CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2025 il Tribunale di Napoli, provvedendo sulle richieste di riesame presentate dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], incorporata nella S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 22 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Napoli, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo a fine di confisca del profitto del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, sia in via diretta nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] sia per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione la richiesta presentata nell'interesse della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per essere tale società estinta, e ha rigettato la richiesta proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 12-bis d.lgs n. 74 del 2000, come modificato dall'art. 1 d.lgs. n. 87 del 2024, nonché degli artt. 125 e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Dopo aver premesso che con la richiesta di riesame era stata censurata solamente l'affermazione della sussistenza del pericolo nel ritardo, si evidenzia, anzitutto, che la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la cui richiesta di riesame era stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione in quanto estinta, si era fusa per incorporazione nella S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la quale, quindi, era subentrata, ex art. 2504- bis cod. civ., in tutti i rapporti attivi e passivi riferibili alla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], compresi i debiti nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA], come peraltro espressamente previsto nell'atto di fusione. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era, infatti, stata notificata la cartella di pagamento di euro 7.408.627,38 relativa al debito iva per l'anno 2022 della suddetta S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della avvenuta fusione per incorporazione. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], ancor prima della notificazione del decreto di sequestro, aveva quindi chiesto e ottenuto, nel giugno 2025, di poter pagare ratealmente il debito iva relativo all'anno 2022 e anche un ulteriore debito tributario, per un ammontare complessivo di oltre 12 milioni di euro, cui detta società stava provvedendo regolarmente, come dimostrato dai pagamenti sinora effettuati per complessivi 559.824,34 euro. Avrebbe, dunque, dovuto essere applicato quanto attualmente previsto dall'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui il sequestro dei beni finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante 2rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. Proprio con riferimento a tale previsione la difesa aveva documentato l'avvio della procedura di pagamento rateale da parte della contribuente [OSCURATO:PERSONA] e la regolarità dei relativi pagamenti, dimostrando anche l'assenza di pericolo di dispersione della garanzie patrimoniali necessarie per il soddisfacimento del debito erariale, producendo l'ultimo bilancio e gli estratti conto riferibili alla società, dai quali si ricava una condizione di assoluta solidità finanziaria e patrimoniale, la continuità produttiva e, quindi, la concreta capacità di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale, investito della richiesta di riesame, aveva, però, giudicato irrilevante la rateizzazione del debito da parte della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per non essere la stessa la destinataria del provvedimento di sequestro, omettendo di considerare l'incorporazione della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che la cartella di pagamento del debito tributario in relazione al quale era stato disposto il sequestro era stata notificata proprio alla [OSCURATO:SOCIETA] medesimo Tribunale aveva, inoltre, giudicato irrilevante detta ammissione alla rateizzazione del pagamento del debito tributario, facendo, però, riferimento al testo previgente dell'art. 12-bis citato, secondo cui «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta», in quanto il testo attuale della disposizione non consente di disporre il sequestro in pendenza di un piano di pagamento rateale o di procedure conciliative volte al pagamento del debito. Anche l'affermazione della sussistenza del pericolo nel ritardo sarebbe frutto di una errata considerazione delle risultanze documentali, sia di quelle relative alla situazione patrimoniale e finanziaria della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], unica debitrice d'imposta, il cui amministratore, in continuità con la società incorporata, ne aveva proseguito l'attività facendo assumere alla incorporante i debiti verso l'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], sia di quelle dimostrative della situazione patrimoniale personale dell'amministratore di entrambe le società. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale la previsione del secondo comma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca, in via diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la misura può comunque essere adottata nonostante 3l'accordo rateale intervenuto, sebbene essa non sia eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito. 4. Con memoria del 20 febbraio 2026 il ricorrente, nel replicare alle richieste del Procuratore Generale, ha sottolineato la rilevanza del piano di pagamento rateale esistente e anche del suo regolare adempimento, contrariamente a quanto ritenuto sia dal Tribunale sia dal Procuratore Generale, che avevano fatto riferimento a un orientamento interpretativo risalente al precedente testo della disposizione che impone la confisca del profitto dei reati tributari anche in presenza di un piano rateale di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'esclusione da parte del Tribunale della rilevanza della rateizzazione, da parte della incorporante S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], del debito tributario originariamente gravante sulla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], sia a causa della estinzione, a seguito della fusione per incorporazione, di tale società, sia in considerazione della non ostatività di tale rateizzazione alla adozione del sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato contestato al suo amministratore, non tiene conto degli effetti sostanziali della fusione per incorporazione e del testo attualmente vigente dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo un ribadito, ma ormai superato, indirizzo delle Sezioni Unite Civili «... la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata ... risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo» (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 2637 del 8/02/2006, Rv. 586134 - 01). Secondo un più recente indirizzo, frutto di un ripensamento del precedente da parte delle Sezioni Unite Civili, la fusione per incorporazione «estingue la società incorporata» (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 21970 del 30/07/2021, Rv. 661864 - 01), dando cioè luogo a un fenomeno (non evolutivo-modificativo, ma, appunto) estintivo-successorio. In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504-bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), alla società incorporante sono dunque trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata, compresi quelli tributari, e la incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata (Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 14177 del 24/05/2019, Rv. 654121 - 01), essendole subentrata a titolo di successione universale (Cass. Civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 47591 del 23/03/2017, Rv. 643488 - 01; v. anche, quanto alla legittimazione della incorporante, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 20611 del 27/06/2022, Rv. 665120 - 01). Tali principi sono stati condivisi e ribaditi anche dalla giurisprudenza penale, che ha affermato che «... la società incorporante succede nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti alla fusione ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ.» (Sez. 1, n. 2363 del 21/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285725 - 02; v. anche, in senso analogo, Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273072 - 01). 3. Nel caso in esame la successione nella obbligazione tributaria da parte della società incorporante S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], essendo ormai estinta a seguito della fusione per incorporazione la originaria debitrice, ossia la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], determina, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, la rilevanza della rateizzazione del debito tributario alla quale è addivenuta la suddetta società incorporante, sia perché essa incide sull'ammontare del profitto sequestrabile a fine di confisca, sia perché influenza, secondo quanto ora disposto dall'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, la stessa adottabilità del provvedimento di sequestro. Nell'ordinanza impugnata si dà atto sia della suddetta fusione per incorporazione, sia della rateizzazione del debito tributario da parte della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], senza, però, trarne le necessarie conseguenze sia in ordine alla determinazione del profitto da assoggettare a confisca, stante il pagamento rateale in corso di tale debito; sia a quanto alla verifica del pericolo nel ritardo, da compiere con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'indagato; sia a proposito della stessa adottabilità del sequestro preventivo a fine di confisca. Tale misura, infatti, come sottolineato nel ricorso e nella memoria depositata dal ricorrente, non può ora, secondo quanto attualmente stabilito dall'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, essere disposta se sia in corso il pagamento, anche rateale/ del debito tributario, anche a seguito di procedure, conciliative o di accertamento con adesione, «salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato». Ne consegue che per poter confermare il provvedimento di sequestro occorrerà verificare la regolarità dei pagamenti del piano rateale concluso dalla attuale debitrice, ossia la suddetta S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], anche nella prospettiva della loro incidenza sull'ammontare del profitto del reato, e anche il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale generica di tale obbligazione secondo i criteri ora stabiliti dalla disposizione citata. 54. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo esame della richiesta di riesame presentata dal ricorrente, da compiere tenendo conto della rateizzazione del debito tributario e verificando la sussistenza del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale di tale debito secondo quanto ora stabilito dall'art. 12-bis, comma 2, d.igs. n. 74 del 2000. P.Q.M. Annulla l'ordinanza imp P.Q.M