pagamento, neppure nelcorso dell’udienza di convalida.Alla luce di tali elementi indizianti, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente ilfumus al momento in cui l'iniziativa probatoria è stata attuata dagli operanti e legittimamenteconvalidata dal Pubblico Ministero.2.3. Quanto al terzo motivo dedotto, relativo al mancato rispetto del principio diproporzionalità, è infondato.Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par.3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche nella giurisprudenzaeuropea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsisoddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio eccessivo nel suo diritto diproprietà (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento alsequestro probatorio, è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.5876 del 28/01/2004 (Rv. 226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Sez.U, n. 36072 del 19/04/2018 (Rv. 273548 - 01).Le Sezioni Unite hanno confutato l'argomento dell'autoevidenza del nesso pertinenziale,in caso di sequestro del corpo del reato; a fondamento dei propri rilievi, hanno posto unargomento costituzionalmente orientato, evidenziando che la portata precettiva degli artt. 42Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioniprobatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichicome corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguatamotivazione.La menzionata sentenza n. 36072 del 19/04/2018 ha riaffermato che il decreto disequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggettocose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, diaconto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01).Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nellasua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura,devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo deipropri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali dellapersona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fineperseguito.Ciò premesso, nel presente caso il Tribunale in sede di riesame, oltre a quanto giàemerso al momento del sequestro, ha potuto esaminare anche quanto ulteriormente emersosulla base degli elementi introdotti dalle parti nel corso dell’udienza, ovvero la c.t.u. delPubblico Ministero, ovvero l’avvenuta contraffazione di targa e telaio e l’individuazione diquelli originali.Nonostante tali ulteriori emergenze, ha ritenuto che fosse ancora necessario ilmantenimento del sequestro, atteso che l’indagato non aveva ancora depositato gli esitidella propria consulenza, né prodotto la documentazione che (asseritamente) avrebbedovuto dimostrare la lecita provenienza del bene.Con motivazione compiuta e logica, il Tribunale valuta che vi sia la necessità dimantenere il bene in sequestro, al fine di rendere possibile lo svolgimento di ulterioriapprofondimenti investigativi sul bene; tale valutazione, di puro merito e aderente ai principidi diritto che governano la materia, è insindacabile nella presente sede.3. In ragione delle argomentazioni svolte, il ricorso è, nel suo complesso, infondato edeve essere rigettato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]