CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3055/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.cons.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia n. 2107 / 27 / 17 , depositata il 13 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi-Accordo di ristrutturazione omologato - Rinuncia.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 2107/27/17del 13/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2344 / 06 / 1 5 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti FER s.cons.p.a. ( poi in liquidazione, di seguito FER) nei confronti di tre avvis i di accertamento per IVA sulle accise conseguente alla cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e relativa agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011; 1.1. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE riconoscendo dovuta l’imposta, ma non anche le sanzioni e gli interessi in ragione dell’affidamento incolpevole della società contribuente; 2. avverso la sentenza di appello FER proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente depositava istanza di rinuncia al giudizio motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale; 1.1. in assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifestata carenza di interesse della ricorrente al la decisione della causa; 2. sussistono giusti motivi, in assenza di specifiche richieste delle parti in causa,per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese del presente gi