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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 25398/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 15/09/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 368, comma 2, cod. pen.

All'imputato si contesta di avere incolpato ingiustamente, con denuncia presentata il 10.6.2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 56- 628, commi 1- 3 n. 1, cod. pen., per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.

Vi è una premessa in fatto: 1-[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe presentato il

9.6. 2020 al [OSCURATO:PERSONA] per farsi medicare le ferite riportate in occasione di una aggressione subita lo stesso giorno e il giorno dopo avrebbe denunciato di essere stato aggredito alle spalle da due uomini e che aveva sospettato intendessero rubargli la catenina; - l'imputato avrebbe aggiunto nella occasione: a) di non aver visto in viso i suoi aggressori perché coperti da una mascherina, obbligatoria in quel periodo di pandemia Covid; b) di avere fotografato la targa della autovettura con la quale i due aggressori si erano allontanati; - i carabinieri, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, avevano rintracciato la proprietaria dell'autovettura, tale [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, aveva dichiarato di avere prestato la macchina a [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo alcuni giorni, si era presentato in questura fornendo la sua versione dei fatti; - [OSCURATO:PERSONA], dopo aver saputo dai carabinieri il nome degli aggressori, avrebbe reso nuove dichiarazioni in cui aveva escluso che gli aggressori volessero rubargli la catenina, riconducendo l'accaduto a dissapori relativi "alla contesa per una ragazza" (così il ricorso)

2.1. Sulla base di tali elementi, con il primo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità: il tema attiene alla prova del dolo.

La Corte non avrebbe considerato una serie di elementi probatori quali: - il comportamento tenuto dall'imputato subito dopo la denuncia, la mancata indicazione dei nomi degli aggressori, la mancata instaurazione di un procedimento penale a seguito della denuncia, la possibilità che le dichiarazioni fossero derivanti dal reale sospetto che gli aggressori fossero terzi estranei, "indotti a perpretare una .. rapina"; - il contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito per due volte ai carabinieri che una donna aveva assistito all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] da parte di due persone.

Si aggiunge che: - se [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto gli aggressori, non avrebbe avuto bisogno di fotografare la targa della macchina e presentare una denuncia contro ignoti; - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo solo dai carabinieri a chi fosse intestata l'autovettura e chi fossero i due aggressori; - l'imputato, appena saputo chi fossero gli aggressori, aveva immediatamente ricondotto l'accaduto ai suoi rapporti con la donna, escludendo che si fosse trattato di un tentativo di rapina; - il sospetto della rapina era logico in ragione del fatto che il ricorrente non avesse compreso la ragione dell'aggressione e non sapesse nemmeno chi ne fosse l'autore; - la Corte si sarebbe limitata a prendere in considerazione e a ritenere credibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che, invece, non sarebbero attendibili.

22.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante.

Considerata la fattispecie tentata, la pena per la ipotizzata rapina sarebbe stata inferiore a dieci anni e, dunque, la circostanza non sarebbe configurabile.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; si assume, in particolare, che non sarebbe stata adeguatamente valutata la ritrattazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È inammissibile il primo motivo perché non consentito dalla legge.

2.1. La Corte di appello, con una motivazione adeguata e priva di illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, valutato le prove - anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado -, descritto e spiegato: - il contenuto della denuncia, il senso dell'aggressione subita e della intenzione di strappare la collanina del valore di 5.000 euro, la descrizione dei due aggressori, il riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse già incontrato uno dei due aggressori nel mese di gennaio e il clima "conflittuale" che si era creato; - che [OSCURATO:PERSONA] aggiunse di avere individuato sul social network i suoi aggressori; - la portata delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del bar nelle cui vicinanze si verificarono i fatti, che aveva riferito: a) di avere appreso di un aggressione da parte di due uomini "arrivati" con una donna nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA]; b) che questi, rientrato nel bar dopo l'aggressione, aveva riferito "laconicamente, di essere stato picchiato"; - il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], cioè della intestataria dell'autovettura, la quale riferì che: a) il mezzo era in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]: b) di essersi recata con questi al bar "[OSCURATO:PERSONA]" il giorno in cui i fatti si verificarono: c) l'incontro avuto con l'imputato, che iniziò ad inveire contro [OSCURATO:PERSONA] per ragioni legate al fatto che questi avesse avuto una relazione con la ex fidanzata dell'imputato; - il senso delle dichiarazioni di Llannaj e di Shity, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avvicinò Lannaj proferendo insulti e minacce e che, in tale contesto, si sviluppò la colluttazione, la cui causa riguardava tuttavia i rapporti tra l'imputato, lo stesso Lannaj e una donna, [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta escussa, aveva confermato il risentimento del ricorrente verso [OSCURATO:PERSONA] che era all'origine della lite; - come lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quando tornò, dopo l'accaduto, all'interno del bar, riferì di essere stato picchiato, senza aggiungere alcunchè sulla percezione che la colluttazione fosse finalizzata ad una rapina.

32.2. Sulla base di detta ricostruzione fattuale, i Giudici di merito hanno formulato il giudizio di responsabilità evidenziando come, diversamente da quanto riferito dall'imputato: a) la colluttazione fu originata non da ragioni di lucro, ma da vicende private; b) fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dare origine alla discussione.

3. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, obiettivamente generico e meramente riproduttivo di censure già sottoposte ai Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate e, dall'altra, perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti.

L'oggetto del motivo è infatti reiterativo delle stesse argomentazioni portate alla cognizione dei Giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA], hanno spiegato i Giudici di merito, sapeva sin dall'inizio, diversamente dagli assunti difensivi, che quella collutazione aveva causali personali e non sottintendeva affatto una volontà di rapinare.

4. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, n/. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento 4delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

5. È inammissibile, perché manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della contestata aggravante, Il delitto di rapina, aggravato ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni.

La questione attiene al modo con cui deve determinarsi la pena per il delitto tentato.

La Corte di cassazione ha già chiarito come, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l'art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante. (Sez.1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv.280500; Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021, dep. 2022,Rv. 282868).

Occorre, cioè, la preliminare individuazione della cornice edittale applicabile alla fattispecie consumata, tenendo conto delle circostanze ritenute nella fattispecie concreta (Sez. 4, n. 1611 del 21.6.1996, Raza, Rv. 205678; Sez. 1, n. 41491 del 21.10.2005, Picone, Rv. 232412), dovendosi avere riguardo, in termini concettuali, alla pena per il "delitto circostanziato tentato" e non ad un ipotetico "delitto tentato circostanziato". 5Dunque, rispetto alla cornice edittale del delitto circostanziato di rapina aggravata, occorre, ai fini della determinazione della cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicare la norma di cui all'art. 56, comma secondo, cod. pen., e, quindi, diminuire di due terzi il minimo (un anno e sei mesi: quattro anni e sei mesi - 2/3), e di un terzo il massimo (tredici anni e quattro mesi: 20 anni - 1/3).

Ne consegue che il delitto aggravato tentato, oggetto della falsa incolpazione, è punito con una pena superiore a dieci anni di reclusione e, dunque, sussiste la circostanza aggravante contestata, prevista dall'art. 368, comma 2, cod. pen. 6.

È inammissibile il terzo motivo di ricorso.

A fronte di una adeguata motivazione con cui la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alla assenza di elementi positivi suscettibili di essere valorizzati a tal fine, nulla di specifico è stato dedotto.

7. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 15/09/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 368, comma 2, cod. pen. All'imputato si contesta di avere incolpato ingiustamente, con denuncia presentata il 10.6.2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 56- 628, commi 1- 3 n. 1, cod. pen., per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. Vi è una premessa in fatto: 1-[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe presentato il 9.6. 2020 al [OSCURATO:PERSONA] per farsi medicare le ferite riportate in occasione di una aggressione subita lo stesso giorno e il giorno dopo avrebbe denunciato di essere stato aggredito alle spalle da due uomini e che aveva sospettato intendessero rubargli la catenina; - l'imputato avrebbe aggiunto nella occasione: a) di non aver visto in viso i suoi aggressori perché coperti da una mascherina, obbligatoria in quel periodo di pandemia Covid; b) di avere fotografato la targa della autovettura con la quale i due aggressori si erano allontanati; - i carabinieri, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, avevano rintracciato la proprietaria dell'autovettura, tale [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, aveva dichiarato di avere prestato la macchina a [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo alcuni giorni, si era presentato in questura fornendo la sua versione dei fatti; - [OSCURATO:PERSONA], dopo aver saputo dai carabinieri il nome degli aggressori, avrebbe reso nuove dichiarazioni in cui aveva escluso che gli aggressori volessero rubargli la catenina, riconducendo l'accaduto a dissapori relativi "alla contesa per una ragazza" (così il ricorso) 2.1. Sulla base di tali elementi, con il primo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità: il tema attiene alla prova del dolo. La Corte non avrebbe considerato una serie di elementi probatori quali: - il comportamento tenuto dall'imputato subito dopo la denuncia, la mancata indicazione dei nomi degli aggressori, la mancata instaurazione di un procedimento penale a seguito della denuncia, la possibilità che le dichiarazioni fossero derivanti dal reale sospetto che gli aggressori fossero terzi estranei, "indotti a perpretare una .. rapina"; - il contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito per due volte ai carabinieri che una donna aveva assistito all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] da parte di due persone. Si aggiunge che: - se [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto gli aggressori, non avrebbe avuto bisogno di fotografare la targa della macchina e presentare una denuncia contro ignoti; - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo solo dai carabinieri a chi fosse intestata l'autovettura e chi fossero i due aggressori; - l'imputato, appena saputo chi fossero gli aggressori, aveva immediatamente ricondotto l'accaduto ai suoi rapporti con la donna, escludendo che si fosse trattato di un tentativo di rapina; - il sospetto della rapina era logico in ragione del fatto che il ricorrente non avesse compreso la ragione dell'aggressione e non sapesse nemmeno chi ne fosse l'autore; - la Corte si sarebbe limitata a prendere in considerazione e a ritenere credibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che, invece, non sarebbero attendibili. 22.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante. Considerata la fattispecie tentata, la pena per la ipotizzata rapina sarebbe stata inferiore a dieci anni e, dunque, la circostanza non sarebbe configurabile. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; si assume, in particolare, che non sarebbe stata adeguatamente valutata la ritrattazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È inammissibile il primo motivo perché non consentito dalla legge. 2.1. La Corte di appello, con una motivazione adeguata e priva di illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, valutato le prove - anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado -, descritto e spiegato: - il contenuto della denuncia, il senso dell'aggressione subita e della intenzione di strappare la collanina del valore di 5.000 euro, la descrizione dei due aggressori, il riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse già incontrato uno dei due aggressori nel mese di gennaio e il clima "conflittuale" che si era creato; - che [OSCURATO:PERSONA] aggiunse di avere individuato sul social network i suoi aggressori; - la portata delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del bar nelle cui vicinanze si verificarono i fatti, che aveva riferito: a) di avere appreso di un aggressione da parte di due uomini "arrivati" con una donna nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA]; b) che questi, rientrato nel bar dopo l'aggressione, aveva riferito "laconicamente, di essere stato picchiato"; - il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], cioè della intestataria dell'autovettura, la quale riferì che: a) il mezzo era in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]: b) di essersi recata con questi al bar "[OSCURATO:PERSONA]" il giorno in cui i fatti si verificarono: c) l'incontro avuto con l'imputato, che iniziò ad inveire contro [OSCURATO:PERSONA] per ragioni legate al fatto che questi avesse avuto una relazione con la ex fidanzata dell'imputato; - il senso delle dichiarazioni di Llannaj e di Shity, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avvicinò Lannaj proferendo insulti e minacce e che, in tale contesto, si sviluppò la colluttazione, la cui causa riguardava tuttavia i rapporti tra l'imputato, lo stesso Lannaj e una donna, [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta escussa, aveva confermato il risentimento del ricorrente verso [OSCURATO:PERSONA] che era all'origine della lite; - come lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quando tornò, dopo l'accaduto, all'interno del bar, riferì di essere stato picchiato, senza aggiungere alcunchè sulla percezione che la colluttazione fosse finalizzata ad una rapina. 32.2. Sulla base di detta ricostruzione fattuale, i Giudici di merito hanno formulato il giudizio di responsabilità evidenziando come, diversamente da quanto riferito dall'imputato: a) la colluttazione fu originata non da ragioni di lucro, ma da vicende private; b) fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dare origine alla discussione. 3. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, obiettivamente generico e meramente riproduttivo di censure già sottoposte ai Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate e, dall'altra, perché sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti. L'oggetto del motivo è infatti reiterativo delle stesse argomentazioni portate alla cognizione dei Giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA], hanno spiegato i Giudici di merito, sapeva sin dall'inizio, diversamente dagli assunti difensivi, che quella collutazione aveva causali personali e non sottintendeva affatto una volontà di rapinare. 4. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, n/. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento 4delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5. È inammissibile, perché manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della contestata aggravante, Il delitto di rapina, aggravato ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni. La questione attiene al modo con cui deve determinarsi la pena per il delitto tentato. La Corte di cassazione ha già chiarito come, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l'art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante. (Sez.1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv.280500; Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021, dep. 2022,Rv. 282868). Occorre, cioè, la preliminare individuazione della cornice edittale applicabile alla fattispecie consumata, tenendo conto delle circostanze ritenute nella fattispecie concreta (Sez. 4, n. 1611 del 21.6.1996, Raza, Rv. 205678; Sez. 1, n. 41491 del 21.10.2005, Picone, Rv. 232412), dovendosi avere riguardo, in termini concettuali, alla pena per il "delitto circostanziato tentato" e non ad un ipotetico "delitto tentato circostanziato". 5Dunque, rispetto alla cornice edittale del delitto circostanziato di rapina aggravata, occorre, ai fini della determinazione della cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicare la norma di cui all'art. 56, comma secondo, cod. pen., e, quindi, diminuire di due terzi il minimo (un anno e sei mesi: quattro anni e sei mesi - 2/3), e di un terzo il massimo (tredici anni e quattro mesi: 20 anni - 1/3). Ne consegue che il delitto aggravato tentato, oggetto della falsa incolpazione, è punito con una pena superiore a dieci anni di reclusione e, dunque, sussiste la circostanza aggravante contestata, prevista dall'art. 368, comma 2, cod. pen. 6. È inammissibile il terzo motivo di ricorso. A fronte di una adeguata motivazione con cui la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alla assenza di elementi positivi suscettibili di essere valorizzati a tal fine, nulla di specifico è stato dedotto. 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. P.Q.M
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