CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 1985
Cassazione n. 00659/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1985 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna, con la quale DALENO Francesco era stato condannato per omicidio stradale ai danni dell'automobilista SOTTILOTTA Franco, aggravato dallo stato di alterazione alcolica (0,85 g/I), per avere guidato nel predetto stato, omettendo di regolare la velocità, sì da non costituire pericolo per sé e/o per gli altri utenti della strada e, comunque, in modo che non gli aveva consentito di fermare il proprio mezzo tempestivamente in presenza di un ostacolo prevedibile. Nella specie, l'imputato era andato a sbattere contro il guard-rail che, a sua volta, aveva proiettato il suo mezzo verso il centro della strada, sulla quale, circa 29 metri più distante, veniva a scontrarsi sul frontale sinistro con l'autovettura condotta dalla vittima, proveniente dall'opposto senso di marcia (in Ravenna, il 24/3/2019). Dalla collisione era derivato alla vittima un politrauma, al quale era conseguita la morte. 2. I giudici d'appello hanno ritenuto pacifico che, nell'occorso, il sinistro stradale avesse coinvolto due vetture (il furgone condotto dal DALENO, l'autovettura condotta dal SOTTILOTTA), essendo dibattuti, invece, la dinamica dello stesso, l'individuazione dell'esatto punto d'urto e il concorso di colpa della vittima. La Corte di merito ha condiviso le conclusioni del primo giudice che, in esito ad abbreviato, aveva utilizzato gli elementi emersi dalle indagini per affermare che, nell'occorso, l'imputato si era spostato verso la propria destra, parzialmente fuoriuscendo dalla sede stradale e invadendo la sede erbosa, sulla quale aveva lasciato delle tracce, per impattare quindi sul guard-rail con il fianco destro del proprio mezzo. Per effetto del contenimento della barriera, il mezzo era stato risospinto verso la sede stradale, dove aveva finito con l'attingere la parte anteriore sinistra del mezzo condotto dalla vittima, avendo quei giudici ritenuto irrilevante l'esatta individuazione del punto d'urto, avuto riguardo alla circostanza che tra il rientro in carreggiata del furgone e l'impatto erano trascorsi solo due secondi il che azzerava ogni possibilità di reazione della vittima. La ricostruzione era stata effettuata grazie alle tracce gommose rilevate sull'asfalto e alla localizzazione dei danni sui mezzi: da ciò si era dedotto che la traiettoria collidente era stata quella dell'autocarro, restando smentita la ricostruzione offerta dallo stesso imputato (a mente della quale il DALENO avrebbe sterzato verso destra per evitare la collisione con l'auto che veniva dal senso opposto), dal momento 2.-he essa prospettava, in sostanza, una manovra d'emergenza senza che si fosse ancora presentata la situazione di pericolo, posto che i due mezzi erano, al momento in cui quello del DAI.ENO aveva cominciato ad andare verso destra, ancora molto lontani, cosicché egli avrebbe potuto con tutta tranquillità rallentare e addirittura fermarsi. La Corte d'appello, investita delle censure veicolate con il gravame, le ha ritenute infondate, per quanto qui d'interesse in relazione al tema devoluto, affermando che il punto d'urto non era stato individuato con esattezza, con la conseguenza che anche la tesi difensiva aveva finito con il fondarsi su tale, incerto dato fattuale, aggiungendo che esso doveva collocarsi in prossimità del centro di una carreggiata di per sé stretta. La dinamica rimaneva confermata perché nei primi 75 metri circa, durante i quali il furgone era fuoriuscito dalla sede stradale, percorrendo con le ruote il manto erboso, il DALENO si era trovato ancora distante dal SOTTILOTTA che procedeva in senso opposto, laddove la turbativa era divenuta concreta solo quando il furgone aveva urtato con il guard-rail e da questo era stato sbalzato verso il centro della carreggiata, quando però mancavano solo due minuti all'impatto. Inoltre, poiché il furgone era andato dal bordo destro verso il centro della carreggiata (come emerso dalle tracce sull'asfalto e dai danni sui veicoli) la traiettoria collidente era stata quella dell'autocarro e non, come assunto a difesa, quella dell'auto condotta dalla vittima. Il motivo della manovra, al contrario, era da ricollegarsi allo stato di alterazione nel quale l'imputato versava, riscontrato addirittura a distanza di due ore e mezza dopo il sinistro nella misura di 0,85 O. Infine, ha escluso un concorso di colpa della vittima, opposto a difesa alla stregua del rinvenimento del cellulare della stessa all'interno dell'abitacolo: dal mero ritrovamento, Infatti, non poteva inferirsi automaticamente l'utilizzo dello strumento da parte del conducente, così come la presenza di benzodiazepine nel sangue del SOTTILOTTA era da ricondurre alla somministrazione in fase di primo intervento sanitario. 3. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la difesa, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale quanto alla ricostruzione del nesso di causa e al concorso di colpa della vittima e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Ha richiamato la consulenza di parte per sostenere l'errata direzionalità sinistrorsa impressa al mezzo dalla vittima e, alla luce dell'incertezza circa l'individuazione del punto d'urto, ha sostenuto l'approssimazione dei giudici e la contraddittorietà delle conclusioni rispetto al rilievo fotografico che poneva il punto d'urto all'interno della corsia di marcia dell'autocarro. Con la conseguenza che, anche a voler ritenere che la condotta di guida del DALENO fosse stata imprudente poiché condizionata dall'assunzione di alcool, la stessa non lo aveva condotto a spostarsi oltre i limiti della propria corsia, avendo egli subito l'invasione da parte dell'automobilista antagonista. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che il SOTTILOTTA, che viaggiava su un rettilineo, non poteva non aver notato lo sbandamento del furgone, cosicché lil tempo di percezione del pericolo da parte della vittima doveva essere spostato prima dei due secondi indicati in sentenza, egli avendo potuto approntare manovre d'emergenza, diversamente da quanto opinato dai giudici territoriali. Di qui la rilevanza centrale del punto d'urto. Con il secondo motivo, ha dedotto inosservanza della legge penale con riguardo all'art. 62 n. 6, cod. pen., la lettera del 30 giugno 2021 dell'assicurazione indirizzata alla proprietaria del furgone condotto dal DALENO attestando che, al momento in cui era stata emessa l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, la compagnia assicuratrice aveva già risarcito integralmente il danno in favore degli eredi del SOTTILOTTA con il versamento della somma di euro 980.440,00, circostanza che avrebbe effetti utili ai fini del riconoscimento dell'attenuante, della cui oggettiva ricorrenza dovrà tener conto il giudice di legittimità, nonostante la relativa questione non fosse stata evocata davanti ai giudici del merito.4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi. La motivazione è esente da vizi denunciabili in questa sede, poiché ancorata a evidenze fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le quali gli accertamenti effettuati sul luogo del sinistro e le stesse dichiarazioni dell'imputato, oltre al dato oggettivo della presenza nel sangue di alcool nella percentuale indicata in imputazione. I giudici del gravame hanno esaminato le doglianze veicolate con l'atto d'appello, sviluppate anche a mezzo di una consulenza tecnica, disattendendole con argomenti congrui, non contraddittori e neppure manifestamente illogici. I giudici del doppio grado hanno valutato le prove nei medesimi termini, attribuendo scarso rilievo all'esatta individuazione del punto d'urto, per la semplice considerazione che la turbativa riconducibile alla condotta colposa del DALENO era stata attivata solo al momento in cui era scattato l'effetto contenitivo del guard-rail contro il quale, senza nessuna ragione evidente, il furgone condotto dall'imputato era andato a sbattere, ma anche dalla traiettoria impressa al mezzo proprio a causa di quell'urto, sì che il furgone non si era più trovato in asse rispetto alla carreggiata, ma perpendicolare rispetto ad essa. Cosicché del tutto illogica è stata considerata la tesi difensiva che intendeva ricondurre la deriva del furgone verso il margine stradale destro alla necessità di approntare una manovra d'emergenza atta a scongiurare l'urto frontale con il mezzo antagonista che, però, si trovava ancora a distanza di circa duecento metri e, quindi, non poteva rappresentare quell'imminente pericolo che avrebbe dovuto giustificare, nell'ottica difensiva, la condotta di guida del DALENO. In ogni caso, si tratta di aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo la difesa sollecitato (anche mediante la trascrizione di stralci delle conclusioni del proprio consulente) una rivalutazione del risultato probatorio, inammissibile in questa sede. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 r. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).Sotto altro aspetto, mette conto evidenziare che la difesa ha sottoposto a questa Corte la diretta lettura di alcune prove, assumendone sostanzialmente più che la mancata considerazione da parte dei giudici del merito (smentita dalla risposta rinvenibile nelle due sentenze conformi), il travisamento, senza considerare i limiti di deducibilità del vizio motivazionale di che trattasi in ipotesi di doppia pronuncia conforme del merito e la natura del vizio stesso che, denunciando una "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova"), rimette alla cognizione del giudice di legittimità solo la verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01). 3. Quanto al secondo motivo, poi, deve rilevarsi che la questione non è stata proposta davanti al giudice d'appello, sicché lo stesso, sotto tale aspetto, é addirittura non deducibile (art. 606 comma 3, cod. proc. pen.). In via risolutiva, peraltro, mette conto evidenziare che la difesa non ha tenuto conto del fatto che il primo giudice aveva già riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. (vedi pag. 9 della sentenza appellata), sicché, ad onta dell'affermazione contenuta in ricorso, deve ritenersi che il tema sia stato trattato nel corso del giudizio di primo grado e che, proprio per tale motivo, non sia stato devoluto a quello d'appello, stante la decisione favorevole assunta dal primo, con conseguente carenza d'interesse a sostegno del ricorso sul punto. 4. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 12 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il PrMsi3ente [OSCURATO:PERSONA] overe ( (4- !01-[OSCURATO:PERSONA] •c. f`PA' ..... [OSCURATO:PERSONA] Irene ndo [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE .4 • \ t — • '.:}, Q 01n2t--- '-kl,', 'r.' v, r\- b k „ , ,J ,.