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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 agosto 1978

Cassazione n. 18499/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1978 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 3 febbraio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Enna 1'11 febbraio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato di una telecamera di sorveglianza installata a servizio di un negozio, fatto commesso l'8 febbraio 2013, e, escluse le attenuanti generiche ed invece riconosciuta quella del danno di speciale tenuità ritenuta equivalente rispetto alle aggravanti della violenza sulle cose, della minorata difesa e della recidiva, lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Dfensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (art. 131- bis cod. pen.: il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo motivo) in relazione al mancato riconoscimento nel caso di specie della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Si sarebbe, in sostanza, tenuto conto solo della condotta anticWurfdica ed antisociale del ricorrente, gravato da precedenti, anziché della particolare lievità, in senso oggettivo, dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, essendosi in presenza di un furto di una telecamera di modesto valore (si assume da parte del ricorrente circa 10,00 euro).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 26 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima den agosto 2025, il ricorso è manifestamente infondato, poiché consiste nella mera reiterazione del primo motivo di appello (pp. 2-3 dell'impugnazione di merito), ai quale ia Corte territoriale ha fornito (alla p. 2) risposta sufficiente, non illogica e non incongrua con la quale l'impugnazione non si confronta.

Del resto, come correttamente sottolineato dal P.G. di legittimità, «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'arc, 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa in -y,slica» (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250).Ed è appena il caso di evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanino cià chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento a: reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esc!ude cne debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dali'art. 12, comrndi 2, dei - predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 2.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma ri:2iii3rt. 516 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dea causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), aiia relativa declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si st:rna conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente dea S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 j Lgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1978 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 3 febbraio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Enna 1'11 febbraio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato di una telecamera di sorveglianza installata a servizio di un negozio, fatto commesso l'8 febbraio 2013, e, escluse le attenuanti generiche ed invece riconosciuta quella del danno di speciale tenuità ritenuta equivalente rispetto alle aggravanti della violenza sulle cose, della minorata difesa e della recidiva, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Dfensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (art. 131- bis cod. pen.: il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo motivo) in relazione al mancato riconoscimento nel caso di specie della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si sarebbe, in sostanza, tenuto conto solo della condotta anticWurfdica ed antisociale del ricorrente, gravato da precedenti, anziché della particolare lievità, in senso oggettivo, dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, essendosi in presenza di un furto di una telecamera di modesto valore (si assume da parte del ricorrente circa 10,00 euro). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 26 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima den agosto 2025, il ricorso è manifestamente infondato, poiché consiste nella mera reiterazione del primo motivo di appello (pp. 2-3 dell'impugnazione di merito), ai quale ia Corte territoriale ha fornito (alla p. 2) risposta sufficiente, non illogica e non incongrua con la quale l'impugnazione non si confronta. Del resto, come correttamente sottolineato dal P.G. di legittimità, «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'arc, 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa in -y,slica» (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250).Ed è appena il caso di evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanino cià chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento a: reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esc!ude cne debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dali'art. 12, comrndi 2, dei - predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 2.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma ri:2iii3rt. 516 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dea causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), aiia relativa declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si st:rna conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente dea S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 j Lgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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