Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12637/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1190-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4801/20/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 01190 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- #, Rg 1190/2018 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello del contribuente su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2014, col quale l'Ufficio ha confermato la categoria catastale C/1 per immobile sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 153, piano terra, rettificando la classe (da 8 dichiarata con DOCFA dal contribuente a seguito della diversa distribuzione di spazi interni di tre immobili, poi accorpati, a 13), con conseguente maggiore rendita catastale.

La CTR, preso atto che la classe 13 attribuita dall'Ufficio risultava inferiore a quella già conferita a due dei tre cespiti originari; che l'unificazione dei vani ha comportato un miglioramento e una maggiore fruibilità delle tre originarie unità più piccole; che altri subalterni della medesima particella sono censiti in classe superiore (classe 15); che nell'intera zona censuaria VIC la classe varia da 13 a 15, ha confermato l'operato dell'Ufficio, tenendo conto altresì della comparazione con altre unità collocate nello stesso contesto immobiliare.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo sinteticamente che "l'accorpamento di più u. i. u. è ottima ragione per elevare la classe".

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. omessa insufficiente motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere tenuto conto di due sentenze depositate unitamente alle note difensive dalle quali si evinceva che non la classe 15 ma la classe 8 era stata attribuita ai subalterni 8,9,10 che hanno dato origine al subalterno 21 e 11 e 12 della particella 119.

2. Il motivo è inammissibile.

Come la Corte ha statuito, con risalente orientamento, il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Con specifico riferimento al vizio dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. vanno richiamati i principi consolidati secondo cui (Cass.27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze di causa, non può limitarsi a censure di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, i documenti ritenuti erroneamente disattesi, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. 2.2.«L'art. 360, 10 comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».

Nella fattispecie, le sentenze indicate in ricorso, asseritamente non prese in considerazione dalla CTR, riguardavano i singoli cespiti, poi riuniti nella part. 21: la CTR ha motivato la corretta assegnazione della classe da parte dell'Ufficio su una serie di argomentazioni, fra cui l'unificazione dei vani, che ha comportato "un miglioramento e una maggiore fruibilità delle tre originarie unità più piccole": ciò toglie rilevanza al mancato espresso esame delle indicate sentenze.

Peraltro non costituisce autonoma ratio decidendi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui va tenuto conto altresì della comparazione con altre unità collocate nello stesso contesto immobiliare, costituendo tale affermazione solo un rafforzamento della motivazione della sentenza, fondata su diversi elementi (che altri subalterni della medesima particella risultavano censiti in classe superiore (classe 15); che nell'intera zona censuaria VIC la classe varia da 13 a 15), preso atto della comparazione con altre unità collocate nello stesso contesto immobiliare, per cui il fatto omesso non presenta i caratteri della decisività, come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra riportati.

Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1190-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4801/20/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 01190 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- #, Rg 1190/2018 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello del contribuente su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2014, col quale l'Ufficio ha confermato la categoria catastale C/1 per immobile sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 153, piano terra, rettificando la classe (da 8 dichiarata con DOCFA dal contribuente a seguito della diversa distribuzione di spazi interni di tre immobili, poi accorpati, a 13), con conseguente maggiore rendita catastale. La CTR, preso atto che la classe 13 attribuita dall'Ufficio risultava inferiore a quella già conferita a due dei tre cespiti originari; che l'unificazione dei vani ha comportato un miglioramento e una maggiore fruibilità delle tre originarie unità più piccole; che altri subalterni della medesima particella sono censiti in classe superiore (classe 15); che nell'intera zona censuaria VIC la classe varia da 13 a 15, ha confermato l'operato dell'Ufficio, tenendo conto altresì della comparazione con altre unità collocate nello stesso contesto immobiliare. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo sinteticamente che "l'accorpamento di più u. i. u. è ottima ragione per elevare la classe". Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. omessa insufficiente motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere tenuto conto di due sentenze depositate unitamente alle note difensive dalle quali si evinceva che non la classe 15 ma la classe 8 era stata attribuita ai subalterni 8,9,10 che hanno dato origine al subalterno 21 e 11 e 12 della particella 119. 2. Il motivo è inammissibile. Come la Corte ha statuito, con risalente orientamento, il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Con specifico riferimento al vizio dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. vanno richiamati i principi consolidati secondo cui (Cass.27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze di causa, non può limitarsi a censure di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, i documenti ritenuti erroneamente disattesi, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. 2.2.«L'art. 360, 10 comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». Nella fattispecie, le sentenze indicate in ricorso, asseritamente non prese in considerazione dalla CTR, riguardavano i singoli cespiti, poi riuniti nella part. 21: la CTR ha motivato la corretta assegnazione della classe da parte dell'Ufficio su una serie di argomentazioni, fra cui l'unificazione dei vani, che ha comportato "un miglioramento e una maggiore fruibilità delle tre originarie unità più piccole": ciò toglie rilevanza al mancato espresso esame delle indicate sentenze. Peraltro non costituisce autonoma ratio decidendi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui va tenuto conto altresì della comparazione con altre unità collocate nello stesso contesto immobiliare, costituendo tale affermazione solo un rafforzamento della motivazione della sentenza, fondata su diversi elementi (che altri subalterni della medesima particella risultavano censiti in classe superiore (classe 15); che nell'intera zona censuaria VIC la classe varia da 13 a 15), preso atto della comparazione con altre unità collocate nello stesso contesto immobiliare, per cui il fatto omesso non presenta i caratteri della decisività, come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra riportati. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr
Sentenza Cassazione n. 12637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris