CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 13309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI;2026- ricorrenti -1818controPRERAD DRAGAN, rappresentato e difeso dall'avvocatoOTTAVIO ROMANO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 181/2021 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 41/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 19626/2022Numero sezionale 1818/202615/04/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 13309/20261. Con ricorso depositato in data 24/12/2019 [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice del lavoro,esponeva di aver lavorato come operaio dipendente per la NMIInternational s.r.l. nel periodo 2008-2009, di essere statolicenziato oralmente e di avere ottenuto sentenza definitiva n.95/2013 del Tribunale di Trieste con la quale si era dichiaratal’inefficacia del licenziamento e accertato il diritto alla reintegra,alle retribuzioni maturate e ai contributi previdenziali eassistenziali relativi; esponeva, ancora, di aver chiestoinutilmente l’esecuzione della sentenza al datore di lavoro e laregolarizzazione contributiva all’INPS; e che, di seguito, lasocietà era fallita in data 29/01/2016 e il curatore fallimentareaveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro. Il ricorrentechiedeva la condanna del Fondo di garanzia INPS allacorresponsione della Naspi e delle ultime tre mensilità e allacontribuzione maturata in suo favore. L’INPS si costituiva ingiudizio concludendo per il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 112/2020, rigettava la domandadichiarando prescritto il credito per le ultime tre mensilità erilevando che la domanda circa la Naspi non era stata coltivata.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta decisionerilevando, in particolare, che il Tribunale di Gorizia non si erapronunciato sulla domanda diretta a vedersi riconosciuta lacontribuzione dal 24/01/2012 al 29/01/2016. L’INPS sicostituiva in giudizio affermando che la posizione contributivaera stata regolarizzata fino al 26/03/2013 e cioè fino alla datadella sentenza del Tribunale di Trieste e che, per il periodoNumero registro generale 19626/2022successivo, la pretesa contributiva era infondata perché laN umero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 13309/2026società era rimasta inattiva e priva di dipendenti. Data pubblicazione 08/05/20262.1. Con la sentenza n. 181/2021 depositata in data01/02/2022 la Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro,accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado,dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi accreditaredall’INPS i contributi relativi alle retribuzioni spettanti nelperiodo dal 24/01/2012 al 29/01/2016.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’INPS articolando un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] siè costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.4. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 15/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2116 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. Con la doglianza l’INPS critica la sentenzaper avere trascurato il rilievo di una circostanza emergente daglilavoratori e l’attività d’impresa era cessata, sicché laprestazione lavorativa non era prestata né poteva altrimentiessere prestata con il conseguente venir meno del diritto allacontribuzione trattandosi di prestazioni corrispettive. Secondo ilricorrente sarebbe, allora, inconferente il principio diautomaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116c.c.2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile perché noncoglie e non attinge la motivazione della sentenza impugnata.Si deduce violazione di legge e, in particolare, del principioNumero registro generale 19626/2022stabilito dall’art. 2116 c.c. circa l’automaticità della prestazioneN umero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 13309/2026previdenziale, ma in sostanza si devolve un difetto Ddait a pubblicazione 08/05/2026sussunzione assumendo che la Corte di Appello di Triesteavrebbe trascurato determinate circostanze di fatto; avrebbe,cioè, trascurato la circostanza che, per il periodo in ordine alquale era stato riconosciuto il diritto alla contribuzione, dal24/01/2012 al 29/01/2016, sarebbe mancata la prestazionelavorativa perché la società datrice di lavoro era priva dilavoratori e aveva cessato l’attività, di qui l’inapplicabilità delprincipio di cui all’art. 2116 c.c.3. Deve osservarsi, tuttavia, che la sentenza impugnatanon solo non ha affatto trascurato la circostanza, ma l’hatrattata ampiamente e specificamente, tanto da ancorare adessa l’intera motivazione. Si consideri, in proposito, latrattazione condotta dalla sentenza impugnata, in motivazione,da pagina 6 e dalle parole «dai documenti dimessi in causaemerge che l’attore ottenne…» fino alla pagina 8 «rileva dunquein questo caso non il mero dato fattuale della cessazionedell’attività di impresa ma quello giuridico della persistenza delrapporto di lavoro del Prerad, mai validamente risolto se nonnella data da lui indicata a ragione (il 29/01/2016, quindi)».Senza la necessità di riportare, per intero, la motivazione, allaquale si rinvia, emerge che la sentenza impugnata ha ricordatoche il lavoratore era stato licenziato oralmente nel 2012, cheaveva chiesto e ottenuto, nel 2013, una sentenza che avevadichiarato l’illegittimità del recesso del datore di lavoro, conordine di reintegra e che, di seguito, non era stato reintegratonel posto di lavoro, che l’INPS stesso, riconoscendo lapersistenza del rapporto lavorativo e dell’obbligo contributivo asuo carico aveva «addebitato i contributi a favore dell’attoresino alla data del 26/03/2013 e cioè sino alla data della sentenzairrevocabile n. 95/2013 del Tribunale di Trieste, come dàNu maetrtoo re gistro generale 19626/2022Numero sezionale 1818/2026l’Istituto stesso». Dalla vigenza e dalla persistenza del raNupmpeoror dti ora ccolta generale 13309/2026di lavoro, ancora una volta riconosciuta dal contegno concretDoat a pubblicazione 08/05/2026dell’Istituto, la Corte di Appello fa discendere l’applicabilitàdell’art. 2116 c.c.4. Orbene il ricorso non tiene in conto la reale portatadella motivazione della sentenza impugnata che rimane none censurare, la ratio decidendi, è inammissibile.5. Tale conclusione lascia assorbita ogni altra eccezionesollevata dal controricorrente circa la ritualità della procuraallegata al ricorso.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna partericorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, in euro 200,00per esborsi e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 15 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino