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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 30186/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28025/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Claudio SCARPATI, nella qualità di chiamati all'eredità del de cuius [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA]Aragona e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Sinvessa n. 15; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale unita al controricorso, domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 50; - controricorrente - contro 5q- CC 10.05.22 n.R.G. 28025/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1741 del 2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, _ depositata il 27/03/2019, notificata in via telematica il 17 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Napoli e ha condannato gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di lite del grado di appello.

Il Tribunale di Napoli con la sentenza appellata -riuniti i separati atti di opposizione proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 963.748,00 emesso dal Tribunale della stessa città dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui veniva loro ingiunto il pagamento in solido del medesimo, quali confideiussori del debito garantito della società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) - aveva rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e .. condannando gli opponenti a rifondere le spese del primo grado alla opposta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, Salvatore SCARPATI e Claudio SCARPATI, nella qualità di chiamati all'eredità del de cuius Giuseppe SCARPATI.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] . [OSCURATO:SOCIETA] n.R.G. 28025/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi intimati non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La parte ricorrente lamenta con il primo motivo la "Violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp att. in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c. per motivazione falsa e apparente" ed in particolare contesta l' "inconferenza" della motivazione addotta dalla Corte di appello in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione del credito azionato per decorrenza del termine decennale, nonché "l'assoluta mancanza nell'impianto motivo della decisione dei giudici di merito di qualsivoglia riferimento alla sussistenza di eventuali elementi discrasici idonei a diversamente qualificare il rapporto, ... la qualificazione dello stesso in termini di fideiussione" da cui far discendere una serie di corollari quali il carattere solidale dell'obbligazione e l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione promossa nei confronti del debitore, risultando sostanzialmente immotivata.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la "Violazione e • falsa applicazione degli artt.2934, 1936, 1944, 1292, 1310 c. c. in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione, inoltre, degli artt. 1362, 1363, 1367 (in correlazione con l'art. 1904) e 1369 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c"in quanto i giudici di merito avrebbero fatto "cattivo governo delle richiamate disposizioni in tema di interpretazione del contratto", anche alla luce dei canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; e senza l'esame delle pattuizioni negoziali hanno quindi ritenuto il contratto sussumibile nella categoria della fideiussione laddove nella specie trattasi di contratto autonomo di garanzia.

CC 10.05.22 n.R.G. 28025/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Annbrosi

3. I due motivi di ricorso, così come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, in ragione della intrinseca connessione che li avvince possono essere scrutinati assieme e sono entrambi inammissibili.

3.1. Va anzitutto osservato che la parte ricorrente ha chiesto di riqualificare la garanzia prestata dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come contratto autonomo di garanzia soltanto in sede di gravame.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che «la fideiussione come da loro rilasciata non è qualificabile come contratto autonomo di garanzia apparendo corretta la qualificazione fattane dal Tribunale» (sentenza impugnata pag. 9).

Risulta altresì nel caso in esame che, sin dal procedimento monitorio, gli opponenti e dunque anche il dante causa degli odierni ricorrenti, non avevano posto in discussione la natura fideiussoria della garanzia prestata (cfr. sentenza impugnata, nello svolgimento del processo, pag.2).

3.2. In secondo luogo, ad onta della loro formale intestazione, entrambi i motivi si riferiscono a profili di fatto e viene richiesta una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello.

Quest'ultima ha correttamente affermato «l'applicabilità della disposizione prevista per le obbligazioni in solido di cui all'art. 1310 c.c. per la quale l'atto interruttivo contro uno dei debitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori» rispondendo a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, di recente, riaffermato da questa Corte che nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale 3 CC 10.05.22 n.R.G. 28025/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass. Sez.

U 27/04/2022 n. 13143).

Del pari ha correttamente ritenuto che l'atto interruttivo, nella specie, ravvisato coincidente con l'atto di insinuazione al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. avesse efficacia nei confronti dei fideiussori del fallito (amministratori e soci della IGLA) (cfr. già Cass. Sez. 1 29/01/1979, n. 634; Cass. Sez. 1, Sentenza 19/06/1981 n. 4014).

Pertanto, ha concluso «che il Tribunale ha fatto buon governo dei principi giuridici applicabili allorquando ha escluso anche verso i fideiussori opponenti la maturazione della prescrizione, rigettando la relativa eccezione».

La valutazione compiuta dalla Corte territoriale non può dunque essere rimessa in discussione in sede di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 4 CC 10.05.22 n.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28025/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Claudio SCARPATI, nella qualità di chiamati all'eredità del de cuius [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA]Aragona e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Sinvessa n. 15; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale unita al controricorso, domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 50; - controricorrente - contro 5q- CC 10.05.22 n.R.G. 28025/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1741 del 2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, _ depositata il 27/03/2019, notificata in via telematica il 17 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Napoli e ha condannato gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di lite del grado di appello. Il Tribunale di Napoli con la sentenza appellata -riuniti i separati atti di opposizione proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 963.748,00 emesso dal Tribunale della stessa città dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui veniva loro ingiunto il pagamento in solido del medesimo, quali confideiussori del debito garantito della società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) - aveva rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e .. condannando gli opponenti a rifondere le spese del primo grado alla opposta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, Salvatore SCARPATI e Claudio SCARPATI, nella qualità di chiamati all'eredità del de cuius Giuseppe SCARPATI. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] . [OSCURATO:SOCIETA] n.R.G. 28025/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi intimati non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte ricorrente lamenta con il primo motivo la "Violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp att. in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c. per motivazione falsa e apparente" ed in particolare contesta l' "inconferenza" della motivazione addotta dalla Corte di appello in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione del credito azionato per decorrenza del termine decennale, nonché "l'assoluta mancanza nell'impianto motivo della decisione dei giudici di merito di qualsivoglia riferimento alla sussistenza di eventuali elementi discrasici idonei a diversamente qualificare il rapporto, ... la qualificazione dello stesso in termini di fideiussione" da cui far discendere una serie di corollari quali il carattere solidale dell'obbligazione e l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione promossa nei confronti del debitore, risultando sostanzialmente immotivata. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la "Violazione e • falsa applicazione degli artt.2934, 1936, 1944, 1292, 1310 c. c. in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione, inoltre, degli artt. 1362, 1363, 1367 (in correlazione con l'art. 1904) e 1369 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c"in quanto i giudici di merito avrebbero fatto "cattivo governo delle richiamate disposizioni in tema di interpretazione del contratto", anche alla luce dei canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; e senza l'esame delle pattuizioni negoziali hanno quindi ritenuto il contratto sussumibile nella categoria della fideiussione laddove nella specie trattasi di contratto autonomo di garanzia. CC 10.05.22 n.R.G. 28025/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Annbrosi 3. I due motivi di ricorso, così come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, in ragione della intrinseca connessione che li avvince possono essere scrutinati assieme e sono entrambi inammissibili. 3.1. Va anzitutto osservato che la parte ricorrente ha chiesto di riqualificare la garanzia prestata dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come contratto autonomo di garanzia soltanto in sede di gravame. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che «la fideiussione come da loro rilasciata non è qualificabile come contratto autonomo di garanzia apparendo corretta la qualificazione fattane dal Tribunale» (sentenza impugnata pag. 9). Risulta altresì nel caso in esame che, sin dal procedimento monitorio, gli opponenti e dunque anche il dante causa degli odierni ricorrenti, non avevano posto in discussione la natura fideiussoria della garanzia prestata (cfr. sentenza impugnata, nello svolgimento del processo, pag.2). 3.2. In secondo luogo, ad onta della loro formale intestazione, entrambi i motivi si riferiscono a profili di fatto e viene richiesta una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello. Quest'ultima ha correttamente affermato «l'applicabilità della disposizione prevista per le obbligazioni in solido di cui all'art. 1310 c.c. per la quale l'atto interruttivo contro uno dei debitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori» rispondendo a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, di recente, riaffermato da questa Corte che nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale 3 CC 10.05.22 n.R.G. 28025/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass. Sez. U 27/04/2022 n. 13143). Del pari ha correttamente ritenuto che l'atto interruttivo, nella specie, ravvisato coincidente con l'atto di insinuazione al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. avesse efficacia nei confronti dei fideiussori del fallito (amministratori e soci della IGLA) (cfr. già Cass. Sez. 1 29/01/1979, n. 634; Cass. Sez. 1, Sentenza 19/06/1981 n. 4014). Pertanto, ha concluso «che il Tribunale ha fatto buon governo dei principi giuridici applicabili allorquando ha escluso anche verso i fideiussori opponenti la maturazione della prescrizione, rigettando la relativa eccezione». La valutazione compiuta dalla Corte territoriale non può dunque essere rimessa in discussione in sede di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 4 CC 10.05.22 n.R