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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18382/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 38193-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1 l'A CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da sé medesima; - controricorrente - avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE I 1A, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta aveva ritenuto prescritto il credito contributivo per l'anno 2006 relativo alla mancata iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] presso la Gestione separata Inps.

La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione (16.6.2007) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta, oltre il quinquennio, il 20.6.2012, si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato.

Avverso tale decisione l'Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso la Russo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, c.c., in relazione all'art. 2 co.26 I.n.335/1995 e art. 18 ,co.12 della I.n. 98/2011 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per non aver, la corte territoriale, valutato che il DPCM 4.6.2007 , pubblicato in Gazzetta ufficiale 5.7.2007 n. 154, art. prevedeva lo slittamento del termine per il pagamento al 9.7.2007.

Deve premettersi che, secondo decisione consolidata di questa Corte "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione Ric. 2019 n. 38193 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della

I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale( tra tutte Cass.n.32167/2018).

Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il Ric. 2019 n. 38193 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -3- versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, il d.P.C.M. 4.6.2007, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione» (lett. a).

Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2007: detto termine, infatti, risultava differito al 9 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), della medesima disposizione, in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult.

Cass. n. 21472 del 2020).

Né può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss.,

I. n. 244/2007 (Cass.n. 10273/2021).

Il motivo deve pertanto essere accolto.

La sentenza deve essere cassata e rinviata la causa alla corte di appello di Caltanissetta , in Ric. 2019 n. 38193 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -4- diversa composizione, perché decida sulla scorta dei principi richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza e rinvia alla corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, .anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camdrale del 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38193-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1 l'A CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da sé medesima; - controricorrente - avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE I 1A, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta aveva ritenuto prescritto il credito contributivo per l'anno 2006 relativo alla mancata iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] presso la Gestione separata Inps. La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione (16.6.2007) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta, oltre il quinquennio, il 20.6.2012, si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato. Avverso tale decisione l'Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso la Russo. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, c.c., in relazione all'art. 2 co.26 I.n.335/1995 e art. 18 ,co.12 della I.n. 98/2011 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per non aver, la corte territoriale, valutato che il DPCM 4.6.2007 , pubblicato in Gazzetta ufficiale 5.7.2007 n. 154, art. prevedeva lo slittamento del termine per il pagamento al 9.7.2007. Deve premettersi che, secondo decisione consolidata di questa Corte "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione Ric. 2019 n. 38193 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale( tra tutte Cass.n.32167/2018). Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il Ric. 2019 n. 38193 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, il d.P.C.M. 4.6.2007, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione» (lett. a). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2007: detto termine, infatti, risultava differito al 9 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), della medesima disposizione, in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Né può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007 (Cass.n. 10273/2021). Il motivo deve pertanto essere accolto. La sentenza deve essere cassata e rinviata la causa alla corte di appello di Caltanissetta , in Ric. 2019 n. 38193 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- diversa composizione, perché decida sulla scorta dei principi richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, .anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camdrale del 22
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