CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 agosto 2023
Cassazione n. 00659/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla segnalazione 9632/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –resistente– per la correzione dell’ordinanza n. 23400/2023 della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, II SEZIONE CIVILE depositata il 01/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., premettendo: - che con ordinanza n. 23400/2023 questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’esponente; -che, pendente il giudizio di legittimità, la Macchiaioli aveva avanzato istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettata dalla Corte d’appello di Milano; -che la Corte locale aveva rimesso la liquidazione delle spese della fase riguardante l’inibitoria al giudizio di legittimità; -che, nonostante esplicita richiesta nella memoria depositata nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., questa Corte aveva omesso di statuire sul punto; ha segnalato la necessità di sanare l’omissione liquidando le relative spese. Il Presidente ha dato conseguentemente impulso d’ufficio al procedimento correttivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato atto di rinuncia alla segnalazione. Non assume rilievo alcuno l’anzidetta rinuncia trattandosi di mera segnalazione e non di rituale istanza notificata alla controparte. Non sussistono le condizioni per disporre correzione d’ufficio. In particolare: (a) non è dato apprendere dalla motivazione dell’ordinanza n. 23400/2023 che la liquidazione delle spese riguardanti la chiesta inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in sede d’appello non sia stata contemplata dalla liquidazione onnicomprensiva effettuata; (b) non si tratterebbe, in ogni caso, di errore emendabile con la correzione, non emergendo una discrasia evidente tra motivazione e dispositivo. Di conseguenza, deve disporsi non luogo a provvedere. P.Q.M. dichiara non lu