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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45440/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 19/7/2021 (reati di cui agli artt. 73 D.P.R. 309/1990 e 416 bis.1 e 605 e 416 bis.1 cod. pen. commessi il 21/7/2016) e dalla Corte di Appello di Napoli il 5/5/2020 (art. 74 D.P.R. 309/1990 con condotta perdurante); Rilevato che con il ricorso in tre articolati motivi si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che l'omogeneità delle contestazioni e che il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 si inseriva nel contesto dell'associazione contestata come in permanenza dall'anno 2014, data precedente alla commissione del reato in materia di stupefacenti e anche del sequestro di persona che, secondo la stessa Corte di Appello sarebbe stato commesso dal ricorrente per affrancarsi dal clan cui faceva riferimento e nell'interesse del quale, in precedenza, avrebbe commesso il reato associativo gestendo una o più piazze di spaccio; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, escluso la riferibilità dei reati alla generale normativa in materia di stupefacenti, non emerge che gli stessi siano il frutto di una unica deliberazione in quanto l'essere uno dei reati fine dell'altro non implica necessariamente che questi siano stati tutti ab origine frutto della medesima programmazione (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01), ciò anche senza che sia necessario considerare che i rapporti conflittuali con il clan Pulcinelli sono di due anni successivi, essendo infatti sufficiente rilevare che la condotta associativa è contestata come commessa dall'anno 2014 e i reati oggetto della richiesta sono stati commessi nell'anno 2016; Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 19/7/2021 (reati di cui agli artt. 73 D.P.R. 309/1990 e 416 bis.1 e 605 e 416 bis.1 cod. pen. commessi il 21/7/2016) e dalla Corte di Appello di Napoli il 5/5/2020 (art. 74 D.P.R. 309/1990 con condotta perdurante); Rilevato che con il ricorso in tre articolati motivi si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che l'omogeneità delle contestazioni e che il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 si inseriva nel contesto dell'associazione contestata come in permanenza dall'anno 2014, data precedente alla commissione del reato in materia di stupefacenti e anche del sequestro di persona che, secondo la stessa Corte di Appello sarebbe stato commesso dal ricorrente per affrancarsi dal clan cui faceva riferimento e nell'interesse del quale, in precedenza, avrebbe commesso il reato associativo gestendo una o più piazze di spaccio; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, escluso la riferibilità dei reati alla generale normativa in materia di stupefacenti, non emerge che gli stessi siano il frutto di una unica deliberazione in quanto l'essere uno dei reati fine dell'altro non implica necessariamente che questi siano stati tutti ab origine frutto della medesima programmazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01), ciò anche senza che sia necessario considerare che i rapporti conflittuali con il clan Pulcinelli sono di due anni successivi, essendo infatti sufficiente rilevare che la condotta associativa è contestata come commessa dall'anno 2014 e i reati oggetto della richiesta sono stati commessi nell'anno 2016; Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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