CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 1939
Cassazione n. 29203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di:- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudicedell'esecuzione.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata in data 17/12/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice dell'esecuzione, sospendeva l’ingiunzione alla demolizione del manufatto sito inBarletta, [OSCURATO:PERSONA] km. 742+550, consistente in 45 box in lamiera zincata e copertura inmanto stabilizzato e cocciame di pietra.2. Avverso l’ordinanza il pubblico ministero propone ricorso per cassazione, affidando leproprie doglianze ad un unico motivo di ricorso.Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a una presa d’attodel pagamento dell’oblazione, senza accertare la plausibile e prossima adozione delprovvedimento di condono, così violando il consolidato principio secondo cui la revoca o lasospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria,presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza dielementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autoritàamministrativa competente del provvedimento di accoglimento.Il ricorrente deduce altresì che il provvedimento impugnato difetta di motivazione nellaparte in cui fa riferimento ad «una non meglio precisata controversia tra gli istanti e ilComune di Barletta», come ragione che imporrebbe di sospendere l’ordine di demolizione.3. In data 5 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA], depositavamemoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e chiedevarigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il provvedimentoimpugnato non ha fatto applicazione del principio secondo cui la revoca o la sospensionedell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, inconseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, presupponel'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi chefacciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativacompetente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016,Rv. 266763 - 01); nel caso di specie, il condono era stato richiesto nel marzo 1995, mal’ordinanza nulla motiva in punto di ragionevole tempo di rilascio del provvedimento.Si è anche ritenuto (Sez. 3, n. 1895 del 13/11/2025, dep. 2026, Biondo, Rv. 289161 -01) che, in tema di condono edilizio, la tempestiva e integrale corresponsione della sommadovuta a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito, effettuata successivamente alpassaggio in giudicato della sentenza di condanna, non determina l'estinzione del reato, nél'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essere revocato solo per effettodel rilascio del permesso di costruire in sanatoria.Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha preso atto solo del pagamentodell’oblazione, senza accertare la plausibile e prossima adozione del provvedimento disanatoria.3. Ancora, il provvedimento impugnato, nella parte in cui fa riferimento ad «una nonmeglio precisata controversia tra gli istanti e il Comune di Barletta», come ragione cheimporrebbe di sospendere l’ordine di demolizione, omette totalmente di motivare sulleragioni per le quali l’eventuale pendenza di altro procedimento relativo ad una diversaviolazione edilizia sarebbe incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di esecuzione oggettodel presente procedimento esecutivo, limitandosi, al contrario, a precisare che, «secondo gliistanti», esso riguarderebbe la violazione edilizia commessa da un altro soggetto accertatain un diverso procedimento penale, così difettando della necessaria valutazione critica suicontenuti dell’istanza e sulla documentazione ad essa allegata.4. L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA].5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]