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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1988

Cassazione n. 11085/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. • [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11085 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3110/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37800/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDtP0C ' T iN Ci " 24 4R2026 2P.Q.MDtP0C ' T iN Ci " 24 4R2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle  parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento  (si  vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una  rilettura  degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna  del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. •                               [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE             11085 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3110/2026 [OSCURATO:PERSONA]  -  [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 37800/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle  parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento  (si  vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una  rilettura  degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna  del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MDtP0C   ' T iN Ci     " 24 4R2026 2P.Q.MDtP0C   ' T iN Ci     " 24 4R2026 2
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