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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 31853/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26572/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di BENEVENTO; -intimata- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 806/2022 depositata il 31/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Benevento con la quale venne respinta l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 18414 del 2013 con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.789,20 oltre alla confisca del veicolo.

L’appello venne accolto in considerazione della nullità del verbale di accertamento per l’omessa indicazione dell’autorità emanante.

All’esito le spese vennero compensate per il doppio grado di giudizio atteso che ricorrevano giusti motivi “in relazione alla controvertibilità della questione trattata, in fatto e diritto”.

Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un motivo, la [OSCURATO:PERSONA] di Benevento è rimasta intimata.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente si duole, con il primo ed unico motivo di ricorso, della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, in particolare, che nella specie non fossero sussistenti i presupposti per la disposta compensazione, lamentando la non corrispondenza delle ragioni giustificative addotte dalla sentenza gravata alle ipotesi normativamente prevista per far luogo a compensazione delle spese, la violazione del diritto di difesa e del diritto a una giusta remunerazione per l’attività professionale. 2.Il motivo è fondato.

Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019; conf.

Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 8237 del 2022).

Nella fattispecie in esame la decisione del Tribunale di Benevento non rispetta il principio innanzi riportato.

L’astratta enunciazione della sussistenza di giusti motivi “in relazione alla controvertibilità della questione trattata, in fatto e diritto”, infatti, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o l’eventuale mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,c.p.c.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che quantificheràaltresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che quantificherà anchele spese del giudizio di legittimità.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26572/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di BENEVENTO; -intimata- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 806/2022 depositata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Benevento con la quale venne respinta l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 18414 del 2013 con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.789,20 oltre alla confisca del veicolo. L’appello venne accolto in considerazione della nullità del verbale di accertamento per l’omessa indicazione dell’autorità emanante. All’esito le spese vennero compensate per il doppio grado di giudizio atteso che ricorrevano giusti motivi “in relazione alla controvertibilità della questione trattata, in fatto e diritto”. Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un motivo, la [OSCURATO:PERSONA] di Benevento è rimasta intimata. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente si duole, con il primo ed unico motivo di ricorso, della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, in particolare, che nella specie non fossero sussistenti i presupposti per la disposta compensazione, lamentando la non corrispondenza delle ragioni giustificative addotte dalla sentenza gravata alle ipotesi normativamente prevista per far luogo a compensazione delle spese, la violazione del diritto di difesa e del diritto a una giusta remunerazione per l’attività professionale. 2.Il motivo è fondato. Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019; conf. Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 8237 del 2022). Nella fattispecie in esame la decisione del Tribunale di Benevento non rispetta il principio innanzi riportato. L’astratta enunciazione della sussistenza di giusti motivi “in relazione alla controvertibilità della questione trattata, in fatto e diritto”, infatti, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o l’eventuale mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,c.p.c. In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che quantificheràaltresì le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che quantificherà anchele spese del giudizio di legittimità. Così dec
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