CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 1995
Cassazione n. 10371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1995 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2020, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per due diversi episodi di rapina aggravata e lesioni commessi rispettivamente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2) e [OSCURATO:PERSONA] (capi 3 e 4). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo che oggetto dell'impugnazione erano soltanto i capi 3 e 4 dell'imputazione; eccepisce la motivazione apparente in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, avendo i giudici di merito trascurato che era pacifica l'aggressione subita da Aur"Wi, ma che ciò che doveva essere accertata era l'effettiva partecipazione dell'imputato ai reati, e non avendo considerato che: 1)Aurili, per sua stessa ammissione, era rimasto sconvolto dall'evento ed aveva riportato esiti invalidanti a carattere permanente in punto di completo esercizio delle proprie facoltà cognitive e mnemoniche; 2) le versioni rese avevano palesato genericità nell'indicazione dello specifico coinvolgimento di Antonucci, imprecisione ed incostanza sulla descrizione della scena del crimine e dell'imputato, modifiche anche sostanziali del narrato inerente la scansione degli eventi nelle diverse sedi dichiarative; 3) discordanze sul "particolare schieramento degli offensori", da cui derivava che proprio Antonucci non apparteneva al gruppo di tre persone che, travisate ed armate di un bastone, venivano riprese mentre si avviavano verso la persona offesa. 1.2 Il difensore ribadisce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in punto di valutazioni dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva reso quattro versioni tra di loro divergenti su dettagli di estremo rilievo ai fini della verifica dell'effettiva partecipazione di Antonucci all'aggressione; aggiunge che dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza emergeva che il gruppo che aveva assalito Aurili era composto da tre persone, mentre Antenucci era stato inquadrato, in un frangente antecedente, mentre andava in direzione opposta e privo di travisamenti. 1.3 II difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata responsabilità di Antonucci, l'omessa confutazione delle risultanze e degli elementi di natura logica idonei a suffragare l'assunto difensivo della dissociazione del ricorrente e la violazione del principio del ragionevole dubbio: vi era contrasto tra quanto emerso oggettivamente (i movimenti del gruppo ripresi dalle telecamere negli attimi antecedenti l'aggressione con l'allontanamento solitario di Antonucci qualche minuto prima ed in direzione opposta rispetto al luogo dell'aggressione, al quale seguiva il rientro del gruppo compatto dei tre ) pretesi correi, travisati, verso il luogo dell'agguato) e quanto apoditticamente valorizzato dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali, che tuttavia ribadivano all'unisono la movimentazione aggregata degli offensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato soltanto relativamente al terzo motivo. 1.1 Relativamente ai motivi sulla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, si deve infatti rilevare che il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigorosq, rispetto a quellq, a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa. 1.2 E' invece fondata la censura relativa alla insufficienza della motivazione, contenuta nel terzo motivo di ricorso: la Corte di appello ha infatti basato la sentenza di conferma della condanna del ricorrente su presunzioni, osservando che, visto che la persona offesa Aurili e la madre avevano parlato di quattro persone, era inverosimile che una quarta persona si fosse unita al gruppo delle altre tre persone che erano state inquadrate dalle telecamere, ritenendo Antonucci non credibile in quanto aveva mentito in relazione alla prima rapina; trattasi di motivazione insufficiente per fondare un giudizio di responsabilità penale, posto che non considera che, come emerge dalla motivazione del Tribunale del riesame riportata nella sentenza della Corte di appello, i tre soggetti inizialmente in compagnia di Antonucci si dirigono in direzione opposta alla sua (alle ore 2.38.07); dalla sentenza impugnata non si evince, inoltre, dopo quanto tempo da quando Antonucci esce dall'inquadratura della telecamera sia avvenuta l'aggressione ai danni di Aurili e quale fosse la conformazione dei luoghi, in modo da poter stabilire se fosse possibile o meno che Antonucci avesse raggiunto gli altri tre soggetti per partecipare all'aggressione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà chiarire i punti sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso il 18/02/2022 Il consigliere