CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 agosto 2026
Cassazione n. 24774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 429/2023 depositata il14/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 319/2017emesso dal Giudice di pace di Brindisi in favore del [OSCURATO:PERSONA] via Montebello n. 5-7 in Brindisi e notificato il 23.3.2017, il CondominioNumero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026Isadora, sito in Brindisi alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3/9/15, sostenne l’illegittimitàdell’ingiunzione in questione.Premesso che la sede sociale dell’opponente, insistente sul suolocatastalmente indicato alla particella 952 del foglio 53, rientravafisicamente nel suddetto [OSCURATO:PERSONA] con cui condividevaservizio idrico-fognario e strutture portanti, murature e lastrico,l’opponente dedusse la nullità della delibera assembleare del 3.10.2016 sucui risultava fondato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto approvatadall’assemblea dei soli condomini del [OSCURATO:PERSONA], rimarcandoche la stessa avesse introdotto, in assenza di voto unanime da parte ditutti i condomini, modifiche al criterio legale di ripartizione delle spesestabilito dall’art. 1123 c.c..Eccepì altresì la inopponibilità della suddetta delibera al CondominioIsadora, in quanto fondata su regolamento condominiale approvato dalCondominio Ildegarda e trascritto successivamente all’atto di acquisto daparte del [OSCURATO:PERSONA] della particella 952, su cui insisteva la sededi quest’ultimo.Instaurato il contraddittorio, si costituì il [OSCURATO:PERSONA] resistendoall’avversa opposizione e deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] opponente, la cuisala risultava inclusa all’interno del [OSCURATO:PERSONA], era tenuto alpagamento delle spese condominiali sostenute per la manutenzioneordinaria e straordinaria di parti e servizi comuni.Con sentenza n. 1777/2017, depositata il 7.9.2017, il Giudice di pace diBrindisi accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto,dichiarando inopponibile al [OSCURATO:PERSONA] il regolamento dicondominio, con le annesse tabelle millesimali, del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritto il 6.7.1977. Dichiarò per l’effetto nulla la deliberadel 3.10.2016, con riferimento alla quota di euro 1.606,01 posta a caricodel [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/20262. Con atto di appello notificato il 13.10.2017 il [OSCURATO:PERSONA] haproposto appello avverso la sentenza di primo grado e nel giudizio si ècostituito il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’impugnazione e,in via incidentale, la declaratoria di inopponibilità, nei suoi confronti, delregolamento condominiale e delle relative tabelle millesimali adottatiunilateralmente dal [OSCURATO:PERSONA], nonché la declaratoria di nullitàdella delibera condominiale del 3.10.2016 di ripartizione delle spese indifformità dai criteri di legge.Con sentenza n. 429/2023 pubblicata il 14.3.2023, il Tribunale di Brindisi,in funzione di giudice d’appello, ha rigettato l’appello principale e, inaccoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato l’inopponibilità alCondominio [OSCURATO:SOCIETA] del predetto regolamento condominiale con annessetabelle millesimali, nonché la nullità della richiamata delibera del3.10.2016 con riferimento alla quota di euro 1.606,01 posta a carico delCondominio [OSCURATO:SOCIETA].Per quanto qui rileva, il giudice d’appello ha disatteso l’eccezione digiudicato esterno, sulla base della seguente motivazione:«[…] si osserva che, come noto, l’autorità del giudicato sostanziale operasolo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, epresuppone appunto che il primo giudizio e quello successivo vi siaidentità di soggetti, “causa petendi” e “petitum” (cfr. Cass. n. 9043/2011).E’ quindi necessario che tra i due giudizi vi sia identità del dedottorapporto giuridico, come anche dell’oggetto sostanziale.Nel caso di specie appare evidente che il thema decidendum e l’oggettodella richiesta non è identico a quello dedotto nei precedenti che siassumono vincolanti. Nel presente procedimento, invero, si richiede ilpagamento di somme dovute a titolo di manutenzione ordinaria estraordinaria, diversamente dal dedotto procedimento n. 1706/14 GDPBrindisi, in cui veniva richiesto il pagamento delle quote ordinariecondominiali; nel procedimento n. 1706/14 veniva eccepita la carenza diNumero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026legittimazione passiva in capo al [OSCURATO:PERSONA] per mancatatitolarità di beni immobili posti all’interno del [OSCURATO:PERSONA] econseguentemente per la mancata qualità di condomino. Nel presenteprocedimento, invero, le eccezioni riguardano altresì la validità edopponibilità al [OSCURATO:PERSONA] del regolamento condominiale diCondominio Ildegarda e della conseguente delibera di ripartizione dellespese datata 3.10.2016, temi non affrontati nella sentenza n. 2421/2016a definizione del proc. N. 1706/14 e sui quali il Giudice di Pace di Brindisinon si è mai pronunciato. Pertanto non sussiste la necessaria identità disoggetti, petitum e causa petendi che costituisce il presupposto giuridicoper l’applicabilità del giudicato esterno e non sussiste vizio di omessapronuncia; ne consegue che il primo motivo non può essere accolto.»Sempre con riferimento alla pronuncia invocata dal [OSCURATO:PERSONA] sostegno della propria eccezione di giudicato esterno, la sentenzaimpugnata ha affermato che “il GDP di Brindisi, nella invocata sentenza n.2421/2016, pur riconoscendo che il vano della sede sociale di proprietàdel [OSCURATO:PERSONA] rientra nel [OSCURATO:PERSONA], e per i servizieffettivamente comuni (servizio idrico-fognario), e per le struttureportanti, murature e lastrico solare, auspicava un’intesa tra le parti, stantile condotte autonome di manutenzione, rilevate anche dal consulentenominato […], condotte che mal si conciliano con l’applicazione dellenorme ordinarie in materia condominiale relative alle spese generali intabella millesimale A, per cui tutti i proprietari-condomini sono tenuti apartecipare alla determinazione delle spese comuni e a contribuire inproporzione alle proprie quote”.Quanto alla inopponibilità al [OSCURATO:PERSONA] del regolamentocondominiale ed annesse tabelle millesimali del [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale ha rilevato che con il medesimo atto erano stati attribuiti alcunimillesimi al [OSCURATO:PERSONA] ad un anno dall’approvazione etrascrizione del regolamento condominiale di quest’ultimo, tant’è che negliNumero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026richiamato il regolamento del [OSCURATO:PERSONA].Quanto, inoltre, alla nullità della delibera del 3.10.2016, il giudiced’appello ha rilevato che la stessa risultava, sulla base dell’orientamentodella giurisprudenza di legittimità, nulla ed impugnabile senza limiti ditempo, in quanto aveva modificato il criterio legale di ripartizione dellespese ex art. 1123 c.c. senza il consenso unanime dei condomini,incidendo sui diritti individuali degli stessi e modificando, in particolare, “ilcomplessivo assetto di diritti ed obblighi in capo ai condomini [OSCURATO:SOCIETA],senza loro effettiva conoscenza e partecipazione”.3. Avverso la pronuncia del Tribunale il [OSCURATO:PERSONA] proponericorso sulla base di due motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che chiede in viapreliminare la riunione del presente procedimento a quello n. 28361/2022R.G. pendente tra le stesse parti e fissato per la medesima udienzacamerale.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con riferimento alla richiesta di riunione di cui sopra, rilevatapreliminarmente la chiara insussistenza dei presupposti di cui all’art. 335c.p.c., in assenza di impugnazioni avverso la medesima sentenza, la Cortenon ne ravvisa l’opportunità.2. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 633, 645 c.p.c., 2909c.c., e, conseguentemente, del principio del ne bis in idem, richiamandogiurisprudenza di legittimità in base alla quale «qualora due giudizi tra lestesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno diessi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamentocosì compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adNumero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il"petitum" del primo».Ad avviso del ricorrente, risulterebbe ormai definitivamente cristallizzatanell’ambito del giudicato relativo alla sentenza 2421/2016 la soluzionedella questione di fatto, relativa all’appartenenza strutturale dell’immobiledi proprietà del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] quale parteintegrante del terzo fabbricato di quest’ultimo, nonché delle questioni didiritto relative all’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di contribuire alpagamento delle spese condominiali deliberate ed approvatedall’assemblea dei condomini, in ottemperanza a quanto previsto dalregolamento di condominio Ildegarda e delle relative tabelle millesimali,ed altresì all’opponibilità dei predetti atti al condominio [OSCURATO:SOCIETA].3. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 345 c.p.c., nonchédegli artt. 2909, 2643 e 1137 c.c., per aver il giudice di appello rimesso indiscussione quanto già esaminato e deciso nel giudizio di cui alla sentenzan. 2421/2016 passata in giudicato, ovvero l’appartenenza al CondominioIldegarda dell’immobile di proprietà del condomino [OSCURATO:PERSONA],l’opponibilità al suddetto condomino del regolamento condominiale delCondominio Ildegarda, nonché la legittima attribuzione di millesimiall’immobile di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] da parte del predettoregolamento condominiale.Prospetta a riguardo che le predette situazioni di fatto e di dirittorisulterebbero accertate definitivamente con la suindicata sentenza n.2421/2016 del Giudice di pace e sarebbero, dunque, divenuteincontrovertibili.Numero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026Il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in ogni caso, con riferimento ad unospecifico passaggio della sentenza impugnata, che nel giudizio di meritonon è mai stata posta la questione della omessa convocazione deicondomini [OSCURATO:SOCIETA], circostanza oltretutto non corrispondente al vero, perquanto sarebbe emerso dalla “documentazione relativa alla provadell’invio della convocazione del 3\10\2016, e della delibera adottata”,regolarmente prodotta nel fascicolo del procedimento per ingiunzione.Quanto poi alla ritenuta inopponibilità del regolamento del CondominioIldegarda ai condomini [OSCURATO:SOCIETA], ad avviso del ricorrente il giudice diappello avrebbe dovuto verificare se la trascrizione nel lontano 1977 delregolamento Ildegarda avesse comportato la conoscenza del predetto attoda parte del condomino [OSCURATO:PERSONA], sulla base del dispostodell’art. 2643 c.c. e tenuto conto che l’atto in questione non era mai statoimpugnato da quest’ultimo.4. I due motivi, esaminabili congiuntamente attesa la stretta connessionetra loro esistenti, risultano fondati nei termini che si vanno ad esporre.Va rilevato preliminarmente che la sentenza n. 429/2023 qui impugnata,pur disattendendo l’eccezione di giudicato formulata dal CondominioIldegarda, ha dato atto che la pronuncia n. 2421/2016, invocata asostegno della predetta eccezione, ha affermato che “il vano della sedesociale di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] rientra nel CondominioIldegarda, e per i servizi effettivamente comuni (servizio idrico-fognario) eper le strutture portanti, murature e lastrici solari” (cfr. pag. 11 dellasentenza n. 429/2023 del giudice d’appello).Tanto rilevato, non è condivisibile la ricostruzione del Tribunale circal’insussistenza dei presupposti per l’invocazione nel caso di speciedell’autorità del giudicato sostanziale derivante dalla sentenza n.2421/2016, in relazione alla quale risulta incontestata tra le parti, oltreche documentata in atti mediante attestazione di cancelleria ex artt. 324Numero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., l’assenza di impugnazioni avverso lamedesima.Il recente orientamento di questa Corte, infatti (cfr. Sez. 6-2, n. 11600 del14/05/2018; Sez. 5, n. 16738 del 21/06/2019; Sez. 2, n. 37543 del22/12/2022; Sez. 3, n. 32370 del 21/11/2023; Sez. 5, n. 8291 del29/03/2025), è nel senso che, qualora due giudizi tra le stesse partifacciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi siastato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il"petitum" del primo.Quanto, poi al rilievo ed alla valutazione del giudicato in ogni stato e gradodel processo, questa Corte, con ormai costante giurisprudenza, ha chiaritoche nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari diquella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, non solo qualoraemerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, con cognizionepiena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alladiretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, medianteindagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentementedall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, ma nella stessaipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronunciadella sentenza impugnata.Tale orientamento, al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriorecontinuità, vale anche con riferimento all’ipotesi odierna, in cui il giudicatoesterno, già oggetto di specifica eccezione nel giudizio di merito,Numero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026costituisce oggetto di censura altrettanto specifica nell’ambito del giudiziodi legittimità.Applicando dunque i principi di cui sopra, alla fattispecie in esame, varilevato che, come specificamente dedotto nel presente ricorso e come inparte richiamato alla stessa pag. 11 della sentenza qui impugnata, la piùvolte citata sentenza n. 2421/2016 (cfr. primo allegato del ricorso)afferma espressamente a pag. 3 come il vano della sede sociale diproprietà del [OSCURATO:PERSONA] rientri nel [OSCURATO:PERSONA] “per iservizi effettivamente comuni (servizio idrico-fognario) e per le struttureportanti, murature e lastrico solare”.La richiamata pronuncia aggiunge che “detto vano fa parte del fabbricatoaccessorio di cui alla concessione edilizia del 7\10\1975 del condominioIldegarda (denominato terzo fabbricato nel regolamento condominiale delCondominio Ildegarda), anche se detto terzo fabbricato non è statointeramente realizzato su suolo di proprietà Ildegarda“, puntualizzandoche, sulla base di tale circostanza, “il regolamento di condominioIldegarda attribuì all’epoca (1977) 8,51 millesimi in Tabella A generale”.Nella medesima sentenza si fa anche riferimento all’espletamento in corsodi giudizio di una c.t.u., le cui conclusioni sono state condivise dal Giudice,in base alla quale sarebbero risultati giustificati i millesimi attribuiti alCondominio [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito delle tabelle millesimali annesse alregolamento del [OSCURATO:PERSONA].Se, dunque, il giudicato in questione comporta la definitivitàdell’accertamento circa la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dellaqualità di condomino del [OSCURATO:PERSONA] ed altresì la misura dellasua partecipazione alle spese disciplinate dalla Tabella A generale di cuisopra, la vincolatività per il [OSCURATO:PERSONA] del regolamento delCondominio Ildegarda, come anche delle annesse tabelle millesimali vaallora fondata sul disposto dal primo comma dell’art. 1138 c.c. in tema diNumero registro generale 11477/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 24774/2026Data pubblicazione 26/08/2026“ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascuncondomino”.5. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviato almedesimo Tribunale di Brindisi, in persona di un diverso Magistrato, chedovrà procedere a nuovo esame della vicenda, attenendosi alle indicazionidella presente decisione e facendo applicazione dei principi enunciati.Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaal Tribunale di Brindisi, in persona di diverso Magistrato, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 16 giugno 2026.Il Presidente