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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05408/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte dì Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Messina del 26/3/2004 per tentato omicidio commesso il 18/19/2002, della Corte di Assise di Appello di Messina del 12/7/2011 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al gennaio 2000 e della Corte di Appello di messina del 17/6/2021 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. peAtCommesso dall'anno 1997 con condotta perdurante; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente valutato quanto emerge dalle sentenze e considerato che le due associazioni e l'omicidio si inseriscono nel medesimo contesto spaziale e temporale, anche sovrapponendosi; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti -dai quali risulta che le due associazioni erano completamente diverse (una diretta da [OSCURATO:PERSONA] e l'altra da [OSCURATO:PERSONA]), che la partecipazione alle stesse è intervallata da un periodo di detenzione (tanto che nella sostanza deve ritenersi che il pactum sceleris sia distinto) e che l'omicidio è scaturito da una decisione non specificamente prevedibile- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 28n375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01; Sez. i, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte dì Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Messina del 26/3/2004 per tentato omicidio commesso il 18/19/2002, della Corte di Assise di Appello di Messina del 12/7/2011 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al gennaio 2000 e della Corte di Appello di messina del 17/6/2021 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. peAtCommesso dall'anno 1997 con condotta perdurante; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente valutato quanto emerge dalle sentenze e considerato che le due associazioni e l'omicidio si inseriscono nel medesimo contesto spaziale e temporale, anche sovrapponendosi; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti -dai quali risulta che le due associazioni erano completamente diverse (una diretta da [OSCURATO:PERSONA] e l'altra da [OSCURATO:PERSONA]), che la partecipazione alle stesse è intervallata da un periodo di detenzione (tanto che nella sostanza deve ritenersi che il pactum sceleris sia distinto) e che l'omicidio è scaturito da una decisione non specificamente prevedibile- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 28n375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01; Sez. i, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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