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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1996

Cassazione n. 42104/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1996 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.AIELLO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di mula per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (155 dosi), hashish (9 dosi) e cocaina suddivisa (78 dosi) con giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento all'affermazione di responsabilità penale sul presupposto della insussistenza di una prova di destinazione alla cessione dello stupefacente; lamenta poi vizio motiva- zionale in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circo- stanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla ritenuta recidiva e alla misura del trattamento sanzionatorio

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distrettuale ha infatti ade- guatamente motivato che tutti gli elementi sintomatici della condotta di detenzione con finalità di cessione dello stupefacente in ragione della eterogeneità delle so- stanze detenute, in misura certamente non modesta (quanto a cocaina e mari- juana) e comunque sproporzionata rispetto a un consumo personale, alla ricor- renza di strumenti di pesatura e alla incompatibilità del consumo personale con le modalità di confezionamento, dell'entità della scorta e dell'assenza di fonti red- dituali. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fondato, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero di esclusione del giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha rite- nuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo rife- rimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del be- neficio. 3.2 Del tutto congruamente è stata poi motivata la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità cri- minale ingravescente, quale espressione di ennesima manifestazione di una con- dotta perseverante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore riprovevolezza e accrescimento nello spessore criminoso.

La misura del trattamento sanzionatorio risulta parimenti giustificato dal numero di dosi droganti, contate in centinaia, e dai profili soggettivi del e per- sonalistici del reo e comunque la stessa risulta modulata in termini di poco supe- riori alla media edittale e adeguatamente argomentata sulla base dei criteri di cui all'art.133 cod.pen..

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 \------- \ \, Il Presidente, estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1996 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.AIELLO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di mula per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (155 dosi), hashish (9 dosi) e cocaina suddivisa (78 dosi) con giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento all'affermazione di responsabilità penale sul presupposto della insussistenza di una prova di destinazione alla cessione dello stupefacente; lamenta poi vizio motiva- zionale in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circo- stanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla ritenuta recidiva e alla misura del trattamento sanzionatorio 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti ade- guatamente motivato che tutti gli elementi sintomatici della condotta di detenzione con finalità di cessione dello stupefacente in ragione della eterogeneità delle so- stanze detenute, in misura certamente non modesta (quanto a cocaina e mari- juana) e comunque sproporzionata rispetto a un consumo personale, alla ricor- renza di strumenti di pesatura e alla incompatibilità del consumo personale con le modalità di confezionamento, dell'entità della scorta e dell'assenza di fonti red- dituali. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fondato, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero di esclusione del giu- dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha rite- nuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo rife- rimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del be- neficio. 3.2 Del tutto congruamente è stata poi motivata la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità cri- minale ingravescente, quale espressione di ennesima manifestazione di una con- dotta perseverante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore riprovevolezza e accrescimento nello spessore criminoso. La misura del trattamento sanzionatorio risulta parimenti giustificato dal numero di dosi droganti, contate in centinaia, e dai profili soggettivi del e per- sonalistici del reo e comunque la stessa risulta modulata in termini di poco supe- riori alla media edittale e adeguatamente argomentata sulla base dei criteri di cui all'art.133 cod.pen.. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 \------- \ \, Il Presidente, estenso
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