CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 18942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17869/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI , N. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA],n. 221/2020 , comunic at o i l 22/05/2020 , R.G.N. 1720/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con decreto del 22 maggio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che, con ordinanza 24 luglio 2019 n. 20034, aveva annullato il precedente decreto dello stesso Tribunale, di rigetto dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha ammesso il lavoratore per l’ulteriore credito (oltre a quello di € 9.440,68, già ammesso in sede di verifica) di € 6.178,76, pure in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre interessi ex legefallimentare: di cui € 707,82 per residuo di T.f.r. da trasferire al fondo complementare; € 1.150,00 per premio di produzione relativo all’annata 2007/08; € 4.320,94 per “indennità di lavori nocivi”; 2. in particolare, per quanto ancora rileva, esso ha escluso la differenza della “indennità di lavori nocivi” (insinuata per il complessivo importo di € 7.103,71) , riconosciuta nel limite suindicato, in base alla “relazione peritale versata in atti dall’opponente … sulla applicazione della percentuale del 10% sugli importi relativi alla paga base a decorrere dal gennaio 2005”; 3. con atto notificato il 22 giugno 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;il Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma c.p.c., per inosservanza del vincolo posto dall’ordinanza di legittimità rescindente – relativo al principio, a riguardo dell’indennità di lavori nocivi, una volta incontestata la qualifica del lavoratore di “operaio resinatore” (pertanto prestatore di un’attività di natura “nociva e pericolosa”), di spettanza dell’onere probatorio al datore di lavoro (e non già al lavoratore) dei fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria (giorni e orari di prestazione lavorativa in assenza del fattore di rischio) – da parte del giudice di rinvio, per avere limitato il riconoscimento dell’indennità dal gennaio 2005, in base alle emergenze delle buste paga, anziché per l’intero periodo lavorativo (e quindi anche perquello da giugno 2004 a dicembre 2004), così come richiesto, in base alla relazione peritale prodotta. Il medesimo ricorrente ha in subordine richiesto, qualora sia invece ritenuta corretta detta esclusione, la correzione di errore materiale, per la liquidazione dell’indennità in misura di € 4.320,94, anziché di € 6.355,50, come determinata dalla relazione peritale di parte, assunta dal Tribunale a base del proprio ragionamento decisorio, con l’ammissione allo stato passivo del Fallimento per l’ulteriore somma, a tale titolo di € 2.034,56 (primo motivo); 2. esso è parzialmente fondato; 3. l’ordinanza di questa Corte 3 aprile 2019 n. 20034, in accoglimento del quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 5 maggio 2017, ha annullato “la pronuncia che ha individuato come soccombente, in relazione alla domanda di riconoscimento dell' «indennità per lavori nocivi», il lavoratore «per non aver fornito prova dei giorni e delle ore in cui sarebbe avvenuta la prestazione di tali lavori nocivi e pericolosi»”, per la violazione del“la regola processuale di cui all'art. 2697 cod.civ.; invero, seguendo l'iter motivazionale del provvedimento impugnato, accertata, per non essere in contestazione, la qualifica di «operaio resinatore» del lavoratore e la natura «nociva e pericolosa» della relativa prestazione (cfr., pag. 7, 3° cpv., decreto impugnato), presupposto dell'indennità richiesta, avrebbe dovuto il Tribunale porre a carico della Curatela la deduzione -e quindi la prova -, quali fatti estintivi e/o modificativi della pretesa, degli orari e dei giorni in cui la prestazione fosse stata resa in assenza del fattore di rischio, dovendo, diversamente, presumere la «nocività» dell'attività per l'intera durata dell'orario di lavoro, in quanto corrispondente alla riconosciuta qualifica” (così in motivazione, al p.to 8.1.);3.1. in adempimento dell’obbligo di uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (Cass. 23 luglio 2010, n. 17353; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20981; Cass. 24 luglio 2018, n. 19594), il giudice di rinvio ha compiuto l’accertamento in fatto demandato dalla sentenza rescindente, sulla base degli elementi scrutinati deponenti nel senso dello svolgimento dal lavoratore della mansione di resinatore da gennaio 2005 (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 5 del decreto), al di là del suo formale riconoscimento in busta paga (da gennaio 2008): così come già da questa Corte ritenuto in recente precedente esattamente in termini (Cass. 11 maggio 2022, n. 14901); sicché, per questa parte il motivo è infondato; 3.2. tuttavia, il credito è stato ammesso a tale titolo in misura di € 4.320,94, anziché di € 6.355,50 secondo la relazione peritale di parte, assunta dal Tribunale a base del proprio ragionamento decisorio: e ciò, per un evidente errore materiale, qual è l’errore di calcolo (Cass. 15 gennaio 2013, n. 795; Cass. 31 gennaio 2018, n. 2399), degli importi annotati nell’ultima colonna degli specchietti ripresi da detta relazione di parte, in cui è incorso il giudice di rinvio. Sicché, esso può, e pertanto deve, essere corretto con l’ammissione allo stato passivo del Fallimento per l’ulteriore somma di € 2.034,56, sempre a titolo di “indennità di lavori nocivi”; 3.3. infatti, l’errore non può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 ss. c.p.c. davanti al giudice a quoe non ri corribile in cassazione (Cass. 7 ottobre 2005, n. 19639; Cass. 15 maggio 2009, n. 11333; Cass. s.u. 21 giugno 2018, n. 16415), dovendo invece essere vagliato dal giudice di legittimità, per essere l'errore materiale di liquidazione stato denunciato col ricorso per cassazione fondato anche su altri motivi (che nulla hanno a che fare con esso), in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111, secondo comma Cost., non arrecando il provvedimento sul motivo, né la correzione materiale alcuna lesione al diritto di difesa della controparte, per la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti (Cass. 13 novembre 2018, n. 29029, in motivazione, sub p.ti 3.3.1 e 3.3.2: in specifico riferimento dell’accoglimento del motivo investito anche da correzione di errore materiale); 4. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma in relazione all’art. 91 c.p.c., per erronea compensazione delle spese del giudizio di rinvio sul presupposto dell’accoglimento parziale della domanda, non integrante reciproca soccombenza, né gravi ed eccezionali ragioni neppure specificate (secondo motivo); 5. esso è infondato; 6. in tema di spese di lite, lareciproca soccombenza va r avvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità diaccoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti (ma non anche in caso di accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo), sicché essa può giustificarne la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, secondo comma c.p.c. (Cass. s.u. 31 ottobre 2022, n. 32061); 6.1. nel caso di specie, avendo il giudice di rinvio ammesso il lavoratore allo stato passivo del Fallimento per il credito di € 4.320,94, ancorché da correggere in € 6.355,50 (ulteriore rispetto a quello già ammesso in sede di verifica € 9.440,68) e quindi complessivamente di € 15.251,45, al cospetto di una domanda di insinuazione ad esso di € 24.488,68, articolata in più capi (come indicato al p.to B di pg. 2 del ricorso), sussiste l’ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, giustificante la disposta compensazione delle spese processuali; 7. il ricorrente deduce infine nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia del giudice di rinvio sulle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo, oggetto di domanda espressa nel giudizio di rinvio, da porre a carico del Fallimento per l’annullamento del decreto ad esso relativo (terzo motivo); 8. esso è fondato; 9. il ricorrente ha specificamente indicato (all’ultimo capoverso di pg. 20 del ricorso e relativa nota) di avere richiesto, in sede di rinvio, la liquidazione delle spese anche del giudizio di opposizione allo stato passivo, in merito alle quali, avendo il Tribunale esplicitamente argomentato la statuizione di compensazione delle spese per il giudizio di rinvio e di Cassazione (ultimo alinea della motivazione, pg. 6 decreto), il giudice di rinvio non ha pronunciato. Ricorre pertanto il vizio denunciato, nella sussistenza dei presupposti di violazione del principio di corrispondenza tra chiestopronunciato (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; 16 luglio 2018, n. 18797; Cass. 13 gennaio 2022, n. 933): dovendo essere ribadito il principio, fissato dall'art. 336, primo comma c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) e comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite (Cass. 3 ottobre 1995, n. 10378; Cass. 8 settembre 2003, n. 13104; Cass. 3 ottobre2005, n. 19305; Cass. 8 giugno 2007, n. 13428), procedendo pertanto alla determinazione delle spese relative al giudizio di appello (qui di opposizione allo stato passivo). 10. pertanto il terzo motivo di ricorso deve essere accolto ed il primo parzialmente, limitatamente alla correzione dell’errore materiale, rigettati gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi così come accolti e, decidendo nel merito, dispone in ordine a detta correzione come in dispositivo. L’esito complessivo del giudizio ed il suo esito finale giustificano, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, la compensazione tra le stesse delle spese dell’intero processo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il terzo motivo di ricorso ed il primo parzialmente, rigettati gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi così come accolti e, decidendo nel merito, dispone che all’ultimo alinea del primo capoverso e al primo alinea dell’ultimo capoverso di pg. 5 del decreto, dove si legge “euro 4.320,94” si legga “euro 6.355,50”, al secondo alinea del primo capoverso