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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49000/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato a sostegno dei motivi di ricorso; Ritenuto che tutti e cinque i motivi di ricorso (su carenza di motivazione sulla identificazione dell'imputato, valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; trattamento sanzionatorio, entità del danno liquidato in favore della parte civile, principio del ragionevole dubbio), al di là della loro formale enunciazione (che menziona anche l'art. 606 lett b, cpp), si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato a sostegno dei motivi di ricorso; Ritenuto che tutti e cinque i motivi di ricorso (su carenza di motivazione sulla identificazione dell'imputato, valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; trattamento sanzionatorio, entità del danno liquidato in favore della parte civile, principio del ragionevole dubbio), al di là della loro formale enunciazione (che menziona anche l'art. 606 lett b, cpp), si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così dec
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