CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 29341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 giugno 2021 (dep. il 15 settembre 2021) la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] FAGIOLO avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2021 con la quale la Corte di assise di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere la declaratoria di nullità della sentenza con la quale il FAGIOLO era stato condannato all'ergastolo nonché la rideterminazione della pena a lui inflitta. 2. Con atto spedito il 10 gennaio 2022 (e pervenuto il 12 gennaio 2022) il difensore di [OSCURATO:PERSONA] FAGIOLO, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la riferita ordinanza resa dalla Settima Sezione penale, denunciando l'«errore di motivazione circa la rilevata violazione di legge penale» e dell'art. 6 Carta E.D.U. Il ricorrente: - ha assunto che la sentenza che ha condannato il FAGIOLO all'ergastolo (i cui estremi, per vero, non ha indicato) dovrebbe essere dichiarata nulla poiché i Giudici di merito non avrebbero «mai ascoltato il teste chiave e principale a favore del reo indicando dalla difesa del FAGIOLO» e, pertanto, sarebbe stato violato l'art. 6 cit.; - l'ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione sul punto e sarebbe così incorsa in un errore materiale. 3. Con atto pervenuto il 24 marzo 2022, il medesimo difensore ha presentato motivi aggiunti, con i quali ha riprodotto quanto già dedotto in ordine alla mancata escussione del «teste chiave», deducendo altresì l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, poiché esso non avrebbe motivato sulle «eccezioni difensive» relative all'art. 6 Carta E.D.U., ragion per cui sussisterebbe «un errore materiale e sostanziale della ordinanza impugnata». 4. Il ricorso è inammissibile per la dirimente ragione che è stato proposto da un difensore privo di procura speciale («è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.»: Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01). Invero, all'atto di impugnazione (come esposto, spedito a mezzo posta) non è compiegato alcunché né risulta altrimenti che il FAGIOLO abbia conferito la prescritta procura speciale all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che: - l'ordinanza resa dalla Sezione settima di questa Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso presentato nell'interesse del FAGIOLO, rilevando (oltre alla mancata indicazione degli estremi della decisione in forza della quale egli è stato condannato all'ergastolo) che con esso fossero state mosse censure in parte diverse rispetto a quelle indicate nel provvedimento di merito ed inerenti alla corretta applicazione della normativa in materia di estradizione e alla rideterminazione della pena perpetua in pena temporanea ed osservando che rispetto a esse la Corte di assise di Roma aveva rilevato l'erroneità del rimedio prescelto, ossia dell'incidente di esecuzione (l'ordinanza qui impugnata ha richiamato Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011 - dep. 2012 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251682 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01);- rispetto a tale argomentazione, alla luce del ricorso, non è dato comprendere: • non solo in cosa sarebbe consistito «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione» (i quali «consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inernendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»: così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); • ma, più a monte, neppure se nella specie l'impugnata decisione di questa Corte, come detto emessa su ricorso avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, abbia stabilizzato il giudicato, così determinando l'irrimediabilità del pregiudizio derivante da un errore di fatto, presupposto perché essa possa annoverarsi tra i provvedimento in relazione ai quali il condannato può proporre il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 - 01). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro