CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2020
Cassazione n. 36514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 07/05/2020 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione invocato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 della sua richiesta - pronunciate dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16/02/2018 -, in ventiquattro anni, un mese, dieci giorni di reclusione e 1.354,00 euro di multa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva quantificato la pena detentiva irrogata al ricorrente in ventiquattro anni, un mese, dieci giorni di reclusione, senza fare applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., per effetto del quale la frazione reclusiva doveva essere rideterminata nella misura di venti anni, un mese, dieci giorni di reclusione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riduzione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione in una misura inferiore a quella stabilita in sede di cognizione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva quantificato la pena detentiva irrogata al ricorrente in ventiquattro anni, un mese, dieci giorni di reclusione, senza fare applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 2 cod. pen., per effetto del quale la frazione reclusiva doveva essere quantificata nella più ridotta misura di venti anni, un mese e dieci giorni di reclusione. Osserva il Collegio che la pena di ventiquattro anni, un mese, dieci giorni di reclusione e 1.354,00 euro di multa veniva quantificata dal Giudice dell'esecuzione reggino individuando quale pena più grave quella di cui al delitto associativo giudicato dalla sentenza di cui al punto 1 dell'istanza presupposta - pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, quantificata in sedici anni e sei mesi di reclusione. A questa pena base veniva applicato, a titolo di continuazione, l'aumento di sei anni di reclusione e 1.031,00 euro di multa, per il reato contestato al capo Q della sentenza di cui al punto 2 dell'istanza presupposta - pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e di ulteriori tredici anni, otto mesi di reclusione e 2.031,00 euro di multa per i reati contestati ai capi E, F, G e R della rubrica della stessa decisione; infine, alla pena così determinata, veniva applicata la riduzione per il rito abbreviato con cui si era proceduto nei giudizi di merito, che comportava la rideterminazione censurata. Ricostruito in questi termini il percorso dosimetrico compiuto dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la censura difensiva sulla violazione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. appare destituita di fondamento, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza costante e risalente di questa Corte (Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Bajtrami, Rv. 229229-01; Sez. 1, n. 6217 del 07/04/1994, Pusceddu, Rv. 197840-01), secondo cui l'applicazione del criterio moderatore deve seguire la riduzione di pena disposta ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. pen., con la conseguenza che non è possibile invocare sic et simpliciter il contenimento della pena in sede esecutiva entro il limite di vent'anni di reclusione. Infatti, l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. presuppone il rispetto della sequenza procedimentale descritta e il superamento del limite edittale di trent'anni, che non è riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. A conferma di quanto si sta affermando, occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 42316 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Volpe, Rv. 249067- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pulia, Rv. 249440-01). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riduzione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione a [OSCURATO:PERSONA] in una misura inferiore a quella stabilita in sede di cognizione. Si consideri, in proposito, che, sebbene l'art. 671 cod. proc. pen. non richiami i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice ha pur sempre il dovere, ,nei limiti prefissati dallo stesso art. 671 cod. proc. pen., di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena. L'esposizione sintetica di tale percorso dosimetrico si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni dosimetrici adottati, onde consentire una valutazione unitaria e complessiva dei dati esaminati in sede esecutiva. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115-01). A questi parametri ermeneutici il Giudice dell'esecuzione reggino si conformava correttamente, evidenziando che gli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione nei confronti del condannato, con le modalità richiamate nel paragrafo precedente, erano giustificati dall'elevato disvalore dei reati contestati ai capi E, F, G, Q e R della sentenza di cui al punto 2 dell'istanza presupposta e del contesto 'ndranghetistico nel quale tali condotte illecite si inserivano, che, a sua volta, doveva essere correlato al ruolo apicale svolto dal ricorrente nell'omonima consorteria, storicamente attiva nell'area di Siderno. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi