CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 32571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natbta [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria del 28/06/2022 con la quale il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva applicarsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione a cinque reati: due reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari effettivi della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale loro potenzialmente applicabili, attribuito fittiziamente alla Cavaliere la titolarità della società ed il 90 % del capitale sociale, poi cedendole il ramo aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto la "realizzazione di barriere stradali e simili", e poi intestando alla stessa Cavaliere il 90% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] srl., ed il rimanente 10% alla [OSCURATO:SOCIETA], accettando la Cavaliere di assumere il ruolo di amministratore unico della società, nei fatti diretta dai fratelli Sgromo essendone la predetta una mera dipendente (capi 1 e 2); due ipotesi di autoriciclaggio ex art 648 ter.1 per aver concorso in una serie di operazioni volte ad impedire l'identificazione della provenienza delle somme bonificate da [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] (capo 3) e di quelle bonificate a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., sottraendole ad ogni tracciamento (capo 4). ed infine un reato di truffa aggravata per aver rappresentato a [OSCURATO:PERSONA]Invitalia una situazione societaria meramente apparente occultando la posizione reale dei fratelli Sgromo - già titolari di società sottoposte ad interdittiva antimafia - e così ottenendo l'ammissione al fondo di garanzia cd. "Cura Italia" in relazione al mutuo chirografario concesso per 1.500.000 di euro subordinato al rilascio della garanzia pari al 90% da parte del suddetto Fondo di garanzia (capo n. 10). 2. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 23-24 novembre 2021 accoglieva solo parzialmente l'istanza di riesame, annullando l'ordinanza genetica limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. in relazione ai reati per i quali era stata contestata. 3. Avverso tale ordinanza la Cavaliere ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di responsabilità per i due reati di cui all'art. 512 bis cod. pen., per aver ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato: si assume nel ricorso che l'ordinanza impugnata non avrebbe chiarito come e per quali motivi la ricorrente avrebbe voluto aiutare i fratelli Sgromo ad eludere future ed ipotetiche misure di prevenzione. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di responsabilità per i due reati di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di truffa di cui al capo n. 10: si assume che la Cavaliere, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe agito nel rispetto della norma che prevede la firma del legale rappresentante alternativamente a quella del titolare delle quote di maggioranza. 3.4. Vizio di motivazione in ordine alle specifiche argomentazioni difensive volte ad escludere l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e difetto di correlazione tra dispositivo e motivazione. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., fondata su affermazioni che si assumono incongrue ed astratte in ordine all'asserita professionalità della ricorrente nel reato, ed all'eterogeneità dei reati e dei beni protetti che si assumono violati, con il ricorso a mere formule di stile e senza alcuna specificazione di asseriti atti spregiudicati o indici di delinquenza fuori dal comune. 4. Con requisitoria scritta del 10/6/2022 il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A. R. Seccia, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria del 28/6/2022 la difesa ha insistito nel ricorso evidenziando, tra l'altro, la pronuncia di questa Corte di Cassazione, sesta sezione penale, che in data 16/3/2022 ha annullato il provvedimento in quella sede impugnato da [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi nn.3) e 4) contestati anche alla Cavaliere. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi di ricorso sono infondati, o comunque non consentiti nella presente sede, mentre è fondato il quinto motivo di ricorso. Giova, infatti, ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628) 2. Nel caso in esame il provvedimento impugnato, senza incorrere in vizio logico o giuridico alcuno, ha dato adeguatamente conto della ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità del quadro indiziario a carico della ricorrente in relazione al delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., sia con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. che con riferimento alla società Labrese s.r.I., avendo il Tribunale del riesame adeguatamente evidenziato - anche riportando significativi passaggi di conversazioni intercettate - come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata costituita con sede fittizia e con attribuzione parimenti fittizia della massima parte delle quote sociali alla Cavaliere, mera dipendente dei fratelli Sgromo con mansioni di carattere contabile, con successiva acquisizione di un ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo sempre ai fratelli Sgromo, e con trasferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. di personale e mezzi; il tutto in corrispondenza del periodo in cui le società degli Sgronno venivano state raggiunte da interdittive antimafia, la prima appena due mesi dopo la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre, numerose, a seguire. Quanto all'elemento soggettivo del reato contestato alla Cavaliere, va preliminarmente rilevato che il Tribunale ha adeguatamente evidenziato come questa, dipendente storica dei fratelli Sgronno, in una conversazione intercettata avesse riferito ad un dipendente della Banca BBC che nella Tank non era lei a "comandare", bensì [OSCURATO:PERSONA], e che lei era tenuta ogni giorno a "combattere .... per cinque imprese diverse". L'ordinanza impugnata, quindi, risulta aver reso adeguatamente conto delle ragioni giustificative del riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato laddove non solo ha evidenziato (alla pag. 11) i timori manifestati dalla stessa Cavaliere alla commercialista, emersi da altra conversazione intercettata, perché quale amministratrice della società si sentiva troppo "coinvolta" dalle operazioni degli Sgromo, ma ha anche rilevato come tutte le operazioni, prime tra tutte le quelle di aumento di capitale della Tank s.r.I., così come gli acquisti di mezzi fatti dalla medesima società, ed anche le movimentazioni di denaro utilizzato dalla società [OSCURATO:SOCIETA], venivano realizzate con denaro proveniente dai fratelli Sgromo e versato su conto personale intestato alla stessa Cavaliere (usualmente con la causale di "prestito infruttifero"), e poi da questa versato alle società a titolo di "apporti socio": si tratta di una ricostruzione dei fatti di per sé idonea a riconoscere la gravità degli indizi in ordine alla finalità della ricorrente di aiutare le persone per cui lavorava da anni ad eludere possibili misure di prevenzione patrimoniale. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Adduce la ricorrente che la dissimulazione della titolarità giuridica di beni o attività imprenditoriali, di cui all'art. 512 bis cod. pen., non implica necessariamente che lo svolgimento dell'attività imprenditoriale comporti la trasformazione o sostituzione di beni provenienti da delitto, e che di tale provenienza nel caso di specie difetterebbe la prova. A tal fine, con memoria del 28/6/2022 la difesa ha richiamato anche la recente pronuncia di questa Corte di Cassazione, sezione sesta, n. 22417/2022 del 16/03/2022, che ha annullato la misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi n. 3) e 4) dell'incolpazione provvisoria elevata anche alla Cavaliere, proprio sul rilievo che nell'ordinanza del Tribunale del riesame in quella sede esaminata difettava l'indicazione della prova che "il bene, di cui la condotta fraudolenta ha consentito la disponibilità, provenga affettivamente da delitto ali unde contestato". Giova, però, preliminarmente ricordare che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di Cassazione, condivisa da autorevole dottrina ed anche dal Collegio, riconosce che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ben può costituire, di per sé, reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648, 648-ter e 648 ter.1 cod. pen. In una fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di beni effettuate in ambito societario e volte a schermare le disponibilità facenti capo all'imputato e a sottrarle al pericolo di confisca, così, si è rilevato che il delitto ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992, può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193), evidenziandosi, con tale pronuncia, che il bene fittiziamente attribuito assume <<non soltanto nel mondo economico, ma anche sotto il profilo squisitamente fenomenico, una "apparenza" ed una configurazione formale "nuovi", rispetto a quelle che lo caratterizzavano in precedenza. Il bene "intestato" al mafioso è, per così dire, ontologicamente "altro" rispetto a quello formalmente "intestato" al quisque de populo, tanto agli effetti della sua facilità di sottrarlo al pericolo di interventi ablatori di mano pubblica». Conseguentemente, altre meno risalenti pronunce hanno riconosciuto che il profitto derivante dal reato di cui all'art. 12 quinquies del D.L.. n. 306 del 1992 - ora 512 bis cod. pen. - è autonomo rispetto a quello conseguente al reato antecedente che aveva creato l'illecita provvista, in quanto consiste nella oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest'ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento (così Sez. 5, n. 20093 del 31/10/2014, Bonetti, Rv. 263832; conf. Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267694). Deve ritenersi ormai acquisito, pertanto, che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione "assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso è soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione e, quindi, esposto alle misure ablatorie; diversamente opinando si finirebbe con attribuire un effetto "sanante" allo svolgimento di attività produttive di effetto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia, in palese dispregio dello scopo della norma. E' proprio dall'analisi strutturale dell'art. 12- quinques che può dedursi la congruità di tale fattispecie a fungere quale presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., dovendosi sottolineare l'esigenza di annettere alla struttura normativa una funzione di "reato ostacolo", in linea con la segnalata esigenza di impedire la accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni in capo ai soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, attraverso le più varie - e nella specie, normativamente innominate - condotte tese a scongiurare il rischio di misure di prevenzione patrimoniali (così sez. 2, n. 43144 del 10/8/2017, Micalusi, non mass., richiamata - al pari delle precedenti - dalla recente Sez. 2. n. 23233 del 27/4/2022, D'Alterio, anch'essa non massimata, che ha rilevato trattarsi di principi per loro natura estensibili alla ipotesi di autoriciclaggio, introdotta in epoca successiva ai fatti di cui alle pronunce prima richiamate; sul punto conf. Sez. 1, n. 44198 del 09/09/2021, non massinnata). Il percorso argomentativo del provvedimento impugnato risulta perfettamente coerente con tale maggioritario e condivisibile orientamento giurisprudenziale e, pertanto, deve ritenersi adeguatamente motivato il riconoscimento della gravità indiziaria in ordine ai delitti di autoriciclaggio contestati alla ricorrente con il rilievo che la stessa è solo apparente titolare delle quote sociali, e che queste ed i profitti delle società, proprio in virtù delle intestazioni fittizie oggetto di contestazione, appaiono essere stati sottratti alle misure ablatorie applicate, invece, ai danni di diverse altre società dei fratelli Sgromo poco dopo la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. A tal fine, il provvedimento impugnato (alle pagg. 23-29) ha rilevato che gli accertamenti bancari effettuati hanno evidenziato come la Cavaliere abbia ricevuto dai fratelli Sgromo e dalle loro società continui trasferimenti di denaro (a titolo di "prestito infruttifero" o simili), che venivano ricevuti sul conto corrente personale della predetta, che poi li riversava sui conti della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] a r.l. a titolo di apporti socio, con successivi costanti ulteriori trasferimenti di denaro da tali società ad altri soggetti a vario titolo riferibili ai fratelli Sgronno ([OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl.). Si tratta di movimentazioni, nella sostanza fittizie, volte al trasferimento in favore di società di interesse dei fratelli Sgromo, che senza vizi logici sono state riconosciute essere finalizzate ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza di tali somme, quantomeno perché derivanti dal reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.. Né alcun elemento consente di ritenere la condotta della Cavaliere inidonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme in parola per il sol fatto che la tracciabilità dei movimenti bancari ne ha consentito il disvelamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di autoriciclaggio, infatti, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, indipendentemente dagli accertamenti successivi, sicché il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), non determina di per sé una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407; conf. Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419). Come è stato correttamente rilevato, del resto, diversamente opinando dovrebbe ritenersi che l'art. 648-ter 1 cod. pen. prefiguri un'incriminazione impossibile. 4. Il terzo motivo di ricorso, inerente la truffa aggravata di cui al capo n. 10), è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, nell'analitica ricostruzione di cui alle pagg. da 29 a 32, ha descritto con precisione l'operazione attraverso la quale la società [OSCURATO:SOCIETA]., che si è già detto fare in realtà capo ai fratelli Sgromo, essendo la ricorrente solo apparente intestataria e semplice dipendente, è riuscita ad ottenere tramite la sua apparente titolare [OSCURATO:PERSONA], che ha specificamente speso tale qualità, un mutuo di euro 1.500.000,00 in danno di Invitalia, trattandosi di mutuo erogato da banca Progetto con garanzia prestata al 90% dal Fondo di cui alla legge 662/1996, in base alla normativa sulle provvidenze correlate all'emergenza pandemica, e con fideiussione specifica della Cavaliere di euro 1.900.000,00. Peraltro, l'ordinanza impugnata ha evidenziato (pag. 30) che nel carteggio relativo alla richiesta dell'agevolazione la Cavaliere asseriva di essere titolare effettivo dell'impresa richiedente, mentre non risultavano nell'assetto societario della [OSCURATO:SOCIETA]. nè [OSCURATO:PERSONA] nè [OSCURATO:PERSONA], le cui società erano soggette ad interdittiva antimafia, sicché solo gli artifici e raggiri integrati dalla falsa rappresentazione della realtà ha consentito di accedere al Fondo di garanzia in condizioni altrimenti precluse dalla normativa di riferimento (art. 13 del D.L. 23/2000, conv. in I. n. 40/2000). 5. Il motivo di ricorso con il quale si prospetta il vizio di motivazione in ordine alle specifiche argomentazioni difensive volte ad escludere l'aggravante di cui all'art. 416 bis .1 cod. pen. ed il difetto correlazione tra dispositivo e motivazione sul punto è inammissibile per difetto di interesse: il dispositivo del provvedimento impugnato, infatti, ha annullato "l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. elevata in relazione ai capi 1, 2 e 10 dell'editto accusatorio", sebbene nella motivazione tale pronuncia sia stata giustificata non già sulla base di un esame di argomentazioni difensive, bensì con l'apodittico assunto secondo cui "vi è una inscindibilità tra dispositivo e motivazione talché, in caso di divergenza (non specificata: n.d.e.) è doverosa una lettura integrale dell'intero provvedimento". Per quanto non sia di agevole lettura la motivazione posta alla base dell'annullamento dell'ordinanza genetica limitatamente alla contestazione di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., nessun interesse può essere riconosciuto al ricorrente ad una diversa motivazione del provvedimento impugnato. L'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale, infatti, va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento inidoneo a spiegare qualsiasi efficacia in altri procedimenti (Sez. 5, n. 2674 del 09/05/2000, Rv. 216546), tanto che, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Rv. 278936) 6. Il quinto motivo di ricorso è, invece, fondato e meritevole di accoglimento. Il percorso argomentativo con il quale il Tribunale del riesame ha ribadito la sussistenza di una elevato pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose, da parte della Cavaliere, e la necessità della misura detentiva domiciliare, infatti, non può essere ritenuto congruo ed adeguato a dare conto delle ragioni giustificatrici della misura adottata. Nell'esprimere nei confronti della ricorrente il severo giudizio di "una proclività e una professionalità a delinquere fuori dal comune", in primo luogo, il Tribunale del riesame non ha dato conto della presenza o meno di precedenti penali a carico della Cavaliere (che nel ricorso per cassazione viene indicata come "incensurata"), ed ha valorizzato, invece, "il fatto di non aver fornito, in sede di interrogatorio di garanzia, alcuna alternativa lettura delle molteplici fattispecie incriminatrici elevate ai propri danni", circostanza che, al più, può assumere rilievo nella valutazione della gravità del quadro indiziario, ma è per sua natura neutra sotto il profilo della valutazione della pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato, inoltre, ha valorizzato la "eterogeneità dei fatti di reato commessi, che offendono diversi beni giuridici", senza in alcun modo considerare, però, che si tratta di fatti di reato, per quanto di indubbia gravità, posti in essere in un unico contesto di collaborazioni con i fratelli Sgromo, né a tal proposito il Tribunale del riesame si è esplicitamente confrontato con le deduzioni difensive di cui alla memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen., con le quali la difesa aveva evidenziato l'intervenuto sequestro della società [OSCURATO:SOCIETA] e la conseguente revoca dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'assemblea dei soci convocata dall'amministratore giudiziario, circostanza astrattamente idonea ad incidere sul piano dell'attualità delle esigenze cautelari e, pertanto, da valutare nel caso concreto. Analogamente, in un provvedimento nel quale si è ripetutamente evidenziato come la Cavaliere si sarebbe limitata ad eseguire gli ordini ricevuti dai fratelli Sgromo, non si rinviene alcuna specificazione in ordine agli elementi dai quali è stata desunta una "professionalità" della predetta nell'esecuzione delle condotte criminose. Il Tribunale del riesame, pertanto, ha adeguatamente valorizzato la ripetitività delle operazioni di fittizia intestazione e di autoriciclaggio in relazione alle quali sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico della Cavaliere, così come la gravità dei fatti dovuta anche alla cooperazione con soggetti - quali i fratelli Sgromo - dei quali è stata congruamente illustrata la personalità e la professionalità a delinquere, ma non si è confrontato con tutti gli argomenti addotti dalla difesa, fondando gran parte del percorso argomentativo su mere asserzioni, talvolta anche incongrue quali quelle dinanzi evidenziate, né l'annullamento dell'ordinanza cautelare in ordine alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. consente di riconoscere alcuna presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro s