CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28464/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PistoiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] GAMBERINIche ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste perl’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pistoia, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione propostonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di esecuzione emesso dalpubblico ministero in data 19 agosto 2025 per l’espiazione della complessivapena inflitta da due sentenze (1. Corte d'appello di Roma in data 12 dicembre2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 10 dicembre 2018,irrevocabile in data 25 ottobre 2021; 2. Tribunale di Pistoia in data 14 gennaio2021, irrevocabile in data 19 febbraio 2025) pari a quattro anni e dieci mesi direclusione.1.1. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato, quanto alla denunciata nullità pertardività della notificazione dell'ordine di esecuzione al difensore, che ilprovvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero, datato 19 agosto2025, non risulta formalmente depositato, sicché la data di emissione dellostesso deve essere fatta risalire al primo atto che ne attesta l’esistenza, cioè allanotificazione del medesimo ordine al condannato che è avvenuta in data 27novembre 2025, al momento dell'esecuzione dell‘ordine.Da ciò il giudice dell’esecuzione ha tratto la conclusione che la notificazionedell’ordine al difensore, avvenuta in data 29 novembre 2025, è tempestiva,poiché avvenuta entro 30 giorni dall’emissione, secondo quanto previsto dagliarticoli 656, comma 3 e 655, comma 5 cod. proc. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Vaccaro, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciandola violazione di norme processuali, in riferimento agli articoli 656, comma 3 e655, comma 5 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione perché il giudicedell'esecuzione non ha tenuto conto, ai fini di stabilire la data di emissione delprovvedimento del pubblico ministero, della nota della segreteria in data 19agosto 2025, con la quale si provvedeva a trasmettere l’atto al difensore per lasua notificazione telematica.La nota della segreteria, infatti, attesta l’emissione del provvedimento alladata del 19 agosto 2025, sicché l'ordine di esecuzione doveva essere notificato, apena di nullità, entro i successivi 30 giorni mentre è stato notificato al difensoresoltanto in data 29 novembre 2025.Da ciò, secondo il ricorrente, discende la nullità dell’ordine di carcerazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. A mente del combinato disposto degli articoli 656, comma 3 e 655,comma 5 cod. proc. pen. è affetto da nullità l'ordine di esecuzione emesso dalpubblico ministero che non sia notificato al difensore entro il termine di 30 giornidalla emissione.La previsione della notificazione al difensore risponde alla necessità diassicurare, fin dall'avvio della fase esecutiva rimessa all'iniziativa e all'esclusivacompetenza del pubblico ministero, l'assistenza del condannato anche ai fini diconsentirgli l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti per detta fase (misurealternative, ecc.) nonché per consentire al condannato, tramite l'assistenzatecnica qualificata del difensore, di fare valere eventuali irregolarità nellaformazione nel titolo esecutivo dalle quali possa derivarne la non eseguibilità.2.1. La legge processuale non fornisce una definizione di «emissione»dell’atto, mentre sono specificamente regolati la forma (art. 110 cod. proc.pen.), la data e sottoscrizione (art. 111 cod. proc. pen.), il deposito telematico(art. 111-bis cod. proc. pen.), il fascicolo telematico (art. 111-ter cod. proc.pen.) e il deposito dei provvedimenti del giudice (art. 128 cod. proc. pen.).La giurisprudenza ha fatto tradizionalmente ricorso, per determinare la datadell’emissione dell’atto, alla certificazione o attestazione di deposito da partedella cancelleria o segreteria dell’ufficio, poiché il personale addetto è dotato dipotestà certificativa; in mancanza, si fa ricorso ad altri indici equipollenti checonsentano di desumere l’esistenza e la datazione dell’atto, ove rilevante perdeterminati fini.Si è affermato che:- «gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblicoministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono nondalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giornoeventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso lacertificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridicaesistenza» (ex multis, Sez. 3, n. 40959 del 03/10/2002, Reitano, Rv. 225694 –01);- «la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliariodel pubblico ministero ha lo scopo di certificare la data di emissione dell'atto, chesolo in quel momento può ritenersi perfezionato, pur potendo la certezza di taledata, in assenza della sottoscrizione, inferirsi, per equipollente, dal momentodella fuoriuscita dell'atto dalla sfera dell'ufficio del pubblico ministero e delraggiungimento, all'esterno, del suo scopo, per essere stato ritualmente etempestivamente notificato all'imputato» (ex multis, Sez. 4, n. 21893 del18/05/2022, Achaache, Rv. 283446 – 01).3. Tanto premesso, è fondata la deduzione difensiva secondo la quale, inmancanza di certificazione di deposito dell’atto del pubblico ministero, deveaversi riguardo alla nota della segreteria, datata 19 agosto 2025, con la quale èstata disposta la trasmissione al difensore dell’atto emesso dal pubblico ministero(senza data certa).3.1. Trattandosi di una questione processuale, che la Corte di legittimità puòesaminare “nel merito”, deve darsi atto che effettivamente la nota dellasegreteria, datata 19 agosto 2025, è sottoscritta da un funzionario dell’ufficio ereca l’indicazione che, in pari data, è stato emesso l’ordine di esecuzione delpubblico ministero.Tale atto della segreteria, dunque, consente di fornire una datazione all’attodel pubblico ministero, che ne costituisce un presupposto, sicché deveconcludersi che l’ordine di carcerazione è stato emesso non oltre il 19 agosto2025.Come si è detto, l’ordinanza impugnata ha chiarito che la data apposta dalpubblico ministero sull’atto non ne certifica l’emissione e che mancaun’attestazione di deposito da parte del personale di segreteria, sicché deve farsiricorso al primo atto con data certa dal quale si desume l’emissione delprovvedimento di esecuzione del pubblico ministero: tale atto va individuatonella nota della segreteria emessa in data 19 agosto 2025.4. Neppure può pervenirsi a diversa soluzione alla luce delle disposizioni cheregolano la digitalizzazione degli atti e il fascicolo telematico.4.1. A norma dell’art. 111-ter cod. proc. pen., il fascicolo telematico ècostituito dagli atti “nativi” digitali e dagli atti analogici “convertiti” in documentoinformatico; il fascicolo informatico assicura, nel rispetto della normativa ancheregolamentare, la autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità,l'interoperabilità e la agevole consultazione telematica degli atti delprocedimento.È opportuno notare, inoltre, che analoghe funzioni sono assicurate quando lalegge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo.4.2. Orbene, dalle produzioni difensive emerge che la già citata nota dellasegreteria in data 19 agosto 2025, con la quale è stato trasmesso per lanotificazione al difensore l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, èstata acquisita digitalmente, mediante conversione in documento informatico, nelsistema informatico delle notificazioni penali in data 29 novembre 2025 alle ore15:15, come risulta dal messaggio di posta elettronica certificata allegato alricorso.Tale procedura di conversione dell'atto analogico in un documentoinformatico, della sua conservazione e trasmissione digitale a distanza,determina, in mancanza di una diversa attestazione o certificazione dellasegreteria, l'attribuzione della data certa a decorrere da detto momento.4.3. Tuttavia, per la datazione dell’atto della segreteria è sufficiente fareriferimento alla data apposta su detto atto (19 agosto 2025).Alla luce dei compiti e dei poteri attribuiti al personale di segreteria ecancelleria degli uffici giudiziari, la data (19 agosto 2025) apposta dallasegreteria sulla nota di trasmissione al difensore dell’ordine di esecuzioneemesso dal pubblico ministero è indicativa della data di emissione dell’attomedesimo, non potendosi fare riferimento al 29 novembre 2025, data nella qualela nota della segreteria è stata immessa nel sistema informatico delle notifichepenali e trasmessa al difensore tramite posta elettronica certificata.Si tratta, in quest’ultimo caso, della digitalizzazione di un atto analogico chereca un data certa, sicché, se è vero che l’inserimento nel fascicolo telematico neche l ’atto, proprio perché emesso e sottoscr itto dal funzionariodell’amministrazione dotato di poteri certificativi, è venuto a esistenza primadella trasformazione in formato digitale e dell’inserimento nel fascicolotelematico.4.4. Anche sotto tale profilo, quindi, risulta, allo stato, smentita laricostruzione del giudice dell'esecuzione circa la datazione, al 27 novembre 2025,della data di emissione del detto ordine di carcerazione, in coincidenza conl’avvenuta notificazione di esso al condannato.5. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizioal giudice dell’esecuzione che, compiuti gli ulteriori eventuali accertamenti,provvederà a sanare i rilevati vizi, individuando la data di emissione dell’ordine dicarcerazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPistoia.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]