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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16252/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 1985 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 febbraio 1979 avverso la sentenza n. 22/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 9 gennaio 2017 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 gennaio 2017 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo B) e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A), C) e D), perché estinti per prescrizione.

Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici del merito (per ciò che ancora rileva in questa sede), due uomini si erano presentati al bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] e avevano bevuto una birra, fermandosi vicino al cliente [OSCURATO:PERSONA]; dopo una mezz'ora, i due erano tornati accompagnati da un gruppo di 10 persone a bordo di motociclette e si erano diretti verso il Bontempi, il quale veniva aggredito con violenza e gli veniva sottratto il portafoglio, contenente la somma di euro 250,00.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato, pur non essendovi prova né della sottrazione del portafoglio da parte del medesimo né del dolo, richiesto dall'art. 628 cod. pen.; 2) erronea applicazione della legge per la mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen, non essendo il furto una conseguenza prevedibile di una condotta di violenza.

Nel caso di specie, i concorrenti nel reato volevano effettuare un'aggressione al componente della banda rivale ma non si erano prefigurati il furto del portafoglio; 3) erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione, per essere state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, pur non essendo la rapina grave, stante l'evoluzione dei fatti.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato, pur avendo la Corte territoriale espresso mere congetture sulla credibilità dei testi; 2) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata per la mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen..

La Corte territoriale non avrebbe indicato gli atti da cui ha desunto che tutti i testi avevano riferito della sottrazione del portafoglio mentre nelle denunce sarebbe stato solo [OSCURATO:PERSONA] a dire di essere stato rapinato del portafoglio nella colluttazione.

Inoltre, la Corte non avrebbe spiegato perché la rapina fosse stata prevedibile; 3) illogicità della motivazione per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sulla base del rilievo del tutto congetturale che non sarebbe stato risarcito il danno all'altra persona offesa, ossia [OSCURATO:PERSONA]; 4) illogicità della motivazione per essere stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, senza fare riferimento alla personalità del reo.

E' pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui sono stati svolti rilievi avverso il ritenuto riconoscimento degli imputati e il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.All'odierna udienza pubblica si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 I primi motivi di entrambi i ricorsi, relativi all'affermazione della responsabilità dei coimputati in ordine al delitto di rapina aggravato, non sono consentiti.

La Corte d'appello ha condiviso l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare sulla base delle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due delle quali (Omodei e Magri) avevano riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come due degli aggressori nel corso del giudizio abbreviato, nel rispetto delle forme previste dal codice di rito.

A riscontro dell'attendibilità di tale riconoscimento - secondo la Corte territoriale - vi era l'esito di quello informale, compiuto nell'immediatezza del fatto, allorquando i testi, anche il Bontempi, avevano riconosciuto gli imputati all'interno di un gruppo di persone.

La Corte del merito ha sottolineato che i tre testimoni erano stati concordi nel descrivere la sottrazione del portafoglio nel contesto dell'aggressione al Bontempi.

Tale sottrazione era avvenuta per mano di uno ma sotto gli occhi di tutti gli aggressori, i quali, anche dopo aver visto la sottrazione del portafoglio, avevano continuato nell'aggressione fisica al Bontempi, estendendola anche nei confronti di Omodei e Magri, accorsi in aiuto al primo.

La Corte d'appello ha precisato, inoltre, che, "nel momento in cui colui che ha sottratto il portafoglio si era impegnato nell'azione di strappo con forza, nessuno dei sodali, nemmeno gli imputati, si era fermato e così, continuando nell'aggressione, aveva dato un contributo anche materiale alla rapina, dato che aveva contribuito a superare la resistenza della vittima".

A fronte di siffatte argomentazioni le doglianze dei ricorrenti non sono consentite, essendo tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questa Corte di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato.

Secondo i ricorrenti, la sottrazione del portafoglio era una condotta ulteriore, non voluta dagli imputati né prevedibile, rispetto all'aggressione fisica del Bontempi, unico reato concordato previamente dai componenti del gruppo.

Giova ricordare che, in tema di concorso anomalo, questa Corte (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Rv. 257251) ha affermato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto, che ha voluto soltanto il reato meno grave, e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato, commesso dal concorrente, va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta.

Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, che ha rilevato che, in un contesto di un'aggressione da parte di un gruppo di una dozzina di giovani contro un singolo individuo, era del tutto prevedibile che si verificasse la sottrazione di denaro ovvero oggetti di valore della vittima.

Era stato attuato un contesto di assoluta prevaricazione nei confronti di un soggetto e, dunque, "come è ben possibile che l'azione violenta determini conseguenze fisiche anche eccedenti il progetto iniziale, così è prevedibile che la sopraffazione non si limiti all'incolumità fisica ma si estenda anche al patrimonio".

Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, avendo la Corte del merito argomentato la sussistenza, nel caso concreto, di una colpa in concreto in capo ai ricorrenti sulla base delle specifiche circostanze della fattispecie concreta, in cui la sottrazione del portafoglio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] rientrava nella ragionevole prevedibilità psichica di ciascun concorrente, inserendosi in una finalità di sopraffazione della vittima non solo fisica ma anche del patrimonio.

Peraltro, giova ricordare che la Corte d'appello ha ritenuto che tutti gli imputati avevano concorso nella rapina, atteso che, "nel momento in cui colui che ha sottratto il portafoglio si era impegnato nell'azione di strappo con forza, nessuno dei sodali, nemmeno gli imputati, si era fermato e così, continuando nell'aggressione, aveva dato un contributo anche materiale alla rapina, dato che aveva contribuito a superare la resistenza della vittima". 1.3 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno, è privo di specificità, a fronte delle considerazioni formulate dalla Corte d'appello in ordine al non avvenuto risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA]; considerazioni non contrastate da obiettivi elementi da parte del ricorrente. 1.4 Gli ultimi motivi di entrambi i ricorsi sono privi di specificità. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha condiviso il giudizio di equivalenza delle circostanze, formulato dal giudice di primo grado, "in considerazione della gravità in fatto e sanzionatoria dell'aggravante"delle più persone riunite.

Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).

2. I ricorsi sono quindi inammissibili e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 1985 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 febbraio 1979 avverso la sentenza n. 22/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 9 gennaio 2017 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 gennaio 2017 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo B) e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A), C) e D), perché estinti per prescrizione. Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici del merito (per ciò che ancora rileva in questa sede), due uomini si erano presentati al bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] e avevano bevuto una birra, fermandosi vicino al cliente [OSCURATO:PERSONA]; dopo una mezz'ora, i due erano tornati accompagnati da un gruppo di 10 persone a bordo di motociclette e si erano diretti verso il Bontempi, il quale veniva aggredito con violenza e gli veniva sottratto il portafoglio, contenente la somma di euro 250,00. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato, pur non essendovi prova né della sottrazione del portafoglio da parte del medesimo né del dolo, richiesto dall'art. 628 cod. pen.; 2) erronea applicazione della legge per la mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen, non essendo il furto una conseguenza prevedibile di una condotta di violenza. Nel caso di specie, i concorrenti nel reato volevano effettuare un'aggressione al componente della banda rivale ma non si erano prefigurati il furto del portafoglio; 3) erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione, per essere state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, pur non essendo la rapina grave, stante l'evoluzione dei fatti. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato, pur avendo la Corte territoriale espresso mere congetture sulla credibilità dei testi; 2) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata per la mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen.. La Corte territoriale non avrebbe indicato gli atti da cui ha desunto che tutti i testi avevano riferito della sottrazione del portafoglio mentre nelle denunce sarebbe stato solo [OSCURATO:PERSONA] a dire di essere stato rapinato del portafoglio nella colluttazione. Inoltre, la Corte non avrebbe spiegato perché la rapina fosse stata prevedibile; 3) illogicità della motivazione per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sulla base del rilievo del tutto congetturale che non sarebbe stato risarcito il danno all'altra persona offesa, ossia [OSCURATO:PERSONA]; 4) illogicità della motivazione per essere stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, senza fare riferimento alla personalità del reo. E' pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui sono stati svolti rilievi avverso il ritenuto riconoscimento degli imputati e il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.All'odierna udienza pubblica si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 I primi motivi di entrambi i ricorsi, relativi all'affermazione della responsabilità dei coimputati in ordine al delitto di rapina aggravato, non sono consentiti. La Corte d'appello ha condiviso l'affermazione di responsabilità, pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare sulla base delle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due delle quali (Omodei e Magri) avevano riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come due degli aggressori nel corso del giudizio abbreviato, nel rispetto delle forme previste dal codice di rito. A riscontro dell'attendibilità di tale riconoscimento - secondo la Corte territoriale - vi era l'esito di quello informale, compiuto nell'immediatezza del fatto, allorquando i testi, anche il Bontempi, avevano riconosciuto gli imputati all'interno di un gruppo di persone. La Corte del merito ha sottolineato che i tre testimoni erano stati concordi nel descrivere la sottrazione del portafoglio nel contesto dell'aggressione al Bontempi. Tale sottrazione era avvenuta per mano di uno ma sotto gli occhi di tutti gli aggressori, i quali, anche dopo aver visto la sottrazione del portafoglio, avevano continuato nell'aggressione fisica al Bontempi, estendendola anche nei confronti di Omodei e Magri, accorsi in aiuto al primo. La Corte d'appello ha precisato, inoltre, che, "nel momento in cui colui che ha sottratto il portafoglio si era impegnato nell'azione di strappo con forza, nessuno dei sodali, nemmeno gli imputati, si era fermato e così, continuando nell'aggressione, aveva dato un contributo anche materiale alla rapina, dato che aveva contribuito a superare la resistenza della vittima". A fronte di siffatte argomentazioni le doglianze dei ricorrenti non sono consentite, essendo tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questa Corte di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato. Secondo i ricorrenti, la sottrazione del portafoglio era una condotta ulteriore, non voluta dagli imputati né prevedibile, rispetto all'aggressione fisica del Bontempi, unico reato concordato previamente dai componenti del gruppo. Giova ricordare che, in tema di concorso anomalo, questa Corte (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Rv. 257251) ha affermato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto, che ha voluto soltanto il reato meno grave, e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato, commesso dal concorrente, va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, che ha rilevato che, in un contesto di un'aggressione da parte di un gruppo di una dozzina di giovani contro un singolo individuo, era del tutto prevedibile che si verificasse la sottrazione di denaro ovvero oggetti di valore della vittima. Era stato attuato un contesto di assoluta prevaricazione nei confronti di un soggetto e, dunque, "come è ben possibile che l'azione violenta determini conseguenze fisiche anche eccedenti il progetto iniziale, così è prevedibile che la sopraffazione non si limiti all'incolumità fisica ma si estenda anche al patrimonio". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, avendo la Corte del merito argomentato la sussistenza, nel caso concreto, di una colpa in concreto in capo ai ricorrenti sulla base delle specifiche circostanze della fattispecie concreta, in cui la sottrazione del portafoglio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] rientrava nella ragionevole prevedibilità psichica di ciascun concorrente, inserendosi in una finalità di sopraffazione della vittima non solo fisica ma anche del patrimonio. Peraltro, giova ricordare che la Corte d'appello ha ritenuto che tutti gli imputati avevano concorso nella rapina, atteso che, "nel momento in cui colui che ha sottratto il portafoglio si era impegnato nell'azione di strappo con forza, nessuno dei sodali, nemmeno gli imputati, si era fermato e così, continuando nell'aggressione, aveva dato un contributo anche materiale alla rapina, dato che aveva contribuito a superare la resistenza della vittima". 1.3 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno, è privo di specificità, a fronte delle considerazioni formulate dalla Corte d'appello in ordine al non avvenuto risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA]; considerazioni non contrastate da obiettivi elementi da parte del ricorrente. 1.4 Gli ultimi motivi di entrambi i ricorsi sono privi di specificità. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha condiviso il giudizio di equivalenza delle circostanze, formulato dal giudice di primo grado, "in considerazione della gravità in fatto e sanzionatoria dell'aggravante"delle più persone riunite. Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 2. I ricorsi sono quindi inammissibili e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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