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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 1992

Cassazione n. 02714/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 giugno 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Messina del 23-4-2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in ordine alle ipotesi di ricettazione loro rispettivamente ascritte.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori.2.1.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduceva un unico motivo con il quale lamentava violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod.pen. posto che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità ed errato doveva ritenersi il giudizio della Corte di appello basato su una asserita non esiguità del danno e del pericolo.

2.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello integralmente ripreso le argomentazioni della sentenza di primo grado senza dare risposta ai motivi di impugnazione; in particolare, il giudice di secondo grado, aveva confermato la provenienza delittuosa dei mezzi sulla base di un ragionamento puramente congetturale; - violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. posto che la corte territoriale in assenza di dimostrazione della provenienza illecita aveva fornito una motivazione che integrava un'ipotesi di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. posto che, benché fosse stata originariamente contestata la condotta di ricezione di mezzi furtivi, gli imputati erano poi stati condannati per la diversa attività di intermediazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. dovendosi ritenere generica ed assertiva la motivazione sulla negazione dell'attenuante di cui all'art.648 quarto comma cod. pen. anche avuto riguardo alla natura dei pezzi di origine illecita oggetto di contestazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche effettuata sulla base di una irrituale valutazione soggettiva ed alla determinazione della pena.

2.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] lamentava: - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità per omessa risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello; si deduceva mancare gli elementi strutturali della fattispecie in difetto della prova della provenienza illecita dei beni e si sottolineava che, seppur la ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale del reato presupposto, è pur sempre necessaria la dimostrazione positiva della sua esistenza nel caso di specie invece mancante; - - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. quanto alla disponibilità della res in capo al ricorrente ed alla condanna per un fatto, la mediazione nella vendita, differente da quello contestato, consumato anche in relazione ad una differente persona offesa; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al capo O) della rubrica in relazione alla dedotta sussistenza dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche effettuata sulla base di una irrituale valutazione del giudice di secondo grado.

2.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello integralmente ripreso le argomentazioni della sentenza di primo grado senza dare risposta ai motivi di impugnazione ritualmente proposti; in particolare, il giudice di secondo grado, aveva confermato la responsabilità del ricorrente valorizzando un unico elemento di prova costituito da una conversazione il cui contenuto era stato travisato; inoltre, sussisteva altresì travisamento per omissione della deposizione del teste di P.G.

Perrotta, di cui veniva riportata parte della dichiarazione, per concludere circa l'assenza di qualsiasi dimostrazione della provenienza illecita dei beni e della esistenza di un reato presupposto; - violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. posto che la corte territoriale in assenza di dimostrazione della provenienza illecita aveva fornito una motivazione che integrava un'ipotesi di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. posto che benché imputati di ricezione di mezzi furtivi i ricorrenti erano poi stati condannati per la diversa condotta di intermediazione; - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla negazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. dovendosi ritenere generica ed assertiva la motivazione sulla negazione dell'attenuante di cui all'art.648 quarto comma cod. pen. anche avuto riguardo alla natura dei pezzi oggetto di contestazione; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche effettuata sulla base di una irrituale valutazione cumulativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo con il quale i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non è meritevole di accoglimento.Va, in primo luogo, ricordato come, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).

Orbene, nel caso in esame, la lettura della sentenza di appello esclude che possa ritenersi sussistere una radicale trasformazione del fatto ritenuto rispetto a quello contestato ed anzi, i motivi proposti con i vari ricorsi, errano nella parte in cui valorizzano un termine letterale utilizzato nella pronuncia di secondo grado attribuendogli un significato diverso da quello effettivo.

Il giudice di appello ha spiegato, a pagina 10 della motivazione, che le conversazioni intercettate e nelle quali gli imputati intervengono personalmente, danno atto che in alcune occasioni gli stessi non fossero nell'immediato possesso dell'oggetto ricercato e si ripromettessero però di procurarlo.

Così che la condotta descritta non sfugge al concetto di ricezione perché in ogni caso l'attività posta in essere e descritta dal giudice di secondo grado è proprio quella di ricerca dell'oggetto rubato e successiva consegna.

Nella impugnata sentenza, pertanto, il termine mediazione/intermediazione è usato in questi sensi, essendosi sottolineato che in alcuni casi ricevuta la richiesta di consegna di un oggetto furtivo gli stessi si mettevano all'opera per procurarlo.

In ogni caso, se anche di sola mediazione si trattasse, questa sezione ha avuto modo di affermare che il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, né che l'agente metta in rapporto diretto le parti né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 7683 del 15/01/2016, Alessi, Rv. 266215 - 01).

Sicché accertata la punibilità anche della condotta di intermediazione ex art. 648 cod. pen., dovrebbe comunque essere esclusa l'ipotesi della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non vertendosi in un caso di immutazione completa del fatto.2.

Quanto alle doglianze in punto affermazione di responsabilità mosse nei ricorsi degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con le quali si deducono vizi della sentenza impugnata sia in relazione all'omessa risposta ai motivi di appello che con riguardo alla omessa individuazione dei delitti presupposto, la Corte di appello ha dapprima premesso a pagina 9 che la provenienza illecita degli oggetti compravenduti e trasferiti deve ricavarsi dalle modalità delle cessioni e dall'assenza di qualsiasi lecito commercio da parte degli imputati e, poi, lungi dall'omettere l'esame dei singoli motivi, ha proceduto ad analizzare il contenuto del materiale probatorio sussistente a carico di ciascun imputato in relazione al relativo capo di imputazione.

2.1. In particolare, la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] viene trattata a pagina 11 ove è stigmatizzato il contenuto di una conversazione del 16 agosto 2021 con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] separatamente giudicato e ritenuto soggetto stabilmente dedito alla ricettazione di mezzi o pezzi di ricambio rubati, nel corso della quale viene fatto riferimento alla cessione di uno scooter già attuata; quanto al [OSCURATO:PERSONA] analoga considerazione viene svolta dal giudice di appello sulla base dell'interpretazione di una conversazione esposta a pagina 12 ove si fa proprio riferimento allo smontaggio di pezzi di scooter nonché ad altre conversazioni intercorse tra terzi in cui viene sempre chiamato in causa l'imputato.

Analogamente, poi, la Corte di appello perviene alla conferma della dichiarazione di colpevolezza, senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati, anche per il [OSCURATO:PERSONA] sulla base della conversazione valorizzata a pagina 10 e del [OSCURATO:PERSONA] anche egli citato e preso in specifica considerazione a pagina 11 della motivazione ove viene riassunta una conversazione dalla quale la Corte, in assenza di qualsiasi illogicità, ricava che anche questi era in contatto con il [OSCURATO:PERSONA] con il quale commerciava oggetti di provenienza illecita.

Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

3. Quanto al motivo con il quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. lo stesso si palesa infondato poiché anche a volersi ritenere con condivisibili le affermazioni della Corte di appello il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un fatto di reato (ricettazione di un ciclomotore dal valore di 700 C) certamente incompatibile con l'istituto della particolare tenuità del danno.

3.1. Priva dei lamentati vizi è, altresì, la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] che viene ricollegata all'azione illecita contestata e consistita nella ricettazione di due motocicli; esente da censure è altresì la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena che la corte ampiamente motiva quanto all'inserimento dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di mercato illecito parallelo a quello legale con valutazione anche essa esente da vizi.

Considerazioni, queste che avuto riguardo alla pluralità dei fatti contestati ai predetti, degli oggetti illeciti ricevuti ed all'oggetto del giudizio che deve porsi a fondamento della concessione della richiesta attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., esclude qualsiasi vizio della impugnata decisione quanto alle posizioni dei citati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4. Fondato è invece il motivo con il quale la difesa [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen..

Al proposito va rammentato come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'entità del danno è quello della consumazione del reato, posto che il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi. (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 03).

Precedentemente, con affermazione certamente rilevante ai fini della soluzione del caso in esame, era anche stato affermato che in tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art 62 n. 4 cod.pen.), il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto.

Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta "in bonam partem". (Sez. 5, n. 10361 del 06/04/1999, Rv. 214232 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare che il giudice chiamato a valutare la sussistenza della suddetta attenuante nei reati che hanno quale bene giuridico protetto esclusivamente il patrimonio (come la ricettazione o il furto), deve sempre effettuare tale valutazione in ragione del fatto contestato ed accertato all'esito del giudizio ed, altresì, che in caso di incertezza sul valore economico la soluzione deve essere assunta in bonam partem.

Pertanto, il giudizio che deve effettuarsi su tale attenuante è differente da quello avente ad oggetto l'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. ovvero la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che pur riferendosi entrambi alla tenuità del fatto richiamano parametri relativi anche alla personalità del reo; viceversa nel caso dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è sempre e solo al fatto contestato che deve farsi riferimento poiché è il singolo reato ad essere circostanziato.

Ne consegue l'accoglimento del motivo avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ed invero a fronte della contestazione della ricettazione di "due pezzi di plastica di un ciclomotore rubato" il giudice di appello non poteva fare riferimento per negarne la concessione alla "più ampia congerie di relazioni illecite" che coinvolgevano l'imputato [OSCURATO:PERSONA].

A parte la considerazione che tale affermazione non trova conforto nella contestazione di ulteriori fatti di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA] oltre al capo o) della rubrica, va certamente ricordato come la circostanza del danno patrimoniale tenue deve sempre essere valutata in relazione al singolo fatto in contestazione ed al valore dell'oggetto della ricettazione.

Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento con rinvio limitatamente a tale punto.

5. Altresì fondati sono i motivi con i quali il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'illegittimità della statuizione di appello quanto alla motivazione della pronuncia in relazione alla negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; i giudici di secondo grado, con le osservazioni svolte alla pagina 12 della motivazione, hanno affermato che "la condotta di fiancheggiamento posta in essere dagli appellanti a favore del gruppo organizzato gestito dal [OSCURATO:PERSONA] esclude l'esiguità del danno e del pericolo, trattandosi del supporto interessato offerta condotte di forte allarme sociale per la loro diffusione e per il timore che generano nei consociati".

E tuttavia sul punto le difese hanno correttamente osservato come nessuno dei suddetti imputati risulti neppure chiamato a rispondere del reato di associazione a delinquere contestato al [OSCURATO:PERSONA] separatamente giudicato, e che nei loro confronti vengono elevate imputazioni aventi ad oggetto relazioni puramente occasionali con lo stesso.

Tali osservazioni colgono nel segno nella misura in cui la sentenza impugnata ha omesso di individuare se oltre ai fatti per cui è intervenuta condanna vi fossero altre relazioni tra gli imputati ed il [OSCURATO:PERSONA] tali da potere legittimamente parlare di attività di fiancheggiamento, condotta questa non ravvisabile a fronte della contestazione a [OSCURATO:PERSONA] di isolati episodi di ricettazione aventi ad oggetto per il predetto la ricettazione di un cofano valutato nella stessa rubrica 30 euro oltre che altri oggetti provento di furto ma non economicamente identificati.

Va ricordato come ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01).

L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che ai fini della valutazione della causa di non punibilità di cui si discute il giudice deve valutare esclusivamente la gravità del reato senza fare riferimento invece alla capacità a delinquere e ciò perché è proprio il primo comma della norma in commento a richiamare espressamente con un riferimento esclusivo l'art. 133 primo comma cod. pen.; ne consegue l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudice di appello emesso un giudizio riferito ad aspetti della capacità a delinquere e dovendosi procedere ad una rinnovata valutazione dell'art. 131-bis cod. pen. che tenga conto della insussistenza di contestazioni associative a carico dello stesso e della natura delle contestazioni formulate.

6. I ricorsi proposti nell'interesse dei predetti imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono altresì fondati in relazione alle doglianze dai difensori degli stessi avanzate con riguardo alla omessa concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.

Il giudice di appello, con una valutazione cumulativa esposta alle pagine 12 s. della motivazione della sentenza impugnata, ha rilevato per tutti gli imputati come la circostanza attenuante speciale del danno di particolare tenuità non possa essere concesso in ragione dei rapporti dagli stessi intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA].

Tale considerazione si scontra però con la constatazione dell'assenza di contestazioni associative ovvero di ulteriori fatti di concorso esterno con tale gruppo a carico sia di [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA] e con l'ulteriore valutazione della irrisorietà dei beni oggetto di ricettazione da parte dei predetti ricorrenti indicati negli stessi capi di imputazione rispettivamente contestati.

E se è vero che la circostanza di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. richiede per la sua concessione una valutazione complessiva del fatto, che quindi tenga conto anche di aspetti soggettivi, è comunque certo che della imputazione e cioè del fatto contestato non possa comunque prescindersi.

Ne consegue l'annullamento della sentenza sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina con la precisazione che la questione sarà oggetto di valutazione da parte del giudice del rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] solo ove non venga accolta la domanda principale di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., la cui attuale pendenza impedisce per tale imputato la declaratoria di irrevocabilità della condanna.

7. Deve invece essere dichiarata la definitività dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale, in ordine ai fatti contestati al capo O) dell'imputazione (commessi il 21/09/2021), il giudizio di rinvio prosegue soltanto in relazione ai punti relativi alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 4, e 648, comma quarto, cod. pen. 7.1.

Deve premettersi che, trattandosi di fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, rispetto ad essi opera, ai sensi dell'art. 2, comma 3,

I. n. 134 del 2021, il regime di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. che, come disposto dalla predetta disposizione transitoria, si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

7.2. L'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. dispone, quanto ai termini previsti a pena d'improcedibilità del giudizio di rinvio, che, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello.

In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617".

7.3. Ritiene il collegio che la predetta disposizione debba essere intesa nel senso che, in riferimento ai reati commessi a partire dal 01/01/2020, per i quali, con la sentenza di annullamento parziale, debba essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, nel successivo giudizio di rinvio non decorrerà il termine previsto dall'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. a pena di improcedibilità del giudizio di impugnazione.

7.3.1. L'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2, comma 2,

I. n. 134 del 2021) si applica, per sua espressa previsione, ai soli "giudizi" di impugnazione, non quindi a tutte le impugnazioni, come pure sarebbe stato possibile prevedere.

Il termine "giudizio", impiegato dalla citata disposizione per delimitare il suo ambito applicativo, intitola anche il libro VII del vigente codice di rito, ed evoca, di conseguenza, il processo di cognizione ordinario; nella struttura dell'art. 344- bis cod. proc. pen., accanto al predetto termine figura anche il termine di "definizione" (cui il giudizio di impugnazione deve essere finalizzato), il quale evoca, a sua volta, l'attitudine della decisione che conclude il "giudizio di impugnazione" alla definitività, che sola può scongiurare ex art. 344-bis cod. proc. pen. il maturare del termine previsto a pena d'improcedibilità del giudizio d'impugnazione, come in precedenza scongiurava, sempre e comunque, quale che fosse la data di commissione del reato, il maturare del termine di prescrizione e, con esso, l'estinzione del reato ex art. 157 c.p.

A tale conclusione inducono anche i lavori preparatori della novella, chiari nel delineare l'esistenza - nella prospettiva dei riformatori - di un rapporto di complementarità tra l'ambito di applicazione del nuovo istituto dell'improcedibilità delle impugnazioni e la disciplina dell'estinzione dei reati per prescrizione (poiché il primo, in tutte le proposte discusse dalla "[OSCURATO:PERSONA]", era destinato ad occupare gli spazi sottratti all'operatività dell'altra), oggi normativamente evidenziato, ineludibilmente, dal coordinamento sistematico esistente tra il corso della prescrizione, che si arresta tendenzialmente nel momento della definizione del giudizio di cognizione di primo grado, e l'operatività dell'improcedibilità dell'impugnazione, che assume rilievo in relazione alla definizione del giudizio di secondo grado o di cassazione.

Può, pertanto, ritenersi che non vi sia spazio per l'operatività della causa di improcedibilità delle impugnazioni introdotta dall'art. 344-bis cod. proc. pen. in casi nei quali - in difetto di essa - non sarebbe stato comunque possibile ipotizzare l'attitudine delle conclusiva decisione a scongiurare il maturare del termine di prescrizione del reato. 7.3.2.0ccorre, per altro verso, evidenziare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna, disposto dalla Corte di cassazione per motivi non riguardanti l'affermazione di responsabilità dell'imputato (ad esempio, ai soli fini della rideterminazione della pena, ovvero limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante), pur non comportando l'esecutività della pena (in difetto dell'irrevocabilità della sentenza), implica, nondimeno, «la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l'affermazione di responsabilità, con la conseguente inoperatività nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato della prescrizione» (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi).

L'affermazione di principio postula la propedeutica affermazione che la portata dell'espressione "parti della sentenza", evocata dall'art. 624 c.p.p. (a norma del quale «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha l'autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata») «non coincide con quella di capo» e che «la formazione del giudicato parziale ha ad oggetto anche i punti afferenti ad un capo»; sulla base di queste considerazioni, la citata decisione delle Sezioni Unite ha ribadito che «in caso di annullamento parziale, l'autorità di cosa giudicata può essere riconosciuta, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale e, segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto-reato (accertamento del fatto e attribuzione dello stesso all'accusato), non legati da connessione essenziale con la parte annullata.

In tal caso, al giudicato progressivo sono associati quali effetti tipici sia limitazioni ai poteri cognitivi e decisori in sede di rinvio, sia la "barriera invalicabile" alla rilevazione di determinate cause di estinzione del reato quale la prescrizione».

Diversamente, secondo la sentenza Gialluisi, «non rientra (...) tra gli effetti ineludibilmente associati al giudicato parziale formatosi solo sull'accertamento del fatto-reato e sulla sua attribuzione all'imputato, l'eseguibilità, anche a determinate condizioni, della pena.

L'eseguibilità richiede, infatti, quale presupposto necessario, l'irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli afferenti alle circostanze, ma anche in quella riguardante la determinazione della pena (presupposto che, naturalmente, si aggiunge all'assenza di vincoli connettivi tra le parti delle decisione non oggetto di annullamento e quelle annullate, assenza in difetto della quale l'irrevocabilità delle prime non può dirsi conseguita» (§§ 8.5 ss. della motivazione, in part. p. 21).

7.3.3. Le affermazioni di principio operate dalle Sezioni Unite, in virtù delle quali, in caso di annullamento parziale della sentenza riguardanti unicamente punti della decisione impugnata diversi dall'affermazione di responsabilità, in ordine a quest'ultimo punto si forma il giudicato, e la relativa statuizione diviene definitiva, già di per sé comporterebbero, in forza di quanto premesso sub § 7.3.1., che, nel conseguente giudizio di rinvio (in quanto riguardante punti della decisione diversi dall'affermazione di responsabilità), il termine previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. a pena d'improcedibilità del giudizio d'impugnazione non decorre.

Ma a tale rilievo di ordine sistematico se ne accompagna, nel medesimo senso, uno di natura testuale.

7.3.4. Come anticipato, il comma 8 dell'art. 344-bis cod. proc. pen. stabilisce che, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello.

In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617".

La specificità del riferimento (deve ritenersi consapevole) a "quanto previsto dall'articolo 624" (in evidente relazione ai casi di «annullamento con rinvio della sentenza impugnata» disciplinati dall'art. 623 cod. proc. pen.), e l'espressa previsione che restano fermi l'autorità di cosa giudicata della sentenza impugnata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (nei casi in cui l'annullamento non sia pronunciato per tutte le disposizioni di essa) ed il potere/dovere della Corte di cassazione di dichiarare in dispositivo, quando occorre, "quali parti della sentenza diventano irrevocabili" (cfr., rispettivamente, art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) confermano che, in sede di rinvio, il termine previsto a pena d'improcedibilità del predetto giudizio non decorre, qualora il punto della decisione impugnata e parzialmente annullata riguardante l'affermazione di responsabilità abbia acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624 cod. proc. pen. 7.3.5.

Ove si ritenga il contrario, invero, l'espresso "incipit" del comma 8 rimarrebbe privo di significato, costituendo disposizione "inutile".

7.3.6. Deve, conclusivamente, ritenersi che, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen., con riguardo ai reati commessi a partire dal 01/01/2020 per i quali, con la sentenza di annullamento parziale, debba essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, nel successivo giudizio di rinvio non decorrerà il termine previsto a pena di improcedibilità del giudizio.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione inerente alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, comma quarto, e 62, comma primo, n. 4, cod. pen., e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed alla valutazione inerente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sui predetti punti.

Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevoca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 giugno 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Messina del 23-4-2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in ordine alle ipotesi di ricettazione loro rispettivamente ascritte. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori.2.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduceva un unico motivo con il quale lamentava violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod.pen. posto che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità ed errato doveva ritenersi il giudizio della Corte di appello basato su una asserita non esiguità del danno e del pericolo. 2.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello integralmente ripreso le argomentazioni della sentenza di primo grado senza dare risposta ai motivi di impugnazione; in particolare, il giudice di secondo grado, aveva confermato la provenienza delittuosa dei mezzi sulla base di un ragionamento puramente congetturale; - violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. posto che la corte territoriale in assenza di dimostrazione della provenienza illecita aveva fornito una motivazione che integrava un'ipotesi di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. posto che, benché fosse stata originariamente contestata la condotta di ricezione di mezzi furtivi, gli imputati erano poi stati condannati per la diversa attività di intermediazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. dovendosi ritenere generica ed assertiva la motivazione sulla negazione dell'attenuante di cui all'art.648 quarto comma cod. pen. anche avuto riguardo alla natura dei pezzi di origine illecita oggetto di contestazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche effettuata sulla base di una irrituale valutazione soggettiva ed alla determinazione della pena. 2.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] lamentava: - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità per omessa risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello; si deduceva mancare gli elementi strutturali della fattispecie in difetto della prova della provenienza illecita dei beni e si sottolineava che, seppur la ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale del reato presupposto, è pur sempre necessaria la dimostrazione positiva della sua esistenza nel caso di specie invece mancante; - - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. quanto alla disponibilità della res in capo al ricorrente ed alla condanna per un fatto, la mediazione nella vendita, differente da quello contestato, consumato anche in relazione ad una differente persona offesa; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al capo O) della rubrica in relazione alla dedotta sussistenza dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche effettuata sulla base di una irrituale valutazione del giudice di secondo grado. 2.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello integralmente ripreso le argomentazioni della sentenza di primo grado senza dare risposta ai motivi di impugnazione ritualmente proposti; in particolare, il giudice di secondo grado, aveva confermato la responsabilità del ricorrente valorizzando un unico elemento di prova costituito da una conversazione il cui contenuto era stato travisato; inoltre, sussisteva altresì travisamento per omissione della deposizione del teste di P.G. Perrotta, di cui veniva riportata parte della dichiarazione, per concludere circa l'assenza di qualsiasi dimostrazione della provenienza illecita dei beni e della esistenza di un reato presupposto; - violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. posto che la corte territoriale in assenza di dimostrazione della provenienza illecita aveva fornito una motivazione che integrava un'ipotesi di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. posto che benché imputati di ricezione di mezzi furtivi i ricorrenti erano poi stati condannati per la diversa condotta di intermediazione; - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla negazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. dovendosi ritenere generica ed assertiva la motivazione sulla negazione dell'attenuante di cui all'art.648 quarto comma cod. pen. anche avuto riguardo alla natura dei pezzi oggetto di contestazione; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche effettuata sulla base di una irrituale valutazione cumulativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo con il quale i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non è meritevole di accoglimento.Va, in primo luogo, ricordato come, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Orbene, nel caso in esame, la lettura della sentenza di appello esclude che possa ritenersi sussistere una radicale trasformazione del fatto ritenuto rispetto a quello contestato ed anzi, i motivi proposti con i vari ricorsi, errano nella parte in cui valorizzano un termine letterale utilizzato nella pronuncia di secondo grado attribuendogli un significato diverso da quello effettivo. Il giudice di appello ha spiegato, a pagina 10 della motivazione, che le conversazioni intercettate e nelle quali gli imputati intervengono personalmente, danno atto che in alcune occasioni gli stessi non fossero nell'immediato possesso dell'oggetto ricercato e si ripromettessero però di procurarlo. Così che la condotta descritta non sfugge al concetto di ricezione perché in ogni caso l'attività posta in essere e descritta dal giudice di secondo grado è proprio quella di ricerca dell'oggetto rubato e successiva consegna. Nella impugnata sentenza, pertanto, il termine mediazione/intermediazione è usato in questi sensi, essendosi sottolineato che in alcuni casi ricevuta la richiesta di consegna di un oggetto furtivo gli stessi si mettevano all'opera per procurarlo. In ogni caso, se anche di sola mediazione si trattasse, questa sezione ha avuto modo di affermare che il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, né che l'agente metta in rapporto diretto le parti né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 7683 del 15/01/2016, Alessi, Rv. 266215 - 01). Sicché accertata la punibilità anche della condotta di intermediazione ex art. 648 cod. pen., dovrebbe comunque essere esclusa l'ipotesi della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non vertendosi in un caso di immutazione completa del fatto.2. Quanto alle doglianze in punto affermazione di responsabilità mosse nei ricorsi degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con le quali si deducono vizi della sentenza impugnata sia in relazione all'omessa risposta ai motivi di appello che con riguardo alla omessa individuazione dei delitti presupposto, la Corte di appello ha dapprima premesso a pagina 9 che la provenienza illecita degli oggetti compravenduti e trasferiti deve ricavarsi dalle modalità delle cessioni e dall'assenza di qualsiasi lecito commercio da parte degli imputati e, poi, lungi dall'omettere l'esame dei singoli motivi, ha proceduto ad analizzare il contenuto del materiale probatorio sussistente a carico di ciascun imputato in relazione al relativo capo di imputazione. 2.1. In particolare, la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] viene trattata a pagina 11 ove è stigmatizzato il contenuto di una conversazione del 16 agosto 2021 con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] separatamente giudicato e ritenuto soggetto stabilmente dedito alla ricettazione di mezzi o pezzi di ricambio rubati, nel corso della quale viene fatto riferimento alla cessione di uno scooter già attuata; quanto al [OSCURATO:PERSONA] analoga considerazione viene svolta dal giudice di appello sulla base dell'interpretazione di una conversazione esposta a pagina 12 ove si fa proprio riferimento allo smontaggio di pezzi di scooter nonché ad altre conversazioni intercorse tra terzi in cui viene sempre chiamato in causa l'imputato. Analogamente, poi, la Corte di appello perviene alla conferma della dichiarazione di colpevolezza, senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati, anche per il [OSCURATO:PERSONA] sulla base della conversazione valorizzata a pagina 10 e del [OSCURATO:PERSONA] anche egli citato e preso in specifica considerazione a pagina 11 della motivazione ove viene riassunta una conversazione dalla quale la Corte, in assenza di qualsiasi illogicità, ricava che anche questi era in contatto con il [OSCURATO:PERSONA] con il quale commerciava oggetti di provenienza illecita. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Quanto al motivo con il quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. lo stesso si palesa infondato poiché anche a volersi ritenere con condivisibili le affermazioni della Corte di appello il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un fatto di reato (ricettazione di un ciclomotore dal valore di 700 C) certamente incompatibile con l'istituto della particolare tenuità del danno. 3.1. Priva dei lamentati vizi è, altresì, la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] che viene ricollegata all'azione illecita contestata e consistita nella ricettazione di due motocicli; esente da censure è altresì la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena che la corte ampiamente motiva quanto all'inserimento dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di mercato illecito parallelo a quello legale con valutazione anche essa esente da vizi. Considerazioni, queste che avuto riguardo alla pluralità dei fatti contestati ai predetti, degli oggetti illeciti ricevuti ed all'oggetto del giudizio che deve porsi a fondamento della concessione della richiesta attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., esclude qualsiasi vizio della impugnata decisione quanto alle posizioni dei citati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4. Fondato è invece il motivo con il quale la difesa [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.. Al proposito va rammentato come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'entità del danno è quello della consumazione del reato, posto che il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi. (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 03). Precedentemente, con affermazione certamente rilevante ai fini della soluzione del caso in esame, era anche stato affermato che in tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art 62 n. 4 cod.pen.), il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta "in bonam partem". (Sez. 5, n. 10361 del 06/04/1999, Rv. 214232 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare che il giudice chiamato a valutare la sussistenza della suddetta attenuante nei reati che hanno quale bene giuridico protetto esclusivamente il patrimonio (come la ricettazione o il furto), deve sempre effettuare tale valutazione in ragione del fatto contestato ed accertato all'esito del giudizio ed, altresì, che in caso di incertezza sul valore economico la soluzione deve essere assunta in bonam partem. Pertanto, il giudizio che deve effettuarsi su tale attenuante è differente da quello avente ad oggetto l'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. ovvero la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che pur riferendosi entrambi alla tenuità del fatto richiamano parametri relativi anche alla personalità del reo; viceversa nel caso dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è sempre e solo al fatto contestato che deve farsi riferimento poiché è il singolo reato ad essere circostanziato. Ne consegue l'accoglimento del motivo avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ed invero a fronte della contestazione della ricettazione di "due pezzi di plastica di un ciclomotore rubato" il giudice di appello non poteva fare riferimento per negarne la concessione alla "più ampia congerie di relazioni illecite" che coinvolgevano l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. A parte la considerazione che tale affermazione non trova conforto nella contestazione di ulteriori fatti di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA] oltre al capo o) della rubrica, va certamente ricordato come la circostanza del danno patrimoniale tenue deve sempre essere valutata in relazione al singolo fatto in contestazione ed al valore dell'oggetto della ricettazione. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento con rinvio limitatamente a tale punto. 5. Altresì fondati sono i motivi con i quali il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'illegittimità della statuizione di appello quanto alla motivazione della pronuncia in relazione alla negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; i giudici di secondo grado, con le osservazioni svolte alla pagina 12 della motivazione, hanno affermato che "la condotta di fiancheggiamento posta in essere dagli appellanti a favore del gruppo organizzato gestito dal [OSCURATO:PERSONA] esclude l'esiguità del danno e del pericolo, trattandosi del supporto interessato offerta condotte di forte allarme sociale per la loro diffusione e per il timore che generano nei consociati". E tuttavia sul punto le difese hanno correttamente osservato come nessuno dei suddetti imputati risulti neppure chiamato a rispondere del reato di associazione a delinquere contestato al [OSCURATO:PERSONA] separatamente giudicato, e che nei loro confronti vengono elevate imputazioni aventi ad oggetto relazioni puramente occasionali con lo stesso. Tali osservazioni colgono nel segno nella misura in cui la sentenza impugnata ha omesso di individuare se oltre ai fatti per cui è intervenuta condanna vi fossero altre relazioni tra gli imputati ed il [OSCURATO:PERSONA] tali da potere legittimamente parlare di attività di fiancheggiamento, condotta questa non ravvisabile a fronte della contestazione a [OSCURATO:PERSONA] di isolati episodi di ricettazione aventi ad oggetto per il predetto la ricettazione di un cofano valutato nella stessa rubrica 30 euro oltre che altri oggetti provento di furto ma non economicamente identificati. Va ricordato come ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che ai fini della valutazione della causa di non punibilità di cui si discute il giudice deve valutare esclusivamente la gravità del reato senza fare riferimento invece alla capacità a delinquere e ciò perché è proprio il primo comma della norma in commento a richiamare espressamente con un riferimento esclusivo l'art. 133 primo comma cod. pen.; ne consegue l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudice di appello emesso un giudizio riferito ad aspetti della capacità a delinquere e dovendosi procedere ad una rinnovata valutazione dell'art. 131-bis cod. pen. che tenga conto della insussistenza di contestazioni associative a carico dello stesso e della natura delle contestazioni formulate. 6. I ricorsi proposti nell'interesse dei predetti imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono altresì fondati in relazione alle doglianze dai difensori degli stessi avanzate con riguardo alla omessa concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. Il giudice di appello, con una valutazione cumulativa esposta alle pagine 12 s. della motivazione della sentenza impugnata, ha rilevato per tutti gli imputati come la circostanza attenuante speciale del danno di particolare tenuità non possa essere concesso in ragione dei rapporti dagli stessi intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA]. Tale considerazione si scontra però con la constatazione dell'assenza di contestazioni associative ovvero di ulteriori fatti di concorso esterno con tale gruppo a carico sia di [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA] e con l'ulteriore valutazione della irrisorietà dei beni oggetto di ricettazione da parte dei predetti ricorrenti indicati negli stessi capi di imputazione rispettivamente contestati. E se è vero che la circostanza di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. richiede per la sua concessione una valutazione complessiva del fatto, che quindi tenga conto anche di aspetti soggettivi, è comunque certo che della imputazione e cioè del fatto contestato non possa comunque prescindersi. Ne consegue l'annullamento della sentenza sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina con la precisazione che la questione sarà oggetto di valutazione da parte del giudice del rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] solo ove non venga accolta la domanda principale di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., la cui attuale pendenza impedisce per tale imputato la declaratoria di irrevocabilità della condanna. 7. Deve invece essere dichiarata la definitività dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale, in ordine ai fatti contestati al capo O) dell'imputazione (commessi il 21/09/2021), il giudizio di rinvio prosegue soltanto in relazione ai punti relativi alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 4, e 648, comma quarto, cod. pen. 7.1. Deve premettersi che, trattandosi di fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, rispetto ad essi opera, ai sensi dell'art. 2, comma 3, I. n. 134 del 2021, il regime di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. che, come disposto dalla predetta disposizione transitoria, si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. 7.2. L'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. dispone, quanto ai termini previsti a pena d'improcedibilità del giudizio di rinvio, che, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617". 7.3. Ritiene il collegio che la predetta disposizione debba essere intesa nel senso che, in riferimento ai reati commessi a partire dal 01/01/2020, per i quali, con la sentenza di annullamento parziale, debba essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, nel successivo giudizio di rinvio non decorrerà il termine previsto dall'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. a pena di improcedibilità del giudizio di impugnazione. 7.3.1. L'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2, comma 2, I. n. 134 del 2021) si applica, per sua espressa previsione, ai soli "giudizi" di impugnazione, non quindi a tutte le impugnazioni, come pure sarebbe stato possibile prevedere. Il termine "giudizio", impiegato dalla citata disposizione per delimitare il suo ambito applicativo, intitola anche il libro VII del vigente codice di rito, ed evoca, di conseguenza, il processo di cognizione ordinario; nella struttura dell'art. 344- bis cod. proc. pen., accanto al predetto termine figura anche il termine di "definizione" (cui il giudizio di impugnazione deve essere finalizzato), il quale evoca, a sua volta, l'attitudine della decisione che conclude il "giudizio di impugnazione" alla definitività, che sola può scongiurare ex art. 344-bis cod. proc. pen. il maturare del termine previsto a pena d'improcedibilità del giudizio d'impugnazione, come in precedenza scongiurava, sempre e comunque, quale che fosse la data di commissione del reato, il maturare del termine di prescrizione e, con esso, l'estinzione del reato ex art. 157 c.p. A tale conclusione inducono anche i lavori preparatori della novella, chiari nel delineare l'esistenza - nella prospettiva dei riformatori - di un rapporto di complementarità tra l'ambito di applicazione del nuovo istituto dell'improcedibilità delle impugnazioni e la disciplina dell'estinzione dei reati per prescrizione (poiché il primo, in tutte le proposte discusse dalla "[OSCURATO:PERSONA]", era destinato ad occupare gli spazi sottratti all'operatività dell'altra), oggi normativamente evidenziato, ineludibilmente, dal coordinamento sistematico esistente tra il corso della prescrizione, che si arresta tendenzialmente nel momento della definizione del giudizio di cognizione di primo grado, e l'operatività dell'improcedibilità dell'impugnazione, che assume rilievo in relazione alla definizione del giudizio di secondo grado o di cassazione. Può, pertanto, ritenersi che non vi sia spazio per l'operatività della causa di improcedibilità delle impugnazioni introdotta dall'art. 344-bis cod. proc. pen. in casi nei quali - in difetto di essa - non sarebbe stato comunque possibile ipotizzare l'attitudine delle conclusiva decisione a scongiurare il maturare del termine di prescrizione del reato. 7.3.2.0ccorre, per altro verso, evidenziare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna, disposto dalla Corte di cassazione per motivi non riguardanti l'affermazione di responsabilità dell'imputato (ad esempio, ai soli fini della rideterminazione della pena, ovvero limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante), pur non comportando l'esecutività della pena (in difetto dell'irrevocabilità della sentenza), implica, nondimeno, «la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l'affermazione di responsabilità, con la conseguente inoperatività nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato della prescrizione» (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi). L'affermazione di principio postula la propedeutica affermazione che la portata dell'espressione "parti della sentenza", evocata dall'art. 624 c.p.p. (a norma del quale «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha l'autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata») «non coincide con quella di capo» e che «la formazione del giudicato parziale ha ad oggetto anche i punti afferenti ad un capo»; sulla base di queste considerazioni, la citata decisione delle Sezioni Unite ha ribadito che «in caso di annullamento parziale, l'autorità di cosa giudicata può essere riconosciuta, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale e, segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto-reato (accertamento del fatto e attribuzione dello stesso all'accusato), non legati da connessione essenziale con la parte annullata. In tal caso, al giudicato progressivo sono associati quali effetti tipici sia limitazioni ai poteri cognitivi e decisori in sede di rinvio, sia la "barriera invalicabile" alla rilevazione di determinate cause di estinzione del reato quale la prescrizione». Diversamente, secondo la sentenza Gialluisi, «non rientra (...) tra gli effetti ineludibilmente associati al giudicato parziale formatosi solo sull'accertamento del fatto-reato e sulla sua attribuzione all'imputato, l'eseguibilità, anche a determinate condizioni, della pena. L'eseguibilità richiede, infatti, quale presupposto necessario, l'irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli afferenti alle circostanze, ma anche in quella riguardante la determinazione della pena (presupposto che, naturalmente, si aggiunge all'assenza di vincoli connettivi tra le parti delle decisione non oggetto di annullamento e quelle annullate, assenza in difetto della quale l'irrevocabilità delle prime non può dirsi conseguita» (§§ 8.5 ss. della motivazione, in part. p. 21). 7.3.3. Le affermazioni di principio operate dalle Sezioni Unite, in virtù delle quali, in caso di annullamento parziale della sentenza riguardanti unicamente punti della decisione impugnata diversi dall'affermazione di responsabilità, in ordine a quest'ultimo punto si forma il giudicato, e la relativa statuizione diviene definitiva, già di per sé comporterebbero, in forza di quanto premesso sub § 7.3.1., che, nel conseguente giudizio di rinvio (in quanto riguardante punti della decisione diversi dall'affermazione di responsabilità), il termine previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. a pena d'improcedibilità del giudizio d'impugnazione non decorre. Ma a tale rilievo di ordine sistematico se ne accompagna, nel medesimo senso, uno di natura testuale. 7.3.4. Come anticipato, il comma 8 dell'art. 344-bis cod. proc. pen. stabilisce che, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617". La specificità del riferimento (deve ritenersi consapevole) a "quanto previsto dall'articolo 624" (in evidente relazione ai casi di «annullamento con rinvio della sentenza impugnata» disciplinati dall'art. 623 cod. proc. pen.), e l'espressa previsione che restano fermi l'autorità di cosa giudicata della sentenza impugnata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (nei casi in cui l'annullamento non sia pronunciato per tutte le disposizioni di essa) ed il potere/dovere della Corte di cassazione di dichiarare in dispositivo, quando occorre, "quali parti della sentenza diventano irrevocabili" (cfr., rispettivamente, art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) confermano che, in sede di rinvio, il termine previsto a pena d'improcedibilità del predetto giudizio non decorre, qualora il punto della decisione impugnata e parzialmente annullata riguardante l'affermazione di responsabilità abbia acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624 cod. proc. pen. 7.3.5. Ove si ritenga il contrario, invero, l'espresso "incipit" del comma 8 rimarrebbe privo di significato, costituendo disposizione "inutile". 7.3.6. Deve, conclusivamente, ritenersi che, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen., con riguardo ai reati commessi a partire dal 01/01/2020 per i quali, con la sentenza di annullamento parziale, debba essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, nel successivo giudizio di rinvio non decorrerà il termine previsto a pena di improcedibilità del giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla valutazione inerente alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, comma quarto, e 62, comma primo, n. 4, cod. pen., e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed alla valutazione inerente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sui predetti punti. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevoca
Sentenza Cassazione n. 02714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris