CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1983
Cassazione n. 08147/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WPN3N) nato il 10/12/1983 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36166/24 - Udienza del 29 gennaio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'omessa giustificazione circa l'applicazione dell'aggravante della recidiva - è manifestamente infondato perché la Corte di appello si è adeguata agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte d'appello, invero, si è espressa adeguatamente sul punto, valutando le modalità di condotta poste in essere dall'imputato, con riferimento ad un aumento del grado di pericolosità sociale già dimostrata dai precedenti reati commessi (cfr. pag.3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali %--a-r-versaKeRt3della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigli estensore I